Servizi per i Cittadini
- Dettagli
- Visite: 24387
- NUOVO RICONOSCIMENTO
Il riconoscimento deve essere richiesto dall’operatore del settore dei mangimi , soggetti ai criteri previsti dal regolamento (CE) n. 183/2005, per le attività comprese nell’art 10 del regolamento.
Attività del settore dei mangimi soggette a riconoscimento comunitario
- Fabbricazione di additivi di mangimi cui si applica il regolamento (CE) n. 1831/2003 o prodotti cui si applica la direttiva 82/471/CE e di cui al capo 1 dell’allegato IV del regolamento
- Commercializzazione di additivi di mangimi cui si applica il regolamento (CE) n. 1831/2003 o prodotti cui si applica la direttiva 82/471/CE e di cui al capo 1 dell’allegato IV del regolamento;
- Fabbricazione di premiscele preparate utilizzando additivi di mangimi di cui al capo 2 dell’allegato IV del regolamento;
- Commercializzazione di premiscele preparate utilizzando additivi di mangimi di cui al capo 2 dell’allegato IV del regolamento;
- Fabbricazione ai fini della commercializzazione o producono per il fabbisogno esclusivo della propria azienda i mangimi composti utilizzando additivi di mangimi o premiscele contenenti additivi di mangimi di cui al capo 3 dell’allegato IV del regolamento.
- Trasformazione di oli vegetali greggi (ad eccezione di quelli che rientrano nel campo di applicazione del Reg (CE) n. 852/2004)
- Trattamento oleochimico di acidi grassi ;
- Produzione di biodiesel;
- Miscelazione di grassi.
Solo per l’attività al punto 1 : Fabbricazione di additivi di mangimi cui si applica il regolamento (CE) n. 1831/2003 o prodotti cui si applica la direttiva 82/471/CE e di cui al capo 1 dell’allegato IV del regolamento:
Pratica di riconoscimento:
ISTANZA: Modello 2 Domanda di autorizzazione completa di tutti gli allegati ivi citati ,da indirizzare da parte dell’interessato direttamente al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali Dipartimento per la Sanità Pubblica Veterinaria, La Nutrizione e la Sicurezza degli Alimenti DGSA Ufficio VII Via G. Ribotta 5 - 00144 Roma
ISPEZIONE effettuata dal personale del Ministero per la verifica del possesso dei requisiti
RILASCIO AUTORIZZAZIONE : Ministero della Salute.
Per le attività descritte nei punti da 2 a 9
Pratica di riconoscimento:
L’istanza di riconoscimento (2005 183 modello 2-2012 ) deve essere presentata in originale e in duplice copia presso le segreterie delle sedi del Servizio IAPZ o tramite PEC.
L’istanza deve essere compilata e completa in tutte le sue parti e deve essere corredata da tutti gli allegati elencati nella medesima.
Sopralluogo per il rilascio del provvedimento di riconoscimento:
Il sopralluogo è di norma eseguito solo se l’istanza e la documentazione a corredo , risultano complete, ha come finalità la verifica dei requisiti previsti dalla normativa in base alla quale è stata presentata l’istanza di riconoscimento,
Il sopralluogo può dare corso al rilascio:
- del riconoscimento definitivo(rilasciato qualora risulti da che lo stabilimento o l’impianto soddisfa tutti i requisiti di cui al regolamento CE 183/2005 e/o al regolamento CE 225/2012 per le attività descritte nei punti da 6 a 9
- del riconoscimento condizionato (qualora risulti dall’ispezione in loco che lo stabilimento o l’impianto soddisfa tutte le prescrizioni relative all’infrastruttura e alle attrezzature necessarie ad assicurare lo svolgimento delle procedure operative nel rispetto dei regolamenti 183/2005 e/o 225/2012 per le attività descritte nei punti da 6 a 9 ,ma sia stato oggetto di prescrizioni di adeguamento inerenti requisiti che non pregiudicano la sicurezza dei “mangimi” prodotti e/o commercializzati.
Rilascio riconoscimento condizionato:
Quando le conclusioni del sopralluogo finalizzato al riconoscimento dell’impianto generano la condizione descritta al punto B. viene rilasciato al richiedente un riconoscimento condizionato con validità di 3 mesi.
Rilascio riconoscimento definitivo:
Entro la scadenza del riconoscimento condizionato, viene effettuato un ulteriore sopralluogo . Qualora il sopralluogo evidenzi totale conformità alla normativa, il riconoscimento condizionato sarà trasformato in riconoscimento definitivo
- RICONOSCIMENTO SOLO POSSESSO GIURIDICO DELLA MERCE
Pratica di riconoscimento:
L’istanza di riconoscimento (2005 183 modello 2- 2012 ) deve essere presentata in originale e in duplice copia presso le segreterie delle sedi del Servizio IAPZ o tramite PEC.
L’istanza deve essere compilata e completa in tutte le sue parti e deve essere corredata da tutti gli allegati elencati nella medesima.
In particolare deve essere allegata alla pratica l’autocertificazione ai sensi di Legge (2005 183 modello 6), dove il richiedente deve dichiarare che l’attività del settore dei mangimi per la quale richiede il riconoscimento comunitario, è svolta esclusivamente come attività di intermediario senza detenere i prodotti nei propri locali e che si possiede i requisiti previsti nell’allegato II del reg. CE 183/2005 per quanto è applicabile all’attività di intermediario.
Il sopralluogo per questa fattispecie di attività non è obbligatorio.
Rilascio riconoscimento
Qualora l’istanza e la documentazione a corredo , risultano complete è rilasciato il riconoscimento per l’attività di intermediario del settore dei mangimi senza il possesso dei prodotti nei propri locali.
- AGGIORNAMENTO DEL RICONOSCIMENTO A SEGUITO DI MODIFICHE NELLE ATTIVITÀ
L’istanza deve essere presentata dall’operatore qualora avvii nuove attività , cessi o sospenda attività già incluse nel suo riconoscimento (sostituzioni o aggiunte alla tipologia di attività)
Presentazione delle pratiche di aggiornamento del riconoscimento:
L’istanza di aggiornamento del riconoscimento (2005 183 modello 1-2015) deve essere presentata in originale e in duplice copia presso le segreterie delle sedi del Servizio IAPZ o tramite PEC.
L’istanza deve essere compilata e completa in tutte le sue parti e deve essere corredata da tutti gli allegati elencati nella medesima.
Sopralluogo per l’aggiornamento del riconoscimento:
Il sopralluogo è di norma eseguito solo se l’istanza e la documentazione a corredo , risultano complete, ha come finalità la verifica dei requisiti previsti dalla normativa in base alla quale è stata presentata l’istanza di aggiornamento del riconoscimento
Rilascio aggiornamento del Riconoscimento:
Quando le conclusioni del sopralluogo finalizzato all’aggiornamento del riconoscimento dell’impianto sono di conformità rispetto ai requisiti previsti dalla normativa il riconoscimento viene aggiornato e rilasciato al richiedente
- AGGIORNAMENTO DEL RICONOSCIMENTO PER VARIAZIONE DELLA RAGIONE SOCIALE/LEGALE RAPPRESENTANTE/SEDE LEGALE.
Presentazione delle pratiche di aggiornamento del riconoscimento:
L’istanza di aggiornamento del riconoscimento (2005 183 modello 3-2015 ) deve essere presentata in originale e in duplice copia presso le segreterie delle sedi del Servizio IAPZ o tramite PEC.
L’istanza deve essere compilata e completa in tutte le sue parti e deve essere corredata da tutti gli allegati elencati nella medesima.
Rilascio aggiornamento del Riconoscimento
Qualora l’istanza e la documentazione a corredo , risultano complete è rilasciato l’aggiornamento del riconoscimento per la volturazione richiesta
- COMUNICAZIONI DI MODIFICHE STRUTTURALI E/O IMPIANTISTICHE CHE NON COMPORTANO SOSTITUZIONI O AGGIUNTE ALLA TIPOLOGIA DI CATEGORIA E/O DI ATTIVITÀ.
La comunicazione (2005 183 modello 2-2015 ) deve essere presentata in originale e in duplice copia presso le segreterie delle sedi del Servizio IAPZ o tramite PEC compilata e completa in tutte le sue parti e corredata da tutti gli allegati elencati nella medesima.
Se la documentazione è completa, viene effettuato un sopralluogo al fine di verificare l’idoneità igienico-sanitaria delle variazioni apportate all’impianto
Ad esito favorevole del sopralluogo seguirà una presa d’atto da parte del Servizio veterinario delle modifiche apportate senza aggiornamento del riconoscimento.
- COSTO PER L’UTENTE E MODALITA’ DI VERSAMENTO :
Il pagamento della prestazione avverrà a seguito di emissione di fattura da parte del Servizio Amministrativo dell’ATS.
