Dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale

 Applicazione D.Lgs. 194/08

Richiesta di macellazione a domicilio di suini e ovi-caprini

1. Descrizione del procedimento

La normativa vigente (Decreto Direzione Generale Sanità n. 9405 del 23/10/2012) consente la macellazione presso il domicilio del privato di animali della specie suina e degli ovi-caprini di età inferiore a 6 mesi.

I suini possono essere macellati a domicilio:
- di norma nel periodo novembre – marzo
- in numero massimo di 4 suini per allevamento calcolati dal 1° gennaio al 31 dicembre
- dai soggetti che abbiano allevato l’animale per almeno i 30 giorni precedenti e dai soggetti che acquistino un animale vivo presso un allevamento e che procedano alla macellazione presso il locale annesso all’allevamento stesso.
La macellazione a domicilio dei suini deve in ogni caso essere effettuata da operatori dotati di un adeguato livello di competenze per l’esecuzione di dette operazioni senza causare agli animali dolori, ansia o sofferenze evitabili.
Tutte le parti della carcassa e le frattaglie degli animali macellati, compreso il sangue, saranno successivamente sottoposte ad accurata ispezione dal personale veterinario al fine di giudicarne la loro idoneità al consumo alimentare umano e ad effettuare i prelievi per l’esecuzione dell’esame trichinoscopico.

Gli ovi-caprini di età inferiore a 6 mesi possono essere macellati a domicilio:
- in numero massimo di sei per allevamento calcolati dal 1° gennaio al 31 dicembre. 
- dagli allevatori di ovi-caprini registrati nell’anagrafe zootecnica
- in analogia a quanto previsto per le macellazioni a domicilio dei suini, anche dai soggetti che acquistino un animale vivo presso un allevamento e che procedano alla macellazione presso il locale annesso all’allevamento stesso.
La macellazione a domicilio degli ovi-caprini deve in ogni caso essere effettuata da operatori dotati di un adeguato livello di competenze per l’esecuzione di dette operazioni senza causare agli animali dolori, ansia o sofferenze evitabili; sono comunque vietate modalità di macellazione che non prevedano lo stordimento degli animali (c.d. macellazioni rituali).
Tutte le parti della carcassa e le frattaglie degli animali macellati, compreso il sangue, saranno successivamente sottoposte ad accurata ispezione dal personale veterinario al fine di giudicarne la loro idoneità al consumo alimentare umano.

Le carni ottenute dalla macellazione presso il domicilio del privato devono essere consumate tal quali o previa trasformazione esclusivamente all’interno del nucleo familiare; è pertanto vietata qualsiasi forma di commercializzazione o di cessione delle carni e dei prodotti da essi derivati.

Non è possibile la macellazione presso il domicilio del privato degli animali della specie bovina, degli equini e degli ovi-caprini sopra i 6 mesi di età.

E’ possibile effettuare la macellazione a domicilio sia dei suini che degli ovi-caprini di età inferiore a 6 mesi in presenza di una “persona formata” in possesso di attestazione rilasciata ai sensi del Decreto Regione Lombardia n.9405 del 23/10/2012; in tal caso il prelievo per l’esecuzione dell’esame trichinoscopico nei suini verrà effettuato direttamente dalla “persona formata” e il Veterinario interverrà solo a SEGUITO di segnalazione di rilevo di anomalie da parte della “persona formata”ai numeri di telefono di cui ai punti 4.1 o, in caso di pronta disponibilità di sabato, domenica e festivi, ai seguenti numeri: zona di Lecco 0341 489111 zona di Monza 039 2337000..

2. Unità organizzative responsabili dell'istruttoria

DIPARTIMENTO VETERINARIO E SICUREZZA ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE
SC IAOA Igiene della Produzione, Trasformazione, Commercializzazione, Conservazione e Trasporto degli Alimenti di Origine Animale
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile della gestione del procedimento è individuato nel Responsabile del Servizio IAOA

3. Ufficio del procedimento

DIPARTIMENTO VETERINARIO E SICUREZZA ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE

SC IAOA Igiene della Produzione, Trasformazione, Commercializzazione, Conservazione e Trasporto degli Alimenti di Origine Animale
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile della gestione del procedimento è individuato nel Responsabile di SC IAOA


4.  Modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti alla macellazione a domicilio di suini e ovicaprini

Coloro che intendono macellare a domicilio i suini o gli ovini e caprini di età inferiore a 6 mesi dovranno comunicarlo con almeno due giorni lavorativi di anticipo agli uffici del Dipartimento Veterinario territorialmente competenti al fine di concordare luogo e orario della macellazione in quanto deve essere garantita la visita sanitaria  da parte dal personale veterinario dell’ATS incaricato dell’ispezione subito dopo la macellazione.


