Dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale

Rilascio di nulla-osta per fiere, mostre di animali, spettacoli itineranti


1.    Breve descrizione del procedimento

I Comuni, che organizzano mostre, fiere o manifestazioni in cui siano presenti animali d’affezione, bovini, ovicaprini, suini, avicoli, equidi, animali esotici devono inoltrare allo scrivente Servizio richiesta di nulla osta per lo svolgimento dell’evento, in carta libera, elencando le specie animali presenti, il tipo di manifestazione, le modalità di detenzione degli animali in base alla specie. Nella richiesta devono inoltre essere presenti il nominativo del responsabile della manifestazione con indirizzo e recapiti telefonici, nonché il Responsabile sanitario (Veterinario libero professionista).
Nel caso in cui la manifestazione sia organizzata da Enti, Associazioni private la domanda dovrà pervenire al Comune dove viene organizzato l’evento, che invia copia della richiesta al Servizio Veterinario per le proprie competenze.

2.   Unità organizzative responsabili dell'istruttoria

DIPARTIMENTO VETERINARIO E SICUREZZA ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE

SC Igiene Urbana Veterinaria e prevenzione del randagismo - SIUV 
Servizio Sanità Animale – Fiere riguardanti animali da reddito
Servizio Igiene Urbana Veterinaria – Fiere Riguardanti animali d’affezione

Per conoscere orari e contatti della sede più vicina ? Cliccare QUI  selezionando il comune di appartenenza
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile della gestione del procedimento è individuato nel Responsabile di SSA /SIUV
In caso di fiera con presenza di animali da reddito e d’affezione, la richiesta andrà indirizzata ad entrambi i servizi.

3.  Ufficio del procedimento

DIPARTIMENTO VETERINARIO E SICUREZZA ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE
SC Sanità Animale – Fiere riguardanti animali da reddito
SC Igiene Urbana Veterinaria – Fiere Riguardanti animali d’affezione

Per conoscere orari e contatti della sede più vicina ? Cliccare QUI  selezionando il comune di appartenenza

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile della gestione del procedimento è individuato nel Responsabile dI SC SA / IUV


4.   Modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino

La domanda di richiesta nulla osta, da redigere in carta libera,  per manifestazione indicata al punto 1 deve pervenire all’Ufficio veterinario competente per territorio almeno 30 giorni prima dell’evento, con consegna a mano, via fax, mail o lettera.
Deve contenere:
-    Luogo di svolgimento della manifestazione;
-    Tipologia di animali presenti alla manifestazione:,
-    Modalità di detenzione degli animali;
-    Nominativo e recapito telefonico del veterinario libero professionista qualificato “Responsabile Sanitario della Manifestazione”;
-    Nominativo e numero telefonico del responsabile della manifestazione;
Le richieste sono assolte entro 30 giorni dall’arrivo della domanda.

5.   Termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante

30 giorni dalla presentazione delle istanze in carta libera

6.   Procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione
Per questo procedimento non è possibile utilizzare la dichiarazione sostitutiva di certificazione;


7.  Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale,

Avverso il provvedimento conclusivo del procedimento è ammesso, con il patrocinio di un legale incaricato, ricorso al TAR per la Regione Lombardia, entro il termine di 60 giorni dalla data di notificazione del provvedimento, ai sensi dell’art. 29 e ss. del codice del processo amministrativo (D.L.gs. n.104/2010). In alternativa è ammesso ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data ai sensi del d.P.R. n. 1199/1971.

8.   Link di accesso al servizio on line
Per usufruire del servizio è necessario recarsi presso gli uffici territoriali dell’ATS della Brianza

9.   Modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari
E’ previsto il pagamento di una tariffa a mezzo bancomat presso gli uffici periferici del Servizio, tramite pagamento a mezzo cc/postale o tramite bonifico bancario la cui evidenza di  avvenuto pagamento  dovrà essere presentata contestualmente alla domanda.
TARIFFARIO DELL'ATS DELLA BRIANZA
PagoPA

10.  Nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo,
Il responsabile della gestione del procedimento è individuato nel Responsabile di Servizio, limitatamente alle attività localizzate nell’area territoriale di sua competenza. L’esercizio del potere sostitutivo può essere richiesto qualora entro i termini di legge non sia stato adottato il provvedimento amministrativo, laddove non vige la regola del silenzio/assenso, con richiesta motivata indirizzata al Direttore del Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale.