Le tariffe previste sono quelle specificate nel tariffario unico regionaleal codice A.45.
- UFFICI COMPETENTI: INDIRIZZI / RECAPITI TELEFONICI / ORARI DI APERTURA
Per ulteriori informazioni cliccare il seguente link che vi indirizzerà alla sede del Servizio competente più vicina
Servizio Igiene Allevamenti e Produzioni Zootecniche
- NOME DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile della gestione del procedimento è individuato nel Responsabile di Unità Operativa cui perviene la richiesta, limitatamente alle attività localizzate nel territorio di competenza dell’Unità Operativa e per le attività la cui vigilanza compete al Servizio di appartenenza (vedi informazioni contenute nei servizi sopra individuati).
- TERMINE MASSIMO IN GIORNI PER LA CONCLUSIONE
Entro giorni 30 dalla ricezione della richiesta, fatto salvo carenze o non conformità sia delle documentazioni inoltrate dal richiedente sia dei requisiti relativi all’impianto e all’attività che interrompono i termini per la conclusione del procedimento.
- MODULISTICA NECESSARIA
- Modello 2
- 2005 183 Modello 2-2012
- 2005 183 Modello 6
- 2005 183 Modello 1-2015
- 2005 183 Modello 3-2015
- 2005 183 Modello 2-2015
- Dettagli
- Visite: 49116
Rilascio o modifica del riconoscimento come previsto dal Reg. CE 852/04
Descrizione del procedimento
L’autorizzazione in forma di riconoscimento delle imprese alimentari, secondo quanto previsto dall’art. 6 paragrafo 3 lettera a) del Regolamento (CE) 852/2004, è demandata dal Ministero della Salute alle Regioni.
Regione Lombardia con Legge Regionale 33/2009 e s.m.i ha demandato alle SC Igiene Alimenti e Nutrizione delle ATS la procedura di riconoscimento.
Il procedimento si applica a:
- Avvio di nuovi stabilimenti (o di nuova linea produttiva in impianto esistente non riconosciuto);
- Aggiornamento del riconoscimento a seguito di modifiche strutturali e/o impiantistiche e/o di gamma produttiva;
- Cambio di ragione sociale, di rappresentante legale, di toponomastica;
- Sospensione e/o cessazione (parziale o totale) del riconoscimento;
Il riconoscimento di cui all’art. 6 paragrafo 3 lett. a) del Reg. CE 852/04 riguarda le seguenti attività: |
NOTA BENE |
Stabilimenti che effettuano la produzione, commercializzazione e deposito ai fini della commercializzazione degli additivi alimentari, degli aromi e degli enzimi disciplinati dal d.l.gs 25 gennaio 1992 n. 107, dal D.M. 27 febbraio 1996 n. 209, dal DPR 19 novembre 1997 n. 514, dai Regolamenti (CE) 1331/2008, 1332/2008, 1333/2008 e 1334/2008 e s.m.i; |
Per quanto riguarda la produzione, l’obbligo del riconoscimento riguarda: |
Stabilimenti che effettuano la produzione e il confezionamento di alimenti FSG (Food for Specific Groups) ai sensi del Regolamento (UE) 609/2013, quali: |
a) formule per lattanti e formule di proseguimento |
Stabilimenti che effettuano la produzione di germogli destinati all’alimentazione umana disciplinati dal Regolamento (CE) 210/2013. |
Gli operatori del settore alimentare che intendono avviare, negli stabilimenti posti sotto il loro controllo una, o più delle attività soggette a riconoscimento dovranno presentare istanza in bollo tendente a ottenere il riconoscimento al SUAP territorialmente competente per la sede dello stabilimento attraverso la piattaforma digitale http://www.impresainungiorno.gov.it/ (rif. DPR 160/2010).
Le Istanze che dovessero giungere alla casella di Posta Elettronica Certificata del SUAP o di ATS saranno dunque rifiutate, la ricevuta generata automaticamente dal gestore della casella non produce alcun effetto amministrativo ai fini dello svolgimento dell'attività di impresa.
Il SUAP, valutata la completezza formale dell’istanza inoltra la documentazione all'ATS per il procedimento di competenza secondo quanto previsto dal Decreto DG WELFARE di Regione Lombardia n. 19102 del 23/12/2019.
Altre informazioni rilevanti
L’atto di riconoscimento non sostituisce la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), ma ne è propedeutico.
Il rilascio dell’atto è subordinato alla verifica del pagamento della tariffa da parte dell’OSA.
Costo per l'utente
Tariffa su base forfettaria per il Riconoscimento condizionato e definitivo. La tariffa su base forfettaria è pari a € 300.00 (Art. 6, c. 13, lettera a e Allegato 2, sezione 8 del Decreto). Alla tariffa forfettaria viene aggiunta la tariffa calcolata su base oraria qualora il tempo necessario per il controllo ufficiale ecceda le ore incluse nella tariffa forfettaria (tre ore), in relazione alla tipologia, all'organizzazione e alla capacità gestionale dello stabilimento (Art. 6, c. 14 del Decreto).
Tariffa su base forfettaria per l’aggiornamento dell’atto di Riconoscimento. La tariffa su base forfettaria è pari a € 100,00 (Art. 6, c. 13 lettera a e Allegato 2, sezione 8 del Decreto). Alla tariffa forfettaria viene aggiunta la tariffa calcolata su base oraria qualora il tempo necessario per il controllo ufficiale ecceda le ore incluse nella tariffa forfettaria (due ore), in relazione alla tipologia, all'organizzazione e alla capacità gestionale dello stabilimento (Art. 6, c. 14 del Decreto).
Tariffa su base forfettaria per l’aggiornamento dell’atto di Riconoscimento senza sopralluogo. La tariffa su base forfettaria è pari a € 50.00 (Art. 6, c. 13 lettera a e Allegato 2, sezione 8 del Decreto).
Uffici Competenti: SS Sicurezza Alimentare
Nome del responsabile del procedimento
Il responsabile della gestione del procedimento è individuato nel Responsabile della Struttura Semplice competente.
Termine massimo per la conclusione dell'Iter
Il tempo di evasione della pratica è:
Per il rilascio del riconoscimento condizionato di 30 (trenta) giorni a partire dal giorno in cui l’istanza viene protocollata dall’ATS della Brianza - tenuto conto delle eventuali interruzioni;
Per il rilascio del riconoscimento definitivo di 90 (novanta) giorni dalla data del protocollo dell’atto di riconoscimento condizionato, tenuto conte delle eventuali interruzioni;
Per l’aggiornamento del riconoscimento di 30 (trenta) giorni a partire dal giorno in cui l’istanza viene protocollata dall’ATS della Brianza - tenuto conto delle eventuali interruzioni;
N.B.: l’eventuale richiesta di documentazione integrativa interrompe tali termini
Nome del soggetto a cui è attribuito in caso di inerzia il potere sostitutivo
Direttore SC Igiene degli Alimenti e della Nutrizione Tel. 0362 304816 Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Modalità: invio di una e-mail all'indirizzo di posta elettronica. Si richiede di evidenziare: 1) oggetto della richiesta; 2) nominativi delle persone della ATS già contattate con indicazione della richiesta; 3) Tempi di attesa per la mancata risposta alla precedente richiesta; 4) Nome e Cognome; 5) numero di telefono; 6) e-mail.
- Dettagli
- Visite: 43049
Progetto di semplificazione dell’autocontrollo
L’Assessorato alla Salute della Regione Lombardia, a seguito delle sollecitazioni giunte dal mondo degli allevatori e produttivo del sistema agroalimentare lombardo, ha emanato la DGR N. 1105/2013 “Disposizioni regionali di indirizzo programmatico in materia di coordinamento, trasparenza e semplificazione dei controlli nel settore della sicurezza alimentare e della sanità pubblica veterinaria”.
Il provvedimento ha come obiettivo il miglioramento dell’efficienza del sistema dei controlli nel settore della sicurezza alimentare e nel contempo la riduzione degli oneri burocratici a carico delle imprese oggi spesso oberate dai costi della burocrazia.
L’attuazione dei provvedimenti contenuti nella delibera sarà un obiettivo prioritario dei Dipartimenti di Prevenzione delle ASL lombarde per il 2014 che si attiveranno per raggiungere tale obiettivo coinvolgendo il mondo dell’Impresa e gli Operatori del settore agroalimentare
> Manuale di buone pratiche di igiene per le microimprese alimentari
- Dettagli
- Visite: 15147
Certificato per l’ esportazione di bevande e alimenti di origine non animale
1. Descizione del procedimento
Per poter esportare alimenti verso Paesi Terzi i produttori italiani devono fornire delle certificazioni sanitarie di accompagnamento che, per i prodotti di origine non animale, sono rilasciate dal Servizio di Igiene degli Alimenti e Nutrizione.