Se la macellazione viene effettuata in presenza di “persona formata” si dovrà procedere seguendo le seguenti modalità:
4.1.    La persona che intende macellare a domicilio utilizzando una “persona formata” deve avvisare il Dipartimento di Veterinario almeno 2 giorni prima della macellazione, comunicando i dati richiesti dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 12,30 ai seguenti  numeri di telefono:
0341 482765 – zona di Lecco
039 5916515 – zona di Merate
0341 822118 – zona di Bellano
0396288028/9 – zona di Usmate
0392384614 – zona di Monza
0362996252 –zona di Besana
0362304875 –zona di Desio


4.2.    al momento della comunicazione l’interessato fornisce i seguenti dati: 

  • nominativo del proprietario, indirizzo (via e comune), numero di telefono 
  • codice di allevamento
  •  data di macellazione e numero di capi da macellare 
  • nome e cognome, indirizzo e recapito telefonico della persona formata (qualora la persona formata sia stata abilitata in una ATS diversa dall’ATS della Brianza, deve essere trasmessa preventivamente copia dell’attestato rilasciato da tale ATS ai sensi del D.d.g. 23 ottobre 2012 – n. 9405 – solo in occasione della prima macellazione nell’ATS della Brianza)
  • indirizzo e-mail


4.3.    nel caso di macellazione di suini il personale della Segreteria trasemtte l'istruzione operativa ed il modulo invio campioni e comunica a chi telefona un numero identificativo per ogni macellazione. Questo numero deve essere trascritto dal proprietario del/i suino/i  sulla richiesta di cui al punto 4 e seguirà tutto l’iter dell’esame trichinoscopico. 


4.4.    dopo aver effettuato la macellazione, da ogni suino, deve essere prelevato un campione di almeno 10 grammi di muscolo dal pilastro del diaframma (esclusi grasso e parti fibrose) per l’esame trichinoscopico; il/i campione/i deve/ono essere inserito/i in un sacchetto di plastica pulito.
 Il proprietario compila e sottoscrive il modello di richiesta analisi allegato. 
4.5.    Il proprietario consegna entro 1 giorno (comunque nel primo giorno lavorativo dopo la macellazione) i campioni con la lettera di richiesta compilata in ogni sua parte presso una delle seguenti sedi del Dipartimento Veterinario
Lecco -  Corso Carlo Alberto, 120
Lecco - Via Tubi, 43
Merate – Via San Vincenzo, 6
Bellano - Via Papa Giovanni XXIII, 2
Usmate – via Roma, 85
Monza – via De Amicis,17
Montesiro – via S,Siro 25/A
Desio – via Novara,3
L’orario di consegna è solo al mattino, dal lunedì al venerdì, dalle 8,30 alle 12. 

TARIFFARIO DELL'ATS

5.  Termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante

Entro 30 giorni dalla richiesta. Giorno esatto,orario e luogo saranno comunque concordati tra ATS e soggetto richiedente.

6.  Procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione
In assenza di comunicazioni da parte del Servizio Veterinario, le carni sono da considerarsi idonee al consumo umano trascorsi quattro giorni lavorativi dal momento della consegna dei campioni alle sedi del Dipartimento


7. Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale

Avverso il provvedimento conclusivo del procedimento è ammesso, con il patrocinio di un legale incaricato, ricorso al TAR per la Regione Lombardia, entro il termine di 60 giorni dalla data di notificazione del provvedimento, ai sensi dell’art. 29 e ss. del codice del processo amministrativo (D.L.gs. n.104/2010). In alternativa è ammesso ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data ai sensi del d.P.R. n. 1199/1971.

8. Link di accesso al servizio on line
Per informazioni sul servizio è necessario recarsi e/o contattare gli uffici territoriali dell’ATS della Brianza

9. Nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo,

Il responsabile della gestione del procedimento è individuato nel Responsabile di Servizio, limitatamente alle attività localizzate nell’area territoriale di sua competenza. L’esercizio del potere sostitutivo può essere richiesto qualora entro i termini di legge non sia stato adottato il provvedimento amministrativo, laddove non vige la regola del silenzio/assenso, con richiesta motivata indirizzata al Direttore del Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale.

 
10. Atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni

Lettera di richiesta del campione


11. Uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso

SC IAOA Igiene della Produzione, Trasformazione, Commercializzazione, Conservazione e Trasporto degli Alimenti di Origine Animale 

vedasi punto 4

Scambi ed esportazioni di alimenti di origine animale

La commercializzazione di alimenti di origine animale al di fuori del mercato italiano rappresenta una grande opportunità di sviluppo economico per le imprese del settore alimentare che trovano, in questo modo, uno sbocco di mercato particolarmente importante soprattutto nei periodi di crisi come l’attuale.