 
11.  Atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria

Domanda in carta libera da trasmettere agli uffici del Servizio Competente ATS


12.   Uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze

SC sanità animale

SC Igiene Urbana Veterinaria e prevenzione del randagismo - SIUV 

Registrazione di attività che prevedono la detenzione di animali da reddito -bovini, ovicaprini, suini, equidi, avicoli - (SCIA)

Tutti i cittadini che desiderino attivare o modificare un’ attività già esistente nel settore degli animali da reddito e nelle attività correlate alla presenza di animali (escluse le attività per le quali è previsto il rilascio di autorizzazione ai sensi della norma vigente) devono presentare una Segnalazione Certificata di Inizio Attività  (SCIA) all’  Ufficio Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) del Comune in cui ha sede l’attività produttiva che si intende attivare/modificare, tramite Posta Elettronica Certificata (PEC).
La registrazione dell’attività presso il Servizio Veterinario competente, è successiva alla presentazione della SCIA.
L’ufficio SUAP trasmetterà la pratica all’ufficio Veterinario competente, che verificherà la corrispondenza di quanto indicato nella documentazione ricevuta e la sussistenza dei requisiti igienico sanitari di legge.

COSTO PER L’UTENTE E MODALITA’ DI VERSAMENTO

PAGO PA: come pagare

Tariffario Unico Regionale. 

Servizi Veterinari territorialmente competenti per gli adempimenti successivi alla presentazione della SCIA:
SC Sanità Animale (SSA)

Il responsabile della gestione del procedimento è individuato nel Responsabile di Servizio  cui perviene la SCIA, limitatamente alle attività localizzate nel territorio di sua competenza e per le attività la cui vigilanza compete al suo Servizio di appartenenza (vedi informazioni contenute nei servizi sopra individuati).

MODALITA' DI ACCESSO

Il cittadino che intende attivare o modificare  un’ attività  del settore sopra specificato deve presentare una Segnalazione Certificata di Inizio Attività  (SCIA) all’ Ufficio SUAP del Comune in cui ha sede l’attività produttiva, tramite PEC (Posta Elettronica Certificata).La SCIA va presentata immediatamente prima l’apertura dell’attività. Sono previsti il “Modello A” relativo all’apertura delle nuova attività e il “Modello B” dedicato al  subingresso e/o alle modifiche apportate ad attività esistenti.
La segnalazione dovrà essere corredata di planimetria in scala opportuna dei locali redatta da libero professionista iscritto all’albo, relazione tecnica, fotocopia del documento di identità, ricevuta del versamento.                                                                             

Il Servizio Veterinario competente per la prestazione in oggetto, successivamente al ricevimento della SCIA, entro 30 GIORNI dal ricevimento della stessa procederà alla registrazione dell’attività e ne darà riscontro all’utente

 

Trasporto di animali per finalità commerciali

Chi necessita di autorizzazione quale trasportatore di TIPO 1 (trasporti inferiori alle 8 ore o 12 ore su tratte nazionali se i veicoli sono dotati di attrezzature per la ventilazione e l’abbeveraggio) o di TIPO 2  (trasporti lunghi viaggi superiori alle 8 ore)?
Coloro che organizzano o effettuano il  trasporto di animali vertebrati vivi con finalità commerciale in ambiti:  nazionali - tra Stati Membri - sul territorio della Comunità Europea.
Chi non necessita di autorizzazione quale trasportatore di TIPO 1 o di TIPO 2 ?
- Gli allevatori che trasportano i  propri animali  con i propri mezzi di trasporto per una distanza inferiore a 50 km dalla propria azienda;
- chi effettua  trasporti con finalità commerciali fino ad un massimo di 65 Km.

COSTO PER L’UTENTE E MODALITA’ DI VERSAMENTO

La prestazione è a pagamento secondo le tariffe stabilite dal Tariffario regionale in vigore .
Costo autorizzazione trasportatore TIPO 1 e TIPO 2:
- rilascio di nuova autorizzazione e rinnovo (codice versamento tariffario regionale A 29) =  € 69,36.
- vidimazione autocertificazione automezzi trasporto fino ad 8 ore, fina a 65 Km e allevatori fino a 50 Km (codice versamento A 25) = € 7,14.
- omologazione del mezzo di trasporto per lunghi viaggi (codice versamento tariffario regionale A 18)  = € 51,00.
Il versamento dei diritti sanitari dovrà essere effettuato nelle modalità seguenti: PAGO PA

SC igiene allevamenti e produzioni zootecniche

Il responsabile della gestione del procedimento è individuato nel Responsabile di Servizio limitatamente alle attività localizzate nel territorio di competenza dell’Unità Operativa e per le attività la cui vigilanza compete al Servizio di appartenenza (per informazioni aggiuntive vedi punto 3).