Il rilascio di tale documentazione avviene a seguito di presentazione di richiesta in carta libera da far pervenire presso gli uffici del Servizio di Igiene degli Alimenti competente per il territorio.
A tale richiesta dovrà essere allegato un’ elenco dei prodotti da esportare, con indicata la quantità, nonché i relativi certificati di analisi.
In seguito dovrà essere prodotto un documento che attesti la correlazione tra la partita spedita ed il prodotto indicato sul certificato ( ad esempio bolla , documento di trasporto).
2. Costo per l'utente
In fase di definizione3. Uffici Competenti
Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione
4. Nome del responsabile del procedimento
Il responsabile della gestione del procedimento è individuato nel Responsabile di Unità Operativa cui perviene la richiesta, limitatamente alle attività localizzate nel territorio di competenza dell’Unità Operativa (vedi informazioni contenute nei servizi sopra individuati).
5. Modalità di accesso
I produttori italiani devono fornire adeguate garanzie igienico-sanitarie alle autorità dei Paesi importatori attraverso i certificati sanitari che accompagnano le merci: maggiori dettagli inerenti i requisiti richiesti sono reperibili al link indicato. Seguirà ad esito di conformità della documentazione necessaria l’ emissione del certificato ufficiale al richiedente.
Certificazioni per l'esportazione
6. Termine massimo per la conclusione dell'Iter
Il tempo di evasione è di 30 giorni dal ricevimento della richiesta.
N.B.: l’eventuale richiesta di documentazione integrativa interrompe tali termini
- Dettagli
- Visite: 46080
Nulla osta per strutture detenzione degli animali d'affezione (L.r. 33/2009)
La detenzione degli animali d’affezione (cani e gatti), in numero superiore a 10 soggetti o comunque in numero inferiore a 10 se detenuti a scopo di lucro, è soggetta ad autorizzazione del Sindaco del Comune sede dell’attività, previo parere favorevole del Servizio veterinario dell’ASL competente per territorio.
L’autorizzazione viene rilasciata ai sensi dell’art. 116 della Legge Regionale 33/2009, previa valutazione veterinaria del possesso dei requisiti strutturali e gestionali previsti dalla normativa vigente.
Le strutture, che richiedono il rilascio dell’autorizzazione sopra indicata, sono le seguenti:
strutture pubbliche: canile sanitario, canile rifugio;
strutture private, distinte in:
struttura zoofila: struttura gestita senza finalità di lucro, da enti o associazioni di volontariato o da privati, destinata al ricovero di cani, gatti ed altri animali d’affezione, ceduti da privati, affidati temporaneamente, ceduti dal canile sanitario o dal canile rifugio;
pensione: struttura destinata al ricovero, a scopo di lucro, di cani, gatti e altri animali d’affezione di proprietà;
allevamento: struttura destinata al ricovero e riproduzione, ai fini commerciali, di cani, gatti ed altri animali d’affezione;
struttura amatoriale: struttura gestita da un’associazione di volontariato o da un privato destinata al ricovero, senza scopo di lucro, di cani, gatti ed altri animali d’affezione anche di proprietà altrui.
2. Costo per l'utente e modalità di pagamento :
La prestazione, valutazione della pratica e relativo sopralluogo, è a pagamento secondo le tariffe stabilite dal tariffario regionale in vigore (codice versamento A.02 con tariffa minima di 2 ore) ed è pari a € 102,00.Generalmente il pagamento viene effettuato dopo il sopralluogo
Attenzione: per il pagamento delle prestazioni non si accettano contanti.
Servizi Veterinari territorialmente competenti per gli adempimenti successivi alla presentazione della richiesta:
Il responsabile del procedimento è individuato nel Responsabile di Unità Operativa del Servizio di Sanità Animale, territorialmente competente (informazioni relative al Responsabile del procedimento).
3. Modalità di accesso
La persona che intende aprire tale attività, può richiedere all’Ufficio veterinario dell’ASL , previo appuntamento, informazioni sui requisiti strutturali e gestionali previsti dalla normativa vigente.
L’istanza di autorizzazione deve essere inviata al Sindaco, specificando che si richiede l’attivazione di struttura per detenzione animali d’affezione (specificare la tipologia), ai sensi dell’art. 116 della Legge Regionale 33/2009.
Il Servizio Veterinario, su richiesta del Sindaco, esamina la pratica ed effettua un sopralluogo presso la struttura.
A seguito di parere favorevole, il Sindaco rilascia l’autorizzazione per la detenzione di animali d’affezione.
4. Termine massimo in giorni per la conclusione
Entro giorni 30 dal ricevimento della comunicazione da parte del Comune.
5. Modulistica necessaria
La modulistica per la richiesta di autorizzazione è da ricercare sul sito del comune di competenza. Riferimenti normativi Regolamento n. 2 del 05/05/2008: requisiti strutturali e gestionali.
Sottocategorie
Anziani
Anziani
La Struttura Semplice, Servizi Area Anziani, all’interno del Dipartimento Programmazione per l'integrazione delle Prestazioni Sociosanitarie con quelle Sociali (PIPSS), svolge attività di:
- raccordo con le ASST/Enti Erogatori accreditati/ Ambiti territoriali, per gli adempimenti relativi alla realizzazione di quanto previsto dalle diverse Misure Innovative (RSA Aperta, Residenzialità Assistita per Anziani, Residenzialità Assistita Religiosi) promosse da Regione Lombardia in favore delle persone anziane fragili e delle loro famiglie, al fine di supportare le attività di cura e assistenza per ritardare il più possibile l’istituzionalizzazione e consentire la permanenza al domicilio dell'anziano,
- definizione di progettualità e interventi per la presa in carico di soggetti anziani, condizioni clinico assistenziali complesse, demenze, stati vegetativi
- collaborazione con Associazioni di Volontariato e del Terzo Settore che fungono da supporto alle fasce sociali più deboli, come quelle degli anziani, soprattutto in situazione di fragilità, integrandosi con gli interventi istituzionali.
Accreditamento delle Strutture Sanitarie
sezione Accreditamento delle Strutture Sanitarie
Amministratore di sostegno
Ultimo aggiornamento: 15/10/2024
Nome
Amministratore di sostegno
Categoria
Persone con disabilità, anziani, persone con importanti fragilità
Descrizione
L’Amministrazione di Sostegno è un istituto per la tutela delle persone fragili introdotto con la legge 9 gennaio 2004, n.6.
L’Amministratore di Sostegno viene nominato per accompagnare, assistere, rappresentare e proteggere una persona (chiamata beneficiario) che manca in tutto o in parte di autonomia nel compimento di determinati atti. E’ legato al beneficiario da vincoli di solidarietà e fiducia.
Chi può fare l’Amministratore di Sostegno?
• una persona designata dal beneficiario o dal genitore
• un familiare
• un volontario o un professionista ritenuto idoneo dal Giudice Tutelare
• il legale rappresentante (o un suo delegato) di un’associazione, di una fondazione, di un’organizzazione di volontariato
• l’amministratore dell’Ente locale
• l’operatore socio-sanitario che non abbia in cura o in carico il beneficiario.
Chi può presentare il ricorso per la nomina?
La domanda (ricorso), da depositarsi in Tribunale per la nomina dell’Amministratore di Sostegno, può essere presentata da:
• beneficiario stesso
• coniuge
• persona stabilmente convivente
• parenti entro il quarto grado (figli, genitori, fratelli, nonni, zii, cugini)
• affini entro il secondo grado (suoceri, generi, nuore, cognati)
• operatori di servizi socio-sanitari
• tutore o curatore
• Pubblico Ministero
Chi sceglie l’Amministratore di Sostegno?
L’Amministratore di Sostegno è scelto dal Giudice Tutelare che tiene conto esclusivamente della tutela e degli interessi del beneficiario.
Il suo nominativo può essere segnalato dal beneficiario o dalle persone che presentano ricorso.
Quali atti compie l’Amministratore di Sostegno?
L’Amministratore di Sostegno compie gli atti che sono specificati nel decreto di nomina e che possono riguardare:
• la cura del beneficiario (sostegno nella gestione di attività ordinarie; scelta e gestione di collaboratori familiari; proposta e scelta della collocazione abitativa in struttura residenziale; consenso informato)
• la gestione del suo patrimonio (es. riscossione della pensione, pagamento dell’affitto, di tasse e bollette per utenze, gestione dei risparmi)
• il rendiconto annuale al Giudice Tutelare.
L’Amministratore di Sostegno può agire in nome e per conto del beneficiario o supportarlo nelle scelte che può compiere, tenendo conto dei suoi desideri, delle sue aspirazioni e delle sue possibilità, operando sulla base di un vincolo di fiducia che lo lega allo stesso.
L’Amministratore di Sostegno deve:
• conoscere e comprendere le aspirazioni, i bisogni, e le esigenze del beneficiario
• evitare atti o scelte che possono rivelarsi dannosi al beneficiario
• agire con diligenza e cura
• informare il beneficiario sugli atti da compiere, confrontarsi con lui e, in caso di disaccordo, informarne il Giudice
• mantenere un rapporto di collaborazione con i Servizi coinvolti.