Questa  possibilità di commercializzare alimenti di origine animale è regolamentata in modo differente a seconda del Paese di destinazione:

  • verso i Paesi dell’Unione europea per i quali le normative in materia di salute e benessere animale, igiene e sicurezza degli alimenti, controlli ufficiali sulla produzione degli alimenti sono ormai da tempo armonizzate devono essere rispettate le stesse norme previste per la commercializzazione in ambito nazionale (Scambi)
  • verso i Paesi Terzi che stabiliscono singolarmente i requisiti e le procedure per l’esportazione in base alle esigenze di tutela sanitaria nei riguardi delle malattie animali e della sicurezza dei prodotti (Esportazioni).

Poiché queste procedure sono molto varie e non sono sempre di facile reperimento, vengono fornite le indicazioni per poter accedere con semplicità e in modo sempre aggiornato ai documenti necessari alle imprese del territorio.

1.1 SCAMBI CON PAESI DELL’UNIONE EUROPEA

La commercializzazione di alimenti di origine animale verso gli altri Stati della U.E. è regolamentata dalle stesse norme che disciplinano la commercializzazione in ambito nazionale e, in particolare, da:

  • Regolamento (CE) n. 852/2004

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02004R0852-20090420&qid=1428654627921&from=IT

  • Regolamento (CE) n. 853/2004

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02004R0853-20141117&qid=1428654465805&from=IT

Questa norme prevedono che gli stabilimenti che commercializzano alimenti di origine animale siano in possesso del RICONOSCIMENTO (in sostanza una autorizzazione sanitaria) rilasciato, previo sopralluogo di verifica, da parte del Dipartimento di Prevenzione Veterinaria.

  • IMPIANTI SOGGETTI A RICONOSCIMENTO

Sono soggette a RICONOSCIMENTO ai sensi del Regolamento (CE) 853/2004 gli impianti che svolgono le seguenti tipologie di attività secondo la nomenclatura prevista a livello comunitario:

Attività generali

-      Deposito frigorifero

-      Impianto di riconfezionamento

Carni di ungulati domestici (bovino – suino – equino – ovino – caprino)

-      Macello

-      Laboratorio di sezionamento

Carni di pollame e di lagomorfi (pollame, piccola selvaggina allevata da penna, conigli e lepri allevate)

-      Macello

-      Laboratorio di sezionamento

Carni di selvaggina allevata (grande selvaggina e ratiti)

-      Macello

-      Laboratorio di sezionamento

Carni di selvaggina cacciata

-      Centro di lavorazione selvaggina

-      Laboratorio di sezionamento

Carni macinate, preparazioni di carni e carni separate meccanicamente

-      Stabilimento produzione carni macinate

-      Stabilimento produzione preparazioni di carni

-      Stabilimento produzione carni separate meccanicamente

Prodotti a base di carne

-      Impianto di trasformazione

Molluschi bivalvi vivi

-      Centro di depurazione

-      Centro di spedizione

-      Centro di spedizione galleggiante

Prodotti della pesca

-      Nave officina

-      Nave frigorifero

-      Stabilimento prodotti della pesca freschi

-      Locale macellazione animali  acquacoltura

-      Impianto di trasformazione

-      Mercato ittico

-      Impianto collettivo aste

-      Impianto prodotti pesca separati meccanicamente

Latte e prodotti a base di latte

-      Centro di raccolta

-      Centro di standardizzazione

-      Stabilimento trattamento termico

-      impianto stagionatura

-      Impianto di trasformazione in alpeggio

-      Stabilimento di trasformazione (diverso dai precedenti

Uova e ovoprodotti

-      Centro di imballaggio

-      Stabilimento produzione uova liquide

-      Stabilimento di trasformazione (ovo prodotti)

Cosce di rana e lumache

-      Stabilimento di trasformazione

Grassi animali fusi

-      Centro di raccolta

-      Stabilimento di trasformazione

Stomaci, vesciche e intestini trattati

 

-      Stabilimento di trasformazione

Gelatine

-      Centro di raccolta

-      Stabilimento di trasformazione

Collagene

-      Centro di raccolta

-      Stabilimento di trasformazione

 

  • IMPIANTI NON SOGGETTI A RICONOSCIMENTO

NON sono invece soggette a RICONOSCIMENTO ai sensi del Regolamento (CE) 853/2004 gli impianti che svolgono le seguenti attività:

  1. Il commercio al dettaglio di alimenti di origine animale anche su aree pubbliche o con altre forme di commercio itinerante
  2. la fornitura di alimenti di origine animale da un esercizio di commercio al dettaglio ad un altro esercizio di commercio al dettaglio (compresi gli esercizi di ristorazione, le mense di aziende e istituzioni, i ristoranti e altre strutture di ristorazione e i negozi) a livello locale (cioè il territorio della Provincia in cui ha sede l’esercizio al dettaglio e quello delle Province confinanti), a condizione che l’attività sia marginale (cioè non rappresenti l’attività prevalente dell’impresa alimentare in termini di volumi)
  3. la macellazione fino a 10.000 capi di pollame o 7.500 conigli all’anno effettuata presso una struttura annessa all’allevamento di origine degli animali e finalizzata alla vendita diretta delle carni al consumatore finale o a dettaglianti a livello locale che forniscono direttamente il consumatore finale
  4. i depositi frigoriferi che commercializzano esclusivamente prodotti alimentari di origine animale confezionati e imballati all’origine a condizione che non siano destinati ad altri Stati Membri della UE o all’esportazione verso Paesi Terzi
  5. la cessione diretta di carni di selvaggina selvatica cacciata dal cacciatore al consumatore finale o a un esercizio di commercio al dettaglio che fornisce direttamente il consumatore finale per un quantitativo massimo per ciascun cacciatore di 1 capo di selvaggina grossa/anno o di 100 capi selvaggina piccola/anno.

MODALITA’ DI ACCESSO – OTTENIMENTO RICONOSCIMENTO

Per ottenere il riconoscimento è necessario presentare la domanda, in carta da bollo, al Dipartimento di Prevenzione Veterinario dell’ATS della Brianza rispettivamente:

  • al Servizio igiene degli alimenti di origine animale (SIAOA) per tutte le tipologie di alimenti escluso il latte e i prodotti lattiero caseari
  • al Servizio igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche (SIAPZ) per il latte e i prodotti lattiero caseari

La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione

  • verbale di sopralluogo del competente Servizio del Dipartimento di Prevenzione Veterinario con espresso parere favorevole sulla rispondenza dell’impianto ai requisiti igienico-sanitari e strutturali previsti dai Regolamenti (CE) n. 852 e 853/04 e sulla completezza e correttezza della documentazione presentata;
  • certificato di iscrizione alla camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura territorialmente competente o dichiarazione sostitutiva della stessa
  • 2 planimetrie dell’impianto in scala 1:100 dalla quale risulti evidente la disposizione dei locali, delle linee di produzione e dei principali impianti con la relativa destinazione d’uso, degli accessi, della rete idrica e degli scarichi;
  • relazione tecnico-descrittiva, in duplice copia, degli stabilimenti e dei processi inclusa una sommaria descrizione dei prodotti lavorati, con indicazioni in merito all’approvvigionamento idrico, allo smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi e alle emissioni in atmosfera;
  • dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa al rispetto delle vigenti normative per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, lo smaltimento dei residui solidi e liquidi, l’approvvigionamento di acqua potabile, ecc.
  • 1 marca da bollo del valore prescritto.

Il competente Servizio del Dipartimento effettua un primo sopralluogo ispettivo relativo ai requisiti strutturali ed impiantistici a seguito del quale, se l’esito è favorevole, viene rilasciato un “riconoscimento condizionato” che consente all’impresa di iniziare ad operare e viene attribuito il numero di identificazione dell’impianto che deve essere utilizzato nel “marchio di identificazione” che viene riportato sui prodotti (il cosiddetto “bollo CE”) .

Entro 90 giorni viene effettuato un secondo sopralluogo relativo alle condizioni igieniche degli impianti, delle lavorazione e del personale e alle procedure di autocontrollo; se il sopralluogo ha esito favorevole viene rilasciato il riconoscimento definitivo; in caso contrario vengono concessi ulteriori 90 giorni di tempo all’impresa per regolarizzare le eventuali non conformità; al termine di questo ulteriore periodo viene effettuato un ultimo sopralluogo al termine del quale o viene rilasciato il riconoscimento definitivo o viene  revocato il riconoscimento condizionato.

COSTO PER L’UTENTE E MODALITA’ DI VERSAMENTO

E’ previsto il pagamento di una tariffa (come indicato nel Tariffario dell’ATS della Brianza

PagoPA

Nel caso in cui un’impresa già in possesso di riconoscimento intenda iniziare presso lo stesso stabilimento una nuova attività non ricompresa tra quelle già autorizzate, deve essere presentata una domanda di aggiornamento del riconoscimento a cui deve essere allegata la stessa documentazione prevista per il primo riconoscimento.

La spedizione di alimenti di origine animale dagli stabilimenti riconosciuti verso altri Stati dell’U.E. non è soggetta al rilascio di certificazioni veterinarie.