MODALITÀ DI ACCESSO 

- Autorizzazione quale trasportatore di TIPO 1 (trasporti inferiori alle 8 ore o 12 ore su tratto nazionali se i veicoli sono dotati di attrezzature per la ventilazione e l’abbeveraggio).
L’interessato  presenta istanza  (istanza autorizzazione viaggi fino a 8 ore) completa in tutte le parti da indirizzare al Dipartimento Veterinario della ATS competente per il territorio in cui ha sede legale l’attività, allegando:
- auto-dichiarazione/i relativa/e al/ai veicolo/li vistata/te dal DPV Servizio competente (autocertificazione viaggi fino a 8 ore - fino a 12 ore se in Italia) completa in tutte le parti;
- certificato/i di idoneità del/i conducente/i  qualora effettui o organizzi  trasporto di: equidi domestici, bovini, suini, ovini, caprini e pollame;
- fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
- Autorizzazione quale trasportatore di TIPO 2 (trasporti lunghi viaggi superiori alle 8 ore):
L’interessato  presenta istanza di autorizzazione per  lunghi viaggi, completa in tutte le parti, da indirizzare al Dipartimento Veterinario della ATS  competente per il territorio in cui ha sede legale l’attività, allegando:
- certificato di Omologazione per lunghi viaggi, relativo ad ogni veicolo utilizzato per i lunghi viaggi.
- certificato/i di idoneità del/i conducente/i  qualora effettui o organizzi  trasporto di: equidi domestici, bovini, suini, ovini, caprini e pollame.
Qualora effettui anche viaggi inferiori alle 8 ore o 12 ore deve presentare auto-dichiarazione/i relativa/e al/ai veicolo/li vistata/te dal DPV Servizio competente (autocertificazione viaggi fino a 8 ore - fino a 12 ore se in Italia) completa in tutte le parti.
- Allevatori che trasportano i  propri animali  con i propri mezzi di trasporto per una distanza inferiore a 50 km dalla propria azienda .
L’interessato presenta al Dipartimento Veterinario della ATS competente autocertificazione  al trasporto di animali come produttore primario registrato ai sensi del Reg. CE 852/04, completa in tutte le parti per la vidimazione.
- Trasporti con finalità commerciali fino ad un massimo di 65 Km:
L’interessato presenta al Dipartimento Veterinario della ATS competente autodichiarazione di registrazione come trasportatore a scopo di lucro fino a 65 km completa in tutte le parti, per la vidimazione.


Il termine massimo per l’espletamento della pratica è di 30 giorni dalla data di acquisizione dell’istanza per i trasportatori di TIPO 1 o di TIPO 2.
Relativamente alle pratiche che prevedono la sola autocertificazione e relativa vidimazione da parte del servizio veterinario competente, il termine massimo per l’espletamento della pratica è di giorni 15 lavorativi.

ALLEGATI ALL'ISTANZA O MODULISTICA NECESSARIA

Nulla osta per strutture detenzione degli animali d'affezione (LR 33 2009)


1.  Descrizione del procedimento

La detenzione degli animali d’affezione (cani e gatti), in numero superiore a 10 soggetti o comunque in numero inferiore a 10 se detenuti a scopo di lucro, è soggetta ad autorizzazione del Sindaco del Comune sede dell’attività, previo parere favorevole del Servizio veterinario dell’ASL competente per territorio.
L’autorizzazione viene rilasciata ai sensi dell’art. 116 della Legge Regionale 33/2009, previa valutazione veterinaria del possesso dei requisiti strutturali e gestionali previsti dalla normativa vigente.
Le strutture, che richiedono il rilascio dell’autorizzazione sopra indicata, sono le seguenti:
strutture pubbliche: canile sanitario, canile rifugio;
strutture private, distinte in:
struttura zoofila: struttura gestita senza finalità di lucro, da enti o associazioni di volontariato o da privati, destinata al ricovero di cani, gatti ed altri animali d’affezione, ceduti da privati, affidati temporaneamente, ceduti dal canile sanitario o dal canile rifugio;
pensione: struttura destinata al ricovero, a scopo di lucro, di cani, gatti e altri animali d’affezione di proprietà;
allevamento: struttura destinata al ricovero e riproduzione, ai fini commerciali, di cani, gatti ed altri animali d’affezione;
struttura amatoriale: struttura gestita da un’associazione di volontariato o da un privato destinata al ricovero, senza scopo di lucro, di cani, gatti ed altri animali d’affezione anche di proprietà altrui.


2.  Unità organizzative responsabili dell'istruttoria

DIPARTIMENTO VETERINARIO E SICUREZZA ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE
SC Igiene Urbana Veterinaria e prevenzione del randagismo - SIUV 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile della gestione del procedimento è individuato nel Responsabile del Servizio IUV

3.  Ufficio del procedimento

DIPARTIMENTO VETERINARIO E SICUREZZA ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE
SC Igiene Urbana Veterinaria e prevenzione del randagismo - SIUV 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile della gestione del procedimento è individuato nel Responsabile del Servizio IUV

4. Modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni
La persona che intende aprire tale attività, può richiedere all’Ufficio veterinario dell’ATS , previo appuntamento, informazioni sui requisiti strutturali e gestionali previsti dalla normativa vigente.
L’istanza di autorizzazione deve essere inviata al Sindaco del Comune competente per territorio, anche tramite sito www.impresainungiorno.gov.it , specificando che si richiede l’attivazione di struttura per detenzione animali d’affezione (specificare la tipologia), ai sensi dell’art. 116 della Legge Regionale 33/2009.
Il Servizio Veterinario, su richiesta del Sindaco, esamina la pratica ed effettua un sopralluogo presso la struttura.
A seguito di parere favorevole, il Sindaco rilascia l’autorizzazione per la detenzione di animali d’affezione.


5. Termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione

30 giorni dalla presentazione della richiesta.

6.  Procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione
Per questo procedimento non è possibile utilizzare la dichiarazione sostitutiva di certificazione


7.   Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale,

Avverso il provvedimento conclusivo del procedimento è ammesso, con il patrocinio di un legale incaricato, ricorso al TAR per la Regione Lombardia, entro il termine di 60 giorni dalla data di notificazione del provvedimento, ai sensi dell’art. 29 e ss. del codice del processo amministrativo (D.L.gs. n.104/2010). In alternativa è ammesso ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data ai sensi del d.P.R. n. 1199/1971.

8.  Link di accesso al servizio on line
www.impresainungiorno.gov.it


9.  Modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari
La prestazione, valutazione della pratica e relativo sopralluogo, è a pagamento secondo le tariffe stabilite dal tariffario regionale in vigore (codice versamento A.02 con tariffa minima di 2 ore) ed è pari a € 102,00. Generalmente  il pagamento viene effettuato dopo il sopralluogo.
Il versamento dei diritti sanitari dovrà essere effettuato:
•    con POS (carta di credito, bancomat – NO contanti), presso gli uffici territoriali dei Servizi del Dipartimento veterinario dell’ATS Brianza
•  PagoPA

10.  Nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo
Il responsabile della gestione del procedimento è individuato nel Responsabile di Servizio, limitatamente alle attività localizzate nell’area territoriale di sua competenza. L’esercizio del potere sostitutivo può essere richiesto qualora entro i termini di legge non sia stato adottato il provvedimento amministrativo, laddove non vige la regola del silenzio/assenso, con richiesta motivata indirizzata al Direttore del Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale.

 
11. Atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria

La modulistica per la richiesta di autorizzazione è da ricercare sul sito del comune di competenza. Riferimenti normativi  Regolamento n. 2 del 05/05/2008: requisiti strutturali e gestionali


12.  Uffici ai quali rivolgersi per informazioni

SC Igiene Urbana Veterinaria e prevenzione del randagismo - SIUV 

 

Certificato attestante il controllo sanitario di animali (diversi dagli animali d'affezione) destinati alla movimentazione nazionale e/o alla spedizione in paesi comunitari o extracomunitari o spediti da tali paesi e sotto osservazione

Gli animali (bovini, ovicaprini, suini, equini a fini ippico sportivi, avicoli) inviati all’estero, sia all’interno della Comunità Europea sia in esportazione verso Paesi Terzi, devono essere scortati da un certificato sanitario definito TRACES (Trade control expert system) rilasciato dal Dipartimento Veterinario, dopo visita sanitaria favorevole degli animali in partenza dalle strutture registrate.

COSTO PER L’UTENTE E MODALITA’ DI VERSAMENTO

Le prestazioni descritte al punto 1 sono a pagamento presso l'ATS della  Brianza secondo le tariffe stabilite datariffario regionale in vigore  codice versamento A 13, per un totale di  € 14,28 per certificato.
Il versamento dei diritti sanitari dovrà essere pagato con PAGO PA: come pagare

Servizio di Sanità Animale (SSA)

Il responsabile del procedimento è individuato nel Responsabile di Servizio territorialmente competente (vedi informazioni contenute nel Servizio sopra individuato).

MODALITA’ DI ACCESSO ALLA PRESTAZIONE

Il richiedente compila l’allegato modulo e lo invia all’Ufficio Veterinario competente per territorio almeno 3 giorni prima della partenza degli animali. Il Veterinario Ufficiale effettua la visita sanitaria degli animali e se l’esito è favorevole rilascia il certificato riportato al punto

Le richieste sono assolte entro il giorno della partenza degli animali.

ALLEGATI ALL'ISTANZA O MODULISTICA NECESSARIA

Certificato sanitario (TRACES).