Quanto dura la carica di Amministratore di Sostegno?
Se è un familiare, non ci sono limiti di durata del suo incarico.
Se non è un familiare, la durata del suo incarico può essere precisata nel decreto di nomina e comunque non vi è obbligo di prosecuzione oltre i dieci anni.
L’Amministratore di Sostegno può essere esonerato dall’ufficio, anche su sua richiesta, per amministrazione eccessivamente gravosa e può essere sostituito con altro amministratore. Può essere rimosso o sospeso dall’ufficio se sia stato negligente o inadeguato nell’adempimento dei compiti o abbia abusato dei suoi poteri.
La legge non prevede un compenso economico per le prestazioni svolte dall'Amministratore di Sostegno.
Per informazioni:
Per gli Ambiti Territoriali di Monza e Vimercate si rimanda al seguente link:
www.tribunale.monza.giustizia.it, cliccare : “servizi per il cittadino”; quindi cliccare “sportelli territoriali per la volontaria giurisdizione”
Per l’ Ambito Territoriale di Lecco
SPORTELLO AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO DI LECCO
Lo Sportello riceve tutti i venerdì dalle 15.30 alle 17.30 presso la sede dell'Unione Italiana Ciechi, Corso Matteotti 3/a - Lecco. Lo Sportello è gestito dalla Federazione Coordinamento Handicap Lecco.
Si accede allo sportello tramite appuntamento da fissare attraverso:
Ufficio Protezione Giuridica – ASST di Lecco
tel. 039/9514505 - 039/9514533
e-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Orari: Lunedì dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 16.00 Martedì dalle 14.00 alle 16.00
SPORTELLO AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO DI LECCO (GLAS)
Lo Sportello riceve indicativamente tutti i sabati dalle 09.00 alle 12.00 e indicativamente i martedì dalle 15.00 alle 17.30 presso la sede AVIS Viale Montegrappa, 8 - Lecco. Lo Sportello è gestito da volontari amministratori di sostegno e fornisce un aiuto solo per la compilazione e verifica del resoconto.
Si accede allo sportello tramite appuntamento da fissare attraverso:
Ufficio Protezione Giuridica – ASST di Lecco
tel. 039/9514505 - 039/9514533
e-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Orari: Lunedì dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 16.00 Martedì dalle 14.00 alle 16.00
SPORTELLO AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO di PADERNO D’ADDA
Lo Sportello di Paderno d’Adda è aperto il primo ed il terzo venerdì del mese dalle 9.00 alle ore 12.00 presso la sede AUSER di Paderno d'Adda in piazza Vittoria n. 4 - Paderno d'Adda. Lo Sportello è gestito a cura dell’Associazione Auser di Paderno d’Adda.
Si accede allo sportello tramite appuntamento da fissare attraverso:
Ufficio Protezione Giuridica – ASST di Lecco
tel. 039/9514505 - 039/9514533
e-mail: protezionegiuridica@asst-lecco.it
Orari: Lunedì dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 16.00 Martedì dalle 14.00 alle 16.00
Assistenza Sanitaria
La medicina convenzionata, la scelta del medico di medicina generale e del pediatra di famiglia, il rilascio delle tessere di esenzione per patologia o per malattie rare previste dalla legislazione, le certificazioni necessarie per la prescizione di particolari farmaci (piano terapeutico) sono di competenza degli sportelli di scelta e revoca delle ASST.
Sportelli di scelta e revoca delle ASST
- Iscrizione di cittadini stranieri MUNITI di modelli rilasciati da istituzioni estere
- Richieste di autorizzazione per ricoveri di alta specializzazione all’estero
Fascicolo Sanitario Elettronico (regione.lombardia.it)
Con il FSE è possibile gestire: esenzioni, cambio medico, prenotazioni, pagamenti, rinnovo assistenza sanitaria temporanea, attivare l'invio di ricette via SMS.
Conciliazione
vista la nostra pagina Instagram |
Conciliazione famiglia-lavoro
Nell’attuale scenario sociale e sociosanitario Regione Lombardia ritiene imprescindibile collocare al centro delle proprie politiche la persona e la famiglia, la Giunta Regionale, in continuità con la Delibera X/1081/2013, ha approvato la DGR 2398 del 11.11.2019 ad oggetto “POLITICHE DI CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI VITA CON I TEMPI LAVORATIVI: APPROVAZIONE LINEE GUIDA PER LA DEFINIZIONE DEI PIANI TERRITORIALI 2020-2023
1.Descrizione del procedimento
Cos’è la conciliazione vita-lavoro?
La conciliazione vita-lavoro è un variegato sistema d’interventi rivolti ai cittadini di Regione Lombardia per aiutare le persone e le famiglie a coniugare le esigenze della vita lavorativa con quelle della vita privata. La conciliazione vita privata-vita professionale è indirizzata ai lavoratori e si concretizza attraverso la collaborazione tra persone, famiglie, enti no profit e istituzioni pubbliche, sistema impresa e parti sociali.
Come si attua?
Regione Lombardia per l’attuazione delle politiche di conciliazione segue una visione fortemente relazionale. Infatti, in collaborazione con le ATS, ha sostenuto e sostiene l’attivazione di Reti Territoriali a cui hanno aderito soggetti appartenenti a mondi diversi (socio-assistenziale ed economico). Ciò ha permesso di valorizzare la dimensione territoriale più vicina alle esigenze delle famiglie e delle imprese con la possibilità di progettare interventi in base alla valutazione delle specifiche necessità locali e mediante il coinvolgimento nella programmazione di una molteplicità di attori economici e sociali.
Tramite la Rete Territoriale, Regione Lombardia, intende sostenere la costruzione e lo sviluppo di un coerente sistema di politiche e di azioni integrative volte a favorire i seguenti obiettivi:
- Potenziare il benessere della comunità e la competitività del sistema economico territoriale;
- Migliorare il benessere all’interno del nucleo famigliare, con particolare riferimento alla condivisione dei compiti di cura e ad un migliore bilanciamento dei tempi della famiglia con quelli lavorativi;
- Sostenere la libera partecipazione al mercato del lavoro dei lavoratori e delle lavoratrici gravati da compiti di cura dei familiari;
- Facilitare la diffusione di buone pratiche e della cultura in tema di conciliazione, delle politiche dei tempi, del secondo welfare, della valorizzazione del personale, della organizzazione del lavoro;
- Favorire la partecipazione delle donne al mercato del lavoro.
Nel territorio dell’ ATS della Brianza attualmente la Rete Territoriale Unificata conta circa 120 enti.
Per informazioni rivolgersi agli operatori del Dipartimento PIPSS dell’ATS della Brianza dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00 ai seguenti numeri telefonici:
Clara Camerin Tel. 0341/482395
Oppure è possibile scrivere a casella di posta elettronica: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Inoltre, è possibile consultare la pagina Facebook dell’ATS della Brianza e la pagina Instagram conciliazione_ats_brian
Qui l'elenco dei soggetti rete conciliazione
Per info: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
2. Unità organizzative responsabili dell'istruttoria
DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE PER L’INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE CON QUELLE SOCIALI
Viale Elvezia, 2 - 20900 Monza - Telefono: 039/23841
Corso Carlo Alberto, 120 – 23900 Lecco – Telefono: 0341/482395
3. Ufficio del procedimento
SC Famiglia e Fragilità - SS Servizi per la Famiglia (Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.)
Viale Elvezia, 2 - 20900 Monza - Telefono: 039/2384
4. Modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso
Per avere informazioni rivolgersi agli operatori del Dipartimento PIPSS dell’ATS della Brianza dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00 ai seguenti numeri telefonici:
Clara Camerin Tel. 0341/482395
Oppure è possibile scrivere a casella di posta elettronica: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Inoltre, è possibile consultare la pagina Facebook dell’ATS della Brianza e la pagina Instagram conciliazione _ats_brianza.
5. Procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione
Non previsto
6. Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale
L’ATS Brianza garantisce idonei strumenti di tutela sia amministrativa che giurisdizionale nel rispetto della normativa vigente.
Ai sensi della normativa vigente, atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi dell’art. 12 della l. n. 241/1990, di importo superiore a mille euro sono pubblicati sul sito ATS sezione “Amministrazione trasparente” ( https://www.ats-brianza.it/it/amministrazione-trasparente.html).
7. Link di accesso al servizio on line
Non previsto
8. Modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari:
Non previsto
9. Nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo
Il responsabile della gestione del procedimento è individuato nel Responsabile della SC Famiglia e Fragilità - SS Servizi per la Famiglia (Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.) , limitatamente alle attività localizzate nell’area territoriale di sua competenza. L’esercizio del potere sostitutivo può essere richiesto qualora entro i termini di legge non sia stato adottato il provvedimento amministrativo, laddove non vige la regola del silenzio/assenso, con richiesta motivata indirizzata al Direttore del Dipartimento della Programmazione per l’Integrazione delle prestazioni sociosanitarie con quelle sociali.
10. Uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze
Dipartimento PIPSS dell’ATS della Brianza
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00
Clara Camerin 0341/482395
Oppure è possibile scrivere a casella di posta elettronica: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Cure domiciliari
Ultimo aggiornamento: 15/10/2024
Cure domiciliari
Le Cure Domiciliari, delle quali l’’Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) rappresenta la modalità più diffusa, si colloca nella rete dei servizi sociosanitari e ha lo scopo di garantire alle persone in condizione di fragilità prestazioni sociosanitarie “integrate” e “a domicilio”, anche in contesti di residenzialità individuale/collettiva, alternativa alla propria casa, eletti dalla persona a dimora abituale.
Le prestazioni, declinate all’interno del piano di assistenza individuale, vengono erogate da personale qualificato ed in possesso degli specifici titoli professionali, e sono complementari e non sostitutive del caregiver familiare. Le prestazioni vengono fornite da professionisti sanitari ( es: medici, infermieri, operatori tecnici della riabilitazione quali fisioterapisti, terapisti occupazionali, logopedisti, ecc.) ed operatori di supporto (ausiliare socio assistenziale, operatore sociosanitario ecc.) che vanno a sostenere e/o integrare l’attività di cura svolta dalla famiglia, ma che non si sostituisce alla stessa.
Esempi di interventi offerti: medicazioni, prelievi ematici, sostituzione di catetere vescicale, gestione accessi vascolari e stomie, trattamenti riabilitativi, cure palliative.
Le prestazioni sono erogate in forma integrata, con il supporto del medico di famiglia (medico di medicina generale o pediatra) e con l’ausilio dei servizi sociali dei comuni, previa valutazione multidimensionale.
L’ADI è rivolta, come definito dalla Regione, con decreto n. 6032/12, a persone in situazione di fragilità caratterizzate dalla presenza di:
- una situazione di non autosufficienza parziale o totale, di carattere temporaneo o definitivo;
- una condizione di non deambulabilità e di non trasportabilità presso presidi sanitari ambulatoriali in grado di rispondere ai bisogni della persona;
- una rete familiare e/o formale o informale di supporto;
- condizioni abitative che garantiscano la praticabilità dell’assistenza, acquisite anche a seguito di azioni necessarie per il superamento di eventuali fattori ostativi (esempio: abbattimento di barriere architettoniche).
Tra i destinatari dell’ADI sono comprese le persone nella fase terminale della vita, che necessitano di cure palliative domiciliari, non riconducibili alla tipologia di utenza assistibile mediante la cosiddetta ospedalizzazione domiciliare, ai sensi della DGR 24 aprile 2008, n. 7180 ed eventuali successive integrazioni.
MODALITÀ DI ACCESSO per le modalità di accesso si rimanda al link Monza o Lecco
Area fragilità e cure domiciliari – Provincia di M0NZA BRIANZA
Area fragilità e cure domiciliari – Provincia di LECCO
TERMINE MASSIMO IN GIORNI PER LA CONCLUSIONE
L’erogazione delle prestazioni avviene entro 72 ore fatto salve urgenze, su segnalazione del medico.
Disabili e Valutazione Fragilità
Disabili e Valutazione Fragilità
In questa pagina è possibile trovare i servizi dedicati ad una fascia di popolazione (i soggetti stessi e le loro famiglie) estremamente fragile che necessita di interventi e servizi specifici, non erogati per la totalità della popolazione.
Obiettivi principali dei servizi competenti sono la tutela della salute dei disabili attraverso la promozione di un sistema integrato di interventi con lo scopo di sviluppare al massimo le potenzialità residue, favorire l’integrazione sociale dei soggetti disabili e sostenere le famiglie e la tutela della salute degli anziani attraverso lo sviluppo di diversi percorsi assistenziali tra loro integrati che ritardino il più possibile l’istituzionalizzazione sostenendo ed aiutando le famiglie.
Rete dei servizi socio sanitari
- Contributi economici per acquisto ausili e protesi per attivita’ ludico motorie o sportive amatoriali.
- Programma operativo regionale a favore di persone con gravissima disabilità e in condizione di non autosufficienza esercizio 2023: MISURA B1 e VOUCHER SOCIOSANITARIO e interventi a SOSTEGNO AL CAREGIVER FAMILIARE per persone con gravissima disabilità
- Percorso Assistenziale per le persone in stato vegetativo
- Misura “Residenzialità minori disabili gravissimi” (DGR n.1152/2019
DISABILITA' SENSORIALE
DSA DISTURBI SPECIFICI DELL'APPRENDIMENTO - ALUNNO CON HANDICAP
- Alunno con handicap: accertamento ai fini dell’integrazione scolastica
- DSA - Disturbi Specifici dell’Apprendimento
- Legge Regionale 23/99 - per l'acquisto di strumenti tecnologicamente avanzati i cui beneficiari sono le persone con disabilità residenti nel territorio dell’ATS della Brianza
“DopoDiNoi”, il percorso di emancipazione dalla famiglia d’origine per le persone con disabilità | |
Servizio di video interpretariato in LIS | |
Medico e Pediatra
Il medico ed il Pediatra di famiglia
Indicazioni a seguito di Coronavirus:
Per qualsiasi necessità inerente l' attività del proprio medico di medicina generale o pediatra (visita, prescrizioni, giorni di malattia...) l'accesso all'ambulatorio deve avvenire solo dopo contatto telefonico. Il medico, qualora lo ritenesse necessario, comunicherà all'assisitito le modalità di accesso (giorno e ora).
Anche per il servizio di continuità assistenziale (ex guardia medica) è necessario il contatto telefonico prima di recarsi in ambulatorio.
Il medico di famiglia (medico di medicina generale) e il pediatra di famiglia sono figure centrali nel sistema sanitario regionale,sono capillarmente diffusi nel territorio e proprio per questo costituiscono il punto di primo contatto e quindi un riferimento per il cittadino.
Alla base della scelta del cittadino c’è un rapporto di fiducia: questo deriva dal fatto che il medico di medicina generale/il pediatra di famiglia sono il riferimento della famiglia e dell’assistito.
Attività assicurate dal medico di medicina generale
- Visite ambulatoriali, negli orari definiti e resi noti sul sito di ATS Brianza
- Visite domiciliari, anche all’interno di attività programmate . Di norma, se ritenuta appropriata la richiesta, il medico garantisce la visita domiciliare nel corso della giornata, se la richiesta perviene entro le ore dieci; se invece la richiesta perviene dopo le ore dieci, il medico garantisce la visita domiciliare entro le ore dodici del giorno successivo.
- Prescrizione di farmaci, secondo la normativa vigente . Le prescrizioni di farmaci a carico del Servizio Sanitario Nazionale, fatte salve diverse disposizioni di legge, hanno validità di 1 mese, a partire dalla data del rilascio.
- Prescrizione di prestazioni specialistiche (visite, esami strumentali o accertamenti di laboratorio, cure termali), secondo la normativa vigente.
Proposta di ricovero - Rilascio di certificazioni gratuite :
- certificazione ai fini dell’astensione dal lavoro per malattia;
- certificazione di malattia del bambino, ai fini dell'astensione dal lavoro del genitore;
- certificazione di idoneità allo svolgimento di attività sportive non agonistiche in ambito scolastico e
solo per le fasi successive a quelle di Istituto e quindi per gli alunni selezionati. - Rilascio di certificazioni a pagamento :
- certificati di idoneità all'attività sportiva non agonistica o ludico-motoria
- certificati per la domanda di invalidità civile
- certificati ad uso assicurativo o medico-legale
- certificati di buona salute per scuole estive, campeggi, zone climatiche
- certificati di idoneità per soggiorni marini o montani
Tutti gli altri certificati non compresi fra quelli gratuiti.
Attività assicurate dal pediatra di famiglia
- Nei primi anni di vita, controlli periodici dello sviluppo fisico e psicomotorio (bilanci di salute) e test di screening per alcune patologie ed in determinate fasce d’età (deficit uditivi e visivi); in occasione dei bilanci di salute il pediatra affronta con la famiglia anche specifici argomenti di educazione sanitaria.
- Per alcune patologie, attivazione di un programma di sorveglianza ambulatoriale a cadenze definite.
- Prescrizione di farmaci, secondo la normativa vigente. Le prescrizioni di farmaci a carico del Servizio Sanitario Nazionale, fatte salve diverse disposizioni di legge, hanno validità di 1 mese, a partire dalla data del rilascio.
- Prescrizione di prestazioni specialistiche (visite, esami strumentali o accertamenti di laboratorio, cure termali), secondo la normativa vigente.
