Amministratore di sostegno
Ultimo aggiornamento: 30/11/2023
Nome
Amministratore di sostegno
Categoria
Persone con disabilità, anziani, persone con importanti fragilità
Descrizione
L’Amministrazione di Sostegno è un istituto per la tutela delle persone fragili introdotto con la legge 9 gennaio 2004, n.6.
L’Amministratore di Sostegno viene nominato per accompagnare, assistere, rappresentare e proteggere una persona (chiamata beneficiario) che manca in tutto o in parte di autonomia nel compimento di determinati atti. E’ legato al beneficiario da vincoli di solidarietà e fiducia.
Chi può fare l’Amministratore di Sostegno?
• una persona designata dal beneficiario o dal genitore
• un familiare
• un volontario o un professionista ritenuto idoneo dal Giudice Tutelare
• il legale rappresentante (o un suo delegato) di un’associazione, di una fondazione, di un’organizzazione di volontariato
• l’amministratore dell’Ente locale
• l’operatore socio-sanitario che non abbia in cura o in carico il beneficiario.
Chi può presentare il ricorso per la nomina?
La domanda (ricorso), da depositarsi in Tribunale per la nomina dell’Amministratore di Sostegno, può essere presentata da:
• beneficiario stesso
• coniuge
• persona stabilmente convivente
• parenti entro il quarto grado (figli, genitori, fratelli, nonni, zii, cugini)
• affini entro il secondo grado (suoceri, generi, nuore, cognati)
• operatori di servizi socio-sanitari
• tutore o curatore
• Pubblico Ministero
Chi sceglie l’Amministratore di Sostegno?
L’Amministratore di Sostegno è scelto dal Giudice Tutelare che tiene conto esclusivamente della tutela e degli interessi del beneficiario.
Il suo nominativo può essere segnalato dal beneficiario o dalle persone che presentano ricorso.
Quali atti compie l’Amministratore di Sostegno?
L’Amministratore di Sostegno compie gli atti che sono specificati nel decreto di nomina e che possono riguardare:
• la cura del beneficiario (sostegno nella gestione di attività ordinarie; scelta e gestione di collaboratori familiari; proposta e scelta della collocazione abitativa in struttura residenziale; consenso informato)
• la gestione del suo patrimonio (es. riscossione della pensione, pagamento dell’affitto, di tasse e bollette per utenze, gestione dei risparmi)
• il rendiconto annuale al Giudice Tutelare.
L’Amministratore di Sostegno può agire in nome e per conto del beneficiario o supportarlo nelle scelte che può compiere, tenendo conto dei suoi desideri, delle sue aspirazioni e delle sue possibilità, operando sulla base di un vincolo di fiducia che lo lega allo stesso.
L’Amministratore di Sostegno deve:
• conoscere e comprendere le aspirazioni, i bisogni, e le esigenze del beneficiario
• evitare atti o scelte che possono rivelarsi dannosi al beneficiario
• agire con diligenza e cura
• informare il beneficiario sugli atti da compiere, confrontarsi con lui e, in caso di disaccordo, informarne il Giudice
• mantenere un rapporto di collaborazione con i Servizi coinvolti.
Quanto dura la carica di Amministratore di Sostegno?
Se è un familiare, non ci sono limiti di durata del suo incarico.
Se non è un familiare, la durata del suo incarico può essere precisata nel decreto di nomina e comunque non vi è obbligo di prosecuzione oltre i dieci anni.
L’Amministratore di Sostegno può essere esonerato dall’ufficio, anche su sua richiesta, per amministrazione eccessivamente gravosa e può essere sostituito con altro amministratore. Può essere rimosso o sospeso dall’ufficio se sia stato negligente o inadeguato nell’adempimento dei compiti o abbia abusato dei suoi poteri.
La legge non prevede un compenso economico per le prestazioni svolte dall'Amministratore di Sostegno.
Per informazioni:
Per gli Ambiti Territoriali di Monza e Vimercate si rimanda al seguente link:
www.tribunale.monza.giustizia.it, cliccare : “servizi per il cittadino”; quindi cliccare “sportelli territoriali per la volontaria giurisdizione”
Per l’ Ambito Territoriale di Lecco ci si deve rivolgere all’ Ufficio di Protezione Giuridica dell’ASST Lecco che si trova presso l’ Ex padiglione Gazzaniga, in Via Tubi 43, 23900.
Il numero per fissare gli appuntamenti è il seguente: 0341253831- e-mail: protezionegiuridica@asst-lecco.it