Servizi per i Cittadini

Rilascio o modifica del riconoscimento come previsto dal Reg. Ce 852/04

  1.  DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE

E’ tenuto a presentare istanza di riconoscimento l’ Operatore del Settore Alimenatre sotto il cui controllo sia posta una delle   seguenti attività:

  • stabilimenti che effettuano la produzione, commercializzazione e deposito ai fini della commercializzazione degli additivi alimentari, degli aromi e degli enzimi disciplinati dal d.l.gs 25 gennaio 1992 n. 107, dal D.M. 27 febbraio 1996 n. 209, dal DPR 19 novembre 1197 n. 514, dal Reg. CE n. 1333/2008 e successive modifiche;
  • stabilimenti che effettuano la produzione e il confezionamento degli integratori alimentari, disciplinati dalla direttiva 2002/46/CE, attuata dal decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169;
  • stabilimenti che effettuano la produzione e il confezionamento di alimenti destinati ad un’alimentazione particolare, disciplinati dalla direttiva quadro 2009/39/CE, che rappresenta la codifica della direttiva 89/398/CEE attuata dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111;
  • stabilimenti che effettuano la produzione, commercializzazione e deposito ai fini della commercializzazione di alimenti addizionati di vitamine e minerali, disciplinati dal Regolamento (CE) 1925/2006;
  • stabilimenti che effettuano la produzione di germogli destinati all’alimentazione umana disciplinati dal Regolamento (CE) 210/2013.

A seguito di un primo controllo ufficiale per la verifica dei requisiti delle infrastrutture e delle attrezzature,se il funzionario incaricato non rileva alcuna carenza, viene rilasciato il riconoscimento condizionato.

Entro 3 mesi dalla concessione del riconoscimento condizionato, viene  svolto il controllo ufficiale per la verifica di tutti i requisiti della normativa in materia di alimenti, a seguito del quale viene rilasciato il riconoscimento.

Qualora il funzionario incarico del controllo riscontri delle carenze, è prevista una proroga, per un massimo di sei mesi totali, del riconoscimento condizionato rilasciato in precedenza.

Altre informazioni rilevanti

L’istanza deve contenere le seguenti informazioni:

  • Dati anagrafici e fiscali dell’impresa che chiede il riconoscimento e del legale rappresentate/titolare/presidente/ecc.
  • L’ubicazione e la tipologia dello stabilimento in cui avviene la produzione/confezionamento/deposito
  • Il motivo (rilascio/aggiornamento/modifica) e la tipologia di prodotti alimentari per cui si chiede il riconoscimento
  • Il carattere delle lavorazioni (temporanee/permanenti)
  • I seguenti allegati:
    • pianta planimetrica in duplice copia, firmata sotto la propria responsabilità dal richiedente, riproducente i locali in scala 1:100 (salvo diverse indicazioni) con indicati:
      • la disposizione e la destinazione d'uso dei locali, compresi