- Proposta di ricovero
- Rilascio di certificazioni gratuite :
- certificazione di malattia del bambino, ai fini dell'astensione dal lavoro del genitore;;
- certificazione di idoneità allo svolgimento di attività sportive non agonistiche in ambito scolastico e
solo per le fasi successive a quelle di Istituto e quindi per gli alunni selezionati. - Rilascio di certificazioni a pagamento :
- certificati di idoneità all'attività sportiva non agonistica o ludico-motoria
- certificati per la domanda di invalidità civile
- certificati ad uso assicurativo o medico-legale
- certificati di buona salute per scuole estive, campeggi, zone climatiche
- certificati di idoneità per soggiorni marini o montani
Tutti gli altri certificati non compresi fra quelli gratuiti.
I medici di medicina generale e i pediatri di famiglia possono effettuare altre prestazioni oltre a quelle sopra elencate, quali ad esempio le medicazioni, la rimozione di punti di sutura, alcune vaccinazioni, il tampone faringeo.
I medici di medicina generale e i pediatri di famiglia curano la tenuta e l’aggiornamento di una scheda sanitaria individuale dell’assistito, anche informatizzata, acquisendo il consenso dell’assistito e dei genitori in caso di minore, secondo quanto previsto dalla normativa per il trattamento dei dati.
E’ importante precisare che la prescrizione di prestazioni specialistiche può essere effettuata non solo dal medico di medicina generale e dal pediatra di famiglia, ma anche dal medico specialista che opera in una struttura pubblica (a livello ambulatoriale od ospedaliero), in un Istituto di ricovero a carattere scientifico, o in una struttura accreditata e contratto.
La prescrizione da parte del medico specialista è dovuta quando lo stesso reputi opportuno prescrivere ulteriori accertamenti o visite specialistiche o quando ravveda la necessità di seguire il paziente nel tempo, dando indicazioni sugli esami da effettuarsi prima della visita successiva.
La prescrizione da parte del medico specialista è dovuta anche al momento della dimissione per un ricovero, nel caso sia necessario effettuare ulteriori esami o visite programmate nel breve o medio periodo.
Certificazioni rilasciate dal medico
Scelta del Medico di Medicina Generale e del Pediatra di Famiglia
Tutti i cittadini residenti nei Comuni di ATS della Brianza hanno diritto ad avere, gratuitamente, l'assistenza sanitaria di base, prestata dal Medico di Medicina Generale o dal Pediatra di Famiglia .
-
Dove si effettua la scelta del medico di medicina generale o del pediatra di famiglia :
1. presso uno degli sportelli dell’Ufficio Scelta e Revoca della Azienda Socio Sanitaria Territoriale competente ( qui le sedi ) . Il cittadino potrà iscriversi negli elenchi di uno dei medici disponibili per l’ambito territoriale di residenza, purché il medico scelto non abbia superato il “tetto” massimo di assistiti iscrivibili.
Per l’iscrizione allo sportello, è necessario presentarsi con :
autocertificazione di residenza
tessera sanitaria
in caso di scelta per i propri familiari o non familiari conviventi, presentarsi muniti di delega, tessera sanitaria del assistito e copia del documento d’identità.
in caso di neonato: codice fiscale e certificato di nascita, oppure dichiarazione sostitutiva.
2. on-line, con carta CRS-SISS sul sito https://www.fascicolosanitario.regione.lombardia.it/ .
Questa modalità è prevista solo per effettuare il cambio di scelta del medico
Regione Lombardia - Cambia il medico online
Elenco e indirizzi medici e pediatri ATS della Brianza
3. in tutte le farmacie
-
La “scelta in deroga” al massimale del medico
Il figlio, il coniuge e il convivente dell’assistito già in carico ad un medico di medicina generale, purché anagraficamente facenti parte del medesimo nucleo familiare, possono effettuare la scelta a favore dello stesso medico, anche in deroga al massimale e alla quota individuale definiti per il numero degli assistiti iscrivibili con quel medico. Le scelte in deroga non possono superare, in nessun caso, il 5% del massimale individuale del medico (esempio: massimale 1500 quota massima raggiungibile 1575).
La scelta in deroga non è richiesta per il rinnovo dell'iscrizione agli iscritti a termine (ancorché scaduto).
-
La“scelta in deroga “di medico di medicina generale o di pediatra di famiglia che operano in ambito territoriale diverso da quello di ATS Brianza
In alcuni casi è possibile l'iscrizione di un cittadino, residente nel territorio di ATS della Brianza, negli elenchi di un medico o di un pediatra che operano in un ambito territoriale diverso.
La domanda va presentata allo sportello dell’Ufficio Scelta e Revoca della ASST competente, con la seguente documentazione:
- modulo "domanda di scelta in deroga medicina generale" o modulo "domanda di scelta in deroga pediatria"
- dichiarazione di accettazione da parte del medico
A seguito della valutazione della pratica, viene espresso parere favorevole o non favorevole all’iscrizione, di cui il cittadino riceve comunicazione al proprio domicilio o via e-mail.
-
La nuova scelta in caso di cessazione dell’attività da parte del medico o del pediatra
In caso di cessazione dell’attività del medico o del pediatra (per pensionamento, trasferimento, decesso, altro) l’assistito riceve, al proprio domicilio, una comunicazione con indicazione a rivolgersi allo sportello dell’Ufficio Scelta e Revoca, per l’iscrizione negli elenchi di altro medico, secondo le modalità descritte al paragrafo “Scelta del Medico di medicina Generale e del Pediatra di Famiglia”.
Nel caso in cui non vi siano medici con posti sufficienti per acquisire nuove scelte, nella comunicazione inviata al domicilio viene precisato all’assistito che un medico con incarico provvisorio garantirà l’assistenza, in attesa della nomina definitiva del nuovo medico. Gli assistiti potranno usufruire dell’assistenza del medico incaricato, senza operare nessuna scelta.
-
La“scelta in deroga “di medico medicina generale o di pediatra di famiglia da parte di cittadini non residenti nell’ambito territoriale di ATS Brianza
L'iscrizione, negli elenchi di un medico o di un pediatra che operano nel territorio di ATS della Brianza, di un cittadino residente nel territorio di un’altra ATS di Regione Lombardia è possibile nelle seguenti situazioni:
- Continuità di cura per patologia cronica documentata e/o invalidità civile;
- Vicinanza e migliore viabilità per accedere all'ambulatorio del medico richiesto;
- Prosecuzione del rapporto fiduciario (solo per medico che operi in ambito territoriale limitrofo);
- Lavoro/ studio
La domanda va presentata allo sportello dell’Ufficio Scelta e Revoca della ASST competente, con la seguente documentazione:
- modulo "domanda di scelta in deroga medicina generale" o modulo "domanda di scelta in deroga pediatria"
- dichiarazione di accettazione da parte del medico
A seguito della valutazione della pratica, viene espresso parere favorevole o non favorevole all’iscrizione, del quale il cittadino riceve comunicazione al proprio domicilio, o via e-mail.
-
Scelta e rinnovo del medico per i cittadini che dimorano abitualmente in una ASL/ATS diversa da quella di residenza
E’ possibile l’assegnazione temporanea di Medico di Medicina Generale oppure Pediatra in caso di domiciliazione per motivi di lavoro, studio, salute da indicare in modo dettagliato sul modulo apposito.
Se provenienti da altra regione è necessario allegare il documento di revoca rilasciato dalla ASL di assistenza.
Con iscrizione scaduta, potranno rinnovare l’iscrizione negli elenchi dello stesso medico, anche se il massimale è già stato raggiunto.
In questo caso, non è richiesta la pratica di scelta in deroga.
-
Revoca del Medico di Medicina Generale e del Pediatra di Famiglia
L’assistito, o i genitori dell’assistito in caso di minore, possono revocare, in ogni momento, la scelta a suo tempo fatta, iscrivendosi negli elenchi di un altro medico di medicina generale o pediatra di famiglia.
Anche per la revoca e per la nuova iscrizione, è necessario presentarsi muniti della tessera sanitaria.
Invalidità civile
Invalidità civile
La domanda di invalidità civile e il certificato medico vanno presentati in forma telematica direttamente all'INPS
- 1. DEFINIZIONE
- 2. GRADO DI INVALIDITA’
- 3. TEMPI E MODALITA’ DI VISITA, ITER DI RICONOSCIMENTO
- 4. BENEFICI
Definizione di invalido civile
L’art.2 della Legge 30 marzo 1971, n. 118, definisce invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite…, che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a un terzo o, se minori di diciotto anni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.
Ai soli fini dell’assistenza socio – sanitaria e della concessione dell’indennità di accompagnamento, sono considerati invalidi civili i soggetti ultrassessantacinquenni che si trovino nella situazione di difficoltà previste per i minorenni (art. 6 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509).Sono esclusi gli invalidi di guerra, gli invalidi del lavoro e gli invalidi per servizio, nonché i ciechi civili e i sordi, per i quali provvedono altre leggi.
.
Grado di invalidità
Il grado di invalidità è determinato in base ad apposita Tabella approvata con Decreto del Ministro della Sanità 05 febbraio 1992.
La Legge considera diverse soglie di invalidità, in corrispondenza delle quali prevede diversi benefici.
La soglia minima è quella di un terzo, che, come si è detto, è richiesta per la qualifica di invalido civile.
Con tale grado di invalidità si ha diritto alle prestazioni protesiche e ortopediche.
La soglia del 46% è prevista per l’iscrizione nelle liste speciali per l’assunzione obbligatoria al lavoro.
La soglia del 67% consente il diritto all’esenzione dal pagamento del ticket sanitario.
Ai fini delle provvidenze economiche, invece, si richiede un grado di invalidità maggiore e cioè:
- di almeno il 74% per cento per il diritto all’assegno mensile in qualità di invalido parziale, fatti salvi i requisiti previsti dalla normativa (reddito …)
- del 100% per il diritto alla pensione di inabilità in qualità di invalido totale e, ove si tratti di soggetti non deambulanti e non autosufficienti, per il diritto all’indennità di accompagnamento
Sono esenti dalle visite di controllo i soggetti portatori di menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti inclusi i soggetti affetti da sindrome da talidomide con riconoscimento dell’indennità di accompagnamento o di comunicazione, ai sensi del DM 2 agosto 2007, fatti salvi i requisiti previsti dalla normativa (presenza agli atti di documentazione sanitaria rilasciata da struttura pubblica o privata accreditata)
Tempi e modalità di visita, iter di riconoscimento
A decorrere dal 1° gennaio 2010 le domande per il riconoscimento dell’invalidità civile, l’attestazione di persona portatrice di handicap, di cieco civile, di sordo e disabilità vanno presentate all’INPS esclusivamente in via telematica previa compilazione telematica del certificato medico introduttivo che attesti le infermità invalidanti.
Per l’avvio della pratica bisogna
- rivolgersi ad un medico certificatore (medici di base, specialisti ospedaleri, ecc...) che compilerà un certificato online, introduttivo alla domanda per il riconoscimento dello stato invalidante. Il Certificato medico ha una validità di 90 giorni.
- inoltrare la domanda online autonomamente o tramite gli Enti di Patronato o Associazioni di Categorie.
La data per l’effettuazione delle visite ordinarie sarà fissata entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda; qualora non fosse possibile fissare la visita entro l’arco temporale massimo, a causa di indisponibilità di date, verrà in seguito comunicato l’appuntamento tramite le modalità sopra riportate. L’accertamento dell’invalidità per i soggetti con patologia oncologica viene effettuata entro 15 giorni dalla domanda dell’interessato ai sensi della Legge 9 Marzo 2006 N.80, con rilascio di verbale provvisorio e diritto immediato dei relativi benefici derivanti.
Il cittadino può farsi assistere, durante la visita, dal suo medico di fiducia.
In caso di assenza alla visita, il cittadino verrà comunque nuovamente convocato. La mancata presentazione anche alla successiva visita sarà considerata a tutti gli effetti come una rinuncia alla domanda, con perdita di efficacia della stessa;
Le richieste di accertamento domiciliare devono essere inoltrate sempre per via telematica e opportunamente documentate dal medico certificatore, in quanto possono avvenire solo quando esiste l’obiettiva e motivata impossibilità al trasporto, cioè “quando il paziente sia nelle condizioni di subire danno alla salute o dolore intenso o disagio grave e prolungato per il trasporto dal domicilio fino alla sede ordinaria di riunione della Commissione Medica Integrata”. Al momento dell’accertamento domiciliare è importante che la malattia sofferta dall’interessato sia opportunamente documentata con certificazione sanitaria specialistica predisposta in fotocopia per il ritiro. Gli accertamenti domiciliari, approvati dalla Commissione, verranno effettuati in rapporto alle date di presentazione delle domande. il cittadino sarà informato della data e dell'ora stabilita per la visita domiciliare;
L’INPS trasmette, in tempo reale e in via telematica, le domande alle ASL.
La visita medica avverrà presso il Distretto socio – sanitario di appartenenza, da parte delle Commissioni mediche ASL, integrate da un medico dell’INPS quale componente effettivo.
La redazione del verbale informatico avviene contestualmente alla visita alla quale seguirà l’invio telematico del verbale all’INPS.
La validazione e la notifica del verbale è in carico all’INPS.
La fase concessoria nei casi di riconoscimento di un grado d’ invalidità civile uguale o superiore al 74% o di indennità di frequenza per minore non deambulante, cecità e sordità è in carico all’INPS.
Ogni cambio di residenza e/o domicilio con pratica in corso devono essere tempestivamente comunicate ad ASL (Distretto di riferimento) e INPS (numero verde 803164).
Nel caso di decesso (valutazione post mortem) del richiedente il riconoscimento dello status di invalido civile, cieco civile o di sordo, le Commissioni Mediche Integrate, possono su formale domanda degli eredi che dovrà essere presentata avvalendosi della modulistica INPS scaricabile dal sito INPS ( www.inps.it ) procedere all’accertamento sanitario in presenza di documentazione medica rilasciata da strutture pubbliche o convenzionate in data antecedente al decesso, comprovanti in modo certo l’esistenza dell’infermità e tali da consentire la formulazione di una esatta diagnosi e di un compiuto e motivato giudizio medico legale.
Per verifica stato della pratica , richiesta copia del verbale e ogni altra informazione è possibile:
- contattare il numero verde 803164, attivo 24 ore
- collegarsi al sito INPS: www.inps.it.
- Recarsi agli sportelli INPS il Lunedì-Mercoledì-Venerdì dalle 8,30 alle 12,30
Benefici per invalidi civili
ETA’ | PERCENTUALE MINIMA | BENEFICI ECONOMICI |
ESENZIONE TASSE SCOLASTICHE UNIVERSITA’ |
FORNITURE PROTESICHE AUSILI TECNICI |
COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO |
AGEVOLAZIONI UTILIZZO MEZZI PUBBLICI E PRIVATI |
ESENZIONE TICKET |
ULTRA 65 | Difficoltà lievi: 34% - 66% | NO | SI | ||||
Difficoltà medio-gravi: 67% - 99% | NO | SI | SI | ||||
Difficoltà gravi 100% | NO | SI | SI | SI | |||
Difficoltà gravi 100%: - con impossibilità a deambulare senza accompagnatore - con impossibilità di compiere gli atti della vita quotidiana |
Indennità di Accompagnamento | SI | SI | SI | |||
18 - 65 | 34% | NO | SI | NO | |||
46% | NO | SI | SI | NO | |||
67% | NO | SI | SI | SI | SI | ||
74% | Assegno mensile di assistenza | SI | SI | SI | SI | SI | |
100% Con impossibilità a deambulare senza accompagnatore |
Pensione di inabilità | SI | SI | SI | SI | SI | |
100% Con impossibilità di compiere gli atti della vita quotidiana |
Indennità di Accompagnamento |
SI | SI | SI | SI | SI | |
MINORI |
Con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell’età | Indennità mensile di frequenze |
SI | SI | SI | SI | |
Con impossibilità a deambulare senza accompagnatore | Indennità di Accompagnamento |
SI | SI | SI | SI | ||
Con impossibilità di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita | Indennità di Accompagnamento | SI | SI | SI | SI | ||
Con residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi | Tutte le età Pensione Indennità speciale |
SI | SI | SI | SI | ||
CIECHI | Assoluto | Dalla maggiore età Pensione Tutte le età |
SI | SI | SI | SI | |
SORDI | Età 18 – 65 Pensione Tutte le età Indennità di comunicazione |
SI | SI | SI | SI |
Per ogni ulteriore informazione è possibile consultare il sito INPS: www.inps.it e contattare il numero verde INPS 803164, attivo 24 ore.
ACCESSO DIRETTO A TUTTE LE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'INVALIDITA' CIVILE - INPS
- Tutorial Come inviare i documenti online
- Tutorial Assegno Unico
Le sedi operative del Servizio sul territorio
Ticket
Il ticket ammonta:
• a 25 euro per la visita specialistica erogata in Pronto Soccorso, comprese eventuali altre prestazioni diagnostico-terapeutiche;
• a un massimo di 36 euro per ricetta per le prestazioni ambulatoriali a cui si una quota variabile per ricetta (da zero a 30 euro), proporzionale al valore delle prestazioni richieste (ogni ricetta non può contenere più di 8 prestazioni della stessa branca specialistica) ;
• a un massimo di 2 euro a confezione e di 4 euro a ricetta per i farmaci.
• a € 50 per ciclo di cura per l'assistenza termale, se non esente, oppure € 3,10 se esente parziale o nessuna quota se esente totale.
- Attività di controllo autocertificazioni errate per esenzione ticket
- Informazioni per i cittadini che hanno ricevuto un verbale di contestazione per l’utilizzo indebito di esenzione da reddito (E01 E05 E14 ) status (E02 e 12)
- Esenzioni per reddito e stato: le nuove modalità di rinnovo
- fascicolosanitario.regione.lombardia.it/esenzionifascicolosanitario.regione.lombardia.it/esenzioni
- Sportelli delle ASST
ESENZIONE DAL PAGAMENTO DEL TICKET
- Esenzioni per età e per reddito
- Esenzioni per patologia cronica
- Esenzioni per invalidità
- Le cure termali
Le Vaccinazioni
Ultimo aggiornamento: 15/10/2024
Le Vaccinazioni
Le vaccinazioni vanno prenotate alle ASST del territorio
Campagna vaccinazione anticovid: https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/vaccinazionicovid
Per saperne di più:
Assistenza Protesica - ASST
Assistenza Protesica - ASST
In materia di protesica e integrativa, come definito dalle norme regionali vigenti, a cominciare dalla Legge n.23/2015 “Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)” e s.m.i., sono confermate in capo al Servizio Farmaceutico le attività inerenti l’autorizzazione e accreditamento di fornitori e prescrittori di protesi e ausili (Protesica Maggiore), la fornitura di alimenti senza glutine (negozi e GDO), la verifica e controllo dell’erogato al fine di garantire al cittadino un percorso “sicuro” in risposta al bisogno di salute e nel rispetto dei Livelli Essenziali di Assistenza (DPCM 2017- Nuovi LEA) e competenze in materia di assistenza integrativa e dispositivi monouso relativamente alle forniture erogate dalle farmacie tramite l’ausilio del programma informatico Webcare.
Assistenza Protesica-Integrativa
A seguito dell’entrata in vigore della Legge 23/2015 di Riforma del Servizio Sanitario Lombardo ed al conseguente riassetto organizzativo del territorio in Agenzie di Tutela della Salute (ATS) ed Aziende Socio Sanitarie Territoriali (ASST), anche le attività inerenti la presa in carico dei bisogni di salute del cittadino hanno subito una variazione di competenza, migrando dalle ex ASL alle ASST.
In riferimento all’assistenza protesica ed integrativa, Regione Lombardia ha emanato diverse note operative di transizione fino a stabilire in via definitiva la redistribuzione delle competenze tra ATS e ASST (DGR n. 6917 del 24/07/2017)
ATS svolge attività di “coordinamento” nel recepire e attuare le indicazioni regionali; nel predisporre le convenzioni di accordo per l’erogazione dei presidi, ausili ed alimenti; nel monitoraggio della spesa; nel ricercare modalità operative meglio rispondenti ai bisogni dell’utenza; nell’individuare modalità operative da condividere con le ASST.
ASST è responsabile delle attività attinenti alla valutazione ed attivazione delle forniture (verifica degli aventi diritto, autorizzazione delle forniture, attivazione dei Piani Fornitura)
Rientrano nelle competenze della dell’assistenza protesica – Integrativa, gli ausili e le protesi ricomprese nel DM 332/99 e nel DPCM 12/01/2017.
Eventuali forniture prescritte per gli Utenti con solo domicilio sanitario nel territorio ATS perchè residenti fuori REGIONE Lombardia, possono essere autorizzate ed erogate dai servizi competenti delle ASST solo dopo aver ottenuto l’autorizzazione da parte dei servizi sanitari competenti dell’ASL afferente al comune di residenza dell’Utente stesso.
Forniture di ausili per stomie (placche e sacche)
Gli aventi diritto sono gli Utenti portatori di colon, ileo, uro-stomia (DM332/1999 e DPCM 12/01/2017)
La prima Prescrizione e/o modifica degli ausili necessari all’Utente deve essere compilata da un Medico specialista Ospedaliero di struttura pubblica o privata accreditata operante nelle strutture riconosciute da Regione Lombardia e indicate nella nota n.22117 del 11/06/2019.
Al Medico di Medicina Generale è data la possibilità di rinnovare le forniture dei loro assistiti attestando la permanenza del bisogno in assenza di modifiche al prodotto prescritto.
Competono ai servizi protesici dell’ambito territoriale di residenza dell’Utente (Uff.Ausili/Protesi delle ASST) le attività di verifica, di autorizzazione e di attivazione delle forniture. La tipologia dei prodotti e le quantità autorizzabili sono quelle previste dal DM332/1999 e dal DPCM 12/01/2017.
L’Erogazione dei prodotti avviene per il tramite delle Farmacie al pubblico con cadenza mensile
La validità della prescrizione e del Piano Fornitura è di massimo 12 mesi.
Fornitura di ausili per incontinenza a raccolta (cateteri e sacche)
Gli aventi diritto sono gli Utenti con vescica neurologica, allettati con incontinenza urinaria stabilizzata a rischio di lesioni da decubito (DM332/1999 e DPCM 12/01/2017).
La prima Prescrizione, la modifica e il rinnovo degli ausili necessari all’Utente può essere compilata dal Medico specialista Ospedaliero di struttura pubblica o privata accreditata oppure dal Medico di Medicina Generale e Pediatra di Famiglia.
La fornitura di cateteri per auto-cateterismo sono prescrivibili in prima fornitura solo dal Medico Specialista ospedaliero.
Competono ai servizi protesici dell’ambito territoriale di residenza dell’Utente (Uff.Ausili/Protesi delle ASST) le attività di verifica, di autorizzazione e di attivazione delle forniture. La tipologia dei prodotti e le quantità autorizzabili sono quelle previste dal DM332/1999 e dal DPCM 12/01/2017
L’erogazione dei dispositivi medici con cadenza mensile, può avvenire per il tramite delle Farmacie al pubblico oppure direttamente dalla Farmacia ospedaliera dell’ASST in base alla tipologia di prodotto e al canale di distribuzione previsto della normativa vigente.
La validità della prescrizione e del Piano Fornitura è di massimo 12 mesi.
Fornitura di diagnostici per Diabetici
Gli aventi diritto sono gli Utenti con certificata esenzione per patologia Diabetica e per alcune Malattie Rare indicate nell’allegato 3 del DPCM 12/01/2017
La prima Prescrizione, la modifica e il rinnovo dei dispositivi necessari all’Utente può essere compilata da:
- Medico Diabetologo di struttura pubblica o privata accreditata operante nelle strutture riconosciute da Regione Lombardia nota n 26283 del 18/07/2019 (Centro Prescrittori)
- Medici ospedalieri di struttura pubblica o privata accreditata operanti presso Centri per la cura della Malattia Rara oggetto di fornitura e riconosciuti da Regione Lombardia;
- Medici di Medicina generale e Pediatri di Famiglia
Competono ai servizi protesici dell’ambito territoriale di residenza dell’Utente (Uff.Ausili/Protesi delle ASST) le attività di verifica, di autorizzazione e l’attivazione delle forniture. Le quantità di strisce e lancette per l’auto controllo glicemico autorizzabili sono indicate dalla normativa Regionale (DGR n.7/8694 del 2002 riconfermate con nota RL n.24020 del 2019).
L’erogazione dei dispositivi medici può avvenire per il tramite delle Farmacie al pubblico (per i dispositivi di automonitoraggio) come da DGR XI/1300/2019 , oppure per distribuzione diretta da parte dei servizi protesici territoriali per microinfusori e/o monitoraggio continuo della glicemia.
L’erogazione della Fornitura avviene con frequenza mensile in farmacia; trimestrale per la distribuzione diretta dai servizi protesici
La validità della prescrizione e del Piano Fornitura è di massimo 36 mesi.
- Sostituzione dei Glucometri Ultimo aggiornamento: 15/10/2024
Protesica maggiore ed ausili ad assorbenza (pannolini)
Agli utenti affetti da particolari patologie che causano disabilità e necessitano di forniture di ausili protesici personalizzati come: protesi d’arto, protesi oculari, apparecchi acustici, busto ortopedico, calzature ortopediche, carrozzina, sistemi di postura, ausili per la comunicazione, ausili per la vista, ecc.;
oppure di ausili per l’assistenza e la gestione a domicilio come: letto ortopedico, materasso antidecubito, solleva persone, carrozzina di serie, sedia per wc e doccia, rialzo per wc, ecc.
oppure che necessita di ausili ad assorbenza per incontinenza stabilizzata devono rivolgersi direttamente agli uffici Ausili/Protesi della ASST territorialmente competente, consultando i siti ufficiali:
Recapiti servizi protesica ASST BRIANZA (area territoriale provincia Monza Brianza)
Recapiti servizi protesica ASST LECCO (area territoriale provincia di Lecco)