E’ possibile consultare l’elenco aggiornato degli stabilimenti in possesso di riconoscimento in Italia nel sito del Ministero della Salute (http://www.salute.gov.it/portale/temi/trasferimento_PROD.jsp) e quelli di tutti gli Stati dell‘U.E. sul sito della DG Salute e sicurezza alimentare della Commissione europea  (http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/establishments/list_en.htm)

 

ESPORTAZIONI VERSO PAESI TERZI

Mentre le procedure di scambio verso l’U.E. sono armonizzate, le modalità per esportare alimenti di origine animale verso i Paesi Terzi dipendono dai singoli Stati e, spesso, dagli accordi bilaterali tra l’Italia o l’Unione europea e il Paese di destinazione delle esportazioni.

I requisiti per l’esportazione vengono stabiliti in base alle esigenze di tutela della situazione zoosanitaria e delle normative relativa alla sicurezza e all’igiene alimentare del Paese di destinazione.

Ciò significa che non tutte le tipologie di alimenti di origine animale possono essere esportati e non tutti i Paesi Terzi consentono l’importazione di alimenti di origine animale.

Tutti gli stabilimenti che esportano prodotti verso Paesi terzi devono comunque rispettare i requisiti previsti per la commercializzazione nella U.E. e, quindi, essere in possesso del riconoscimento (vedi SCAMBI CON PAESI DELLA UNIONE EUROPEA).

Per poter esportare alimenti di origine animale è poi necessario, a seconda del Paese di destinazione rispettare le seguenti procedure.

  • Paesi terzi che richiedono la preventiva iscrizione in un elenco degli stabilimenti autorizzati

Le imprese interessate devono:

  • presentare al Ministero della Salute per il tramite del Dipartimento di Prevenzione Veterinario dell’ATS della Brianza la richiesta di iscrizione nella lista degli stabilimenti autorizzati all’esportazione. Il facsimile della domanda e le modalità e costi per l’iscrizione nelle liste sono reperibili sul sito del Ministero della Salute al link:

http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_8_2.jsp?lingua=italiano&label=servizionline&idMat=SAL&idAmb=STB

  • allegare gli eventuali documenti aggiuntivi previsti dai singoli Paesi terzi come specificati sul sito del Ministero della Salute ai seguenti link:

Stati Uniti d’America:

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=1157&area=sicurezzaAlimentare&menu=esportazione

Giappone: http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=1158&area=sicurezzaAlimentare&menu=esportazione

Federazione russa:

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=1680&area=sicurezzaAlimentare&menu=esportazione

Altri Paesi terzi:

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=1155&area=sicurezzaAlimentare&menu=esportazione

  • allegare alla domanda il Verbale di sopralluogo redatto dal competente Servizio del Dipartimento di Prevenzione Veterinario dell’ATS della Brianza dal quale risulti il rispetto, oltre che delle normative comunitarie, dei requisiti di igiene e sanificazione delle superfici (SSOP) e delle procedure di HACCP secondo quanto indicato nella nota del Ministero della Salute n. 33585 del 23 novembre 2009. Ai fini di una maggiore comprensione sulle modalità di stesura, applicazione e documentazione delle procedure SSOP e HACCP può risultare utile la consultazione dei seguenti documenti che, pur facendo riferimento alle esportazioni di prodotti a base di carne verso gli USA; possono fornire indicazioni anche per gli stabilimenti che esportano anche altri alimenti di origine animale verso altri Paesi terzi :
    • “Linee guida per l’applicazione delle SPS, SSOP e HACCP negli stabilimenti abilitati a esportare carni e prodotti a base di carne negli USA” emanate dalla Regione Lombardia nel maggio 2014
    • nota del Ministero della Salute n.26639 del 30/06/2014 “Controllo ufficiale presso gli stabilimenti iscritti nella lista degli impianti italiani autorizzati all’esportazione di prodotti a base di carne in USA”
    • nota del Ministero della Salute n.44986 del 03/12/2014 “ monocytogenes e Salmonella spp. nei prodotti a base di carne suina destinati all’export negli USA - criteri e modalità di gestione dell’autocontrollo aziendale e modalità di verifica dell’Autorità Competente”

Per il rilascio del verbale di sopralluogo è previsto il pagamento di una tariffa (come indicato nella DGR  31 ottobre 2014 - n. X/2567) calcolata sul tempo necessario per i vari sopralluoghi ispettivi (50,00 euro/ora) più un rimborso spese di 5,00 euro per ciascun sopralluogo

  • procedere, per i Paesi che lo richiedono, alla preventiva registrazione presso i siti web delle Autorità sanitarie dei Paesi di destinazione

Repubblica popolare cinese: http://www.aqsiq.net/

Stati Uniti d’America (per prodotti diversi da carne e prodotti a base di carne): nota Ministero della Salute n. 39707 del 28/11/2012 e sito del F.D.A.

http://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/FoodFacilityRegistration/default.htm

E’ importante precisare che numerosi Paesi terzi richiedono che non solo lo stabilimento esportatore ma anche tutti gli stabilimenti della “filiera” siano iscritti nella lista degli stabilimenti autorizzati. Di conseguenza gli stabilimenti che e esportano verso questi Paesi terzi devono garantire che le materie prime utilizzate per la produzione degli alimenti destinati all’esportazione provengano da impianti a loro volta iscritti nelle liste del Ministero (o , nel caso della Federazione russa, in quelle di questo Paese).

Per verificare l’effettiva iscrizione degli stabilimenti fornitori nelle liste si deve sempre fare riferimento al sito del Ministero della Salute http://www.salute.gov.it/portale/temi/trasferimento_EXPORT.jsp, a quello della Federazione russa http://fsvps.ru/fsvps/importExport/italy/index.html?_language=en o della Repubblica popolare cinese http://www.cnca.gov.cn/ywzl/gjgnhz/jkzl/

Tutti gli stabilimenti che risultano iscritti in almeno uno degli elenchi del Ministero della Salute devono procedere entro il 30 giugno di ogni anno al versamento della tariffa prevista dall’Allegato A – Sezione 7 del D.lgs 19 novembre 2008, n.194 (pari a euro 100,00) da effettuare sul conto corrente postale n.11281011 intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo precisando nella causale che si tratta di spese per attività per monitoraggio ispettivo del Ministero della Salute sugli stabilimenti iscritti in liste per l’esportazione si alimenti verso Paesi terzi.

La copia della ricevuta del versamento dovrà essere inviata al Ministero della Salute Direzione Generale della sicurezza degli alimenti e della nutrizione con una delle seguenti modalità:

  • per posta ordinaria al seguente indirizzo: Viale Giorgio Ribotta n.5 – 00144 Roma;
  • in formato Pdf al seguente indirizzo di posta certificata: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

e per conoscenza all’’ATS della Brianza.

  • Paesi per i quali è presente un modello ufficiale di certificato veterinario

I modelli ufficiali dei certificati veterinari per l’esportazione di alimenti di origine animale verso Paesi terzi sono pubblicati sul sito del Ministero della Salute che provvede al loro aggiornamento

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=1626&area=sicurezzaAlimentare&menu=esportazione

Nel caso sia presente un certificato ufficiale, questo non è in nessun modo modificabile e può essere sottoscritto dal Veterinario Ufficiale dell’ATS solo se è in possesso di tutte le informazioni necessarie a garantire i requisiti sanitari indicati nel certificato. Spetta al titolare dell’impresa del settore alimentare che richiede il rilascio del certificato acquisire preventivamente queste informazioni dal Servizio Veterinario dei fornitori.

Per il rilascio dei certificati è previsto il pagamento della tariffa stabilita dal Tariffario dell’ATS della Brianza

 

Unitario

Minimo

Massimo

Certificato attestante il controllo sanitario ai fini della spedizione verso paesi comunitari ed extra comunitari di pro­dotti di origine animale, per ogni quintale o frazione di prodotto. Nel caso di sottoscrizione di più certificati nell'ambito della stessa prestazione, il valore complessivo della prestazione non può essere superiore al massimo stabilito

0,71

14,28

71,40

 

A tale tariffa deve essere aggiunto un rimborso spese di 5,00 euro per ogni “sopralluogo” effettuato esclusivamente per il rilascio dei certificati.

  • Paesi che non richiedono la preventiva iscrizione in un elenco degli stabilimenti autorizzati e/o per i quali non è presente un modello ufficiale di certificato veterinario

Nel caso in cui i prodotti da esportare siano destinati ad un Paese terzo per cui non esistono liste e/o non esistono modelli ufficiali di certificato, è possibile che:

  • il Paese terzo non consenta l’importazione di alimenti di origine animale
  • il Paese terzo ammetta l’importazione solo a certe condizioni
  • il Paese terzo ammette l’importazione senza particolari condizioni.

In questi casi è opportuno che la ditta interessata all’esportazione prenda direttamente contatto con il proprio riferimento (importatore, intermediario, cliente, ecc.) nel Paese di destinazione al fine di verificare preventivamente le eventuali condizioni e la presenza di un modello di certificato richiesto dalle Autorità sanitarie di quel Paese.

Una volta acquisite queste informazioni, l’interessato potrà prendere contatto con il competente Servizio del Dipartimento di Prevenzione Veterinaria dell’ATS della Brianza al fine di verificare la possibilità effettiva di procedere alla spedizione.

  • Paesi che richiedono particolari procedure per la spedizione dei prodotti

Alcuni Paesi terzi richiedono particolari garanzie nelle modalità di certificazione o spedizione dei prodotti.

In particolare può essere richiesta:

  • la stampa dei certificati su carta filigranata fornita al Dipartimento dalla Zecca dello Stato (per Federazione russa e Repubblica popolare cinese)
  • la prenotifica per posta elettronica da parte del Veterinario Ufficiale alle Autorità del Paese di destinazione (per Federazione russa e Repubblica popolare cinese)
  • l’apposizione da parte del Veterinario Ufficiale di un sigillo sugli imballi o sul veicolo che trasporta i prodotti in modo da garantirne l’assoluta correlazione con il certificato
  • la preventiva autorizzazione da parte delle Autorità del Paese di destinazione delle etichette apposte sui prodotti.

E’ quindi opportuno che gli interessati verifichino preventivamente le esatte modalità di spedizione contattando il Veterinario Ufficiale o il Servizio competente.

DENOMINAZIONE DEI SERVIZI - UFFICI COMPETENTI CON INDIRIZZI / RECAPITI TELEFONICI E E-MAIL / ORARI DI APERTURA

Per qualsiasi informazione o documentazione in merito a scambi e esportazioni di alimenti di origine animale possono essere contattati i seguenti riferimenti:

Servizio Igiene alimenti di origine animale (per tutti gli alimenti di origine animale ad esclusione di latte e prodotti lattiero caseari)

Servizio igiene allevamenti e produzioni zootecniche

 

 

 

 

 

 

Segnalazione di colonie feline e sterilizzazione di gatti in liberta’

1. Descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili

La colonia felina va denunciata presso il Servizio Veterinario ATS competente attraverso apposito modulo, scaricabile da questo sito o reperibile presso gli uffici Veterinari dell’ATS Brianza. In seguito a segnalazione, la colonia viene registrata nella sezione dedicata dell'Anagrafe degli Animali d'Affezione della Regione Lombardia ed inserita nella lista d'attesa.


2.  Unità organizzative responsabili dell'istruttoria

DIPARTIMENTO VETERINARIO E SICUREZZA ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE
SC Igiene Urbana Veterinaria e prevenzione del randagismo - SIUV 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile della gestione del procedimento è individuato nel Responsabile del Servizio IUV

3. Ufficio del procedimento

DIPARTIMENTO VETERINARIO E SICUREZZA ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE
SC Igiene Urbana Veterinaria e prevenzione del randagismo - SIUV 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile della gestione del procedimento è individuato nel Responsabile del Servizio IUV

4. Modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso
La colonia felina va denunciata presso il Servizio Veterinario ATS competente attraverso apposito modulo, scaricabile da questo sito o reperibile presso gli uffici Veterinari dell’ATS Brianza. In seguito a segnalazione, la colonia viene registrata nella sezione dedicata dell'Anagrafe degli Animali d'Affezione della Regione Lombardia ed inserita nella lista d'attesa. Gli operatori del Dipartimento Veterinario dell’ATS potranno effettuare un sopralluogo per la verifica della consistenza della colonia, dell’età e dello stato sanitario dei soggetti e per stabilire le modalità di intervento. Il personale del Servizio contatterà il/la referente della colonia per stabilire il giorno e l'ora di sterilizzazione nonché per impartire tutte le informazioni necessarie. Le operazioni di cattura e di trasporto presso gli ambulatori veterinario dell’ATS sono affidate al referente della colonia.
Le sterilizzazioni, effettuate dal Servizio di Igiene Urbana Veterinaria, saranno evase secondo le liste d'attesa vigenti presso questo Dipartimento Veterinario.

5. Termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione

Ciascuna colonia verrà evasa secondo lista d’attesa del Dipartimento, i cui criteri sono consultabili qui

6. Procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione
ogni modulo di segnalazione, inviato via fax o e-mail, costituendo un’auto dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000, deve essere accompagnato da fotocopia della carta d’identità del dichiarante


7.  Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale

Avverso il provvedimento conclusivo del procedimento è ammesso, con il patrocinio di un legale incaricato, ricorso al TAR per la Regione Lombardia, entro il termine di 60 giorni dalla data di notificazione del provvedimento, ai sensi dell’art. 29 e ss. del codice del processo amministrativo (D.L.gs. n.104/2010). In alternativa è ammesso ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data ai sensi del d.P.R. n. 1199/1971.

8.  Link di accesso al servizio on line
Per usufruire del servizio è necessario recarsi presso gli uffici territoriali dell’ATS della Brianza

9. Modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari
La prestazione è gratuita

10. Nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo
Il responsabile della gestione del procedimento è individuato nel Responsabile di Servizio, limitatamente alle attività localizzate nell’area territoriale di sua competenza. L’esercizio del potere sostitutivo può essere richiesto qualora entro i termini di legge non sia stato adottato il provvedimento amministrativo, laddove non vige la regola del silenzio/assenso, con richiesta motivata indirizzata al Direttore del Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale.

 
11.  Atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria

Modulo “Segnalazione colonie di gatti in libertà” comuni in provincia di Monza.

Modulo “Segnalazione colonie di gatti in libertà” comuni in provincia di Lecco.

      
12.  Uffici ai quali rivolgersi per informazioni

SC Igiene Urbana Veterinaria e prevenzione del randagismo - SIUV 

 


 

 

 

Allevamenti di animali da reddito - Vidimazioni, autenticazioni, trascrizioni di esiti.

1.  Descrizione del procedimento

La documentazione che può essere richiesta è la seguente:
•    Certificato attestante l’avvenuto controllo sanitario degli animali in partenza dall’allevamento (bovini, ovicaprini, suini, avicoli): Modello 4 (aiuto nella compilazione del nuovo modello 4 informatizzato);
•    Certificato d’origine e sanità per l’alpeggio e la transumanza del bestiame;
•    Certificato attestante l’avvenuto abbattimento d’animali infetti;
•    Certificazioni inerenti la profilassi di malattie infettive sottoposte a controllo pianificato;
•    Atti inerenti la profilassi dell’anemia infettiva degli equidi: trascrizione esiti su libretti sanitari;
•    Vidimazione registro movimentazione: Bovini, strutture detenzione animali d’affezione (per le altre specie animali non vi è più l’obbligo del registro informatizzato);
•    Certificato di avvenuta visita ante-mortem per avicoli.

2.   Unità organizzative responsabili dell'istruttoria

DIPARTIMENTO VETERINARIO E SICUREZZA ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE
 Sc Sanità Animale (SCSA) (ats-brianza.it)
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile della gestione del procedimento è individuato nel Responsabile del Servizio SSA

3. Ufficio del procedimento

DIPARTIMENTO VETERINARIO E SICUREZZA ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE
 Sc Sanità Animale (SCSA) (ats-brianza.it)
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile della gestione del procedimento è individuato nel Responsabile della SC Sanità animale 


4.   Modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino

La richiesta di vidimazioni registri, certificazioni, trascrizione di esiti etc. avviene in seguito alla presentazione della relativa domanda presso la segreteria della sede di erogazione del Servizio. La richiesta può anche essere telefonica, in questo caso il personale amministrativo di segreteria ne prende nota e trasmette l’informazione al veterinario ufficiale competente per territorio.
Se il rilascio di certificazioni richiedano l’effettuazione di un sopralluogo o l’esecuzione di prelievi per diagnosi di malattie infettive, questo avviene entro 1 settimana dalla richiesta.
nel caso in cui l’utente abbia richiesto il rilascio di una certificazione senza effettuazione di sopralluogo, o la vidimazione di un documento o di un registro, tale atto viene espletato direttamente presso la sede del Servizio.
Il rilascio delle certificazioni sanitarie, ad esclusione di attività la cui tempistica è stabilita da norme vigenti, viene di norma attuato entro 1 settimana dalla richiesta.


5.   Termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione

30 giorni dalla presentazione delle istanze in carta libera

6.   Procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione
Per questo procedimento non è possibile utilizzare la dichiarazione sostitutiva di certificazione;


7.  Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale,

Avverso il provvedimento conclusivo del procedimento è ammesso, con il patrocinio di un legale incaricato, ricorso al TAR per la Regione Lombardia, entro il termine di 60 giorni dalla data di notificazione del provvedimento, ai sensi dell’art. 29 e ss. del codice del processo amministrativo (D.L.gs. n.104/2010). In alternativa è ammesso ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data ai sensi del d.P.R. n. 1199/1971.

8.  Llink di accesso al servizio on line
Per usufruire del servizio è necessario recarsi presso gli uffici territoriali dell’ATS della Brianza

9.  Modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari

E’ previsto il pagamento di una tariffa come indicato nel Tariffario dell’ATS della Brianza  a mezzo bancomat presso gli uffici periferici del Servizio,

PagoPa

10.  Nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale
Il responsabile della gestione del procedimento è individuato nel Responsabile di Servizio, limitatamente alle attività localizzate nell’area territoriale di sua competenza. L’esercizio del potere sostitutivo può essere richiesto qualora entro i termini di legge non sia stato adottato il provvedimento amministrativo, laddove non vige la regola del silenzio/assenso, con richiesta motivata indirizzata al Direttore del Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale.

 
11.  Atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria

Richiesta di emissione del certificato desiderato in carta libera


12.  Uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze

SC Sanità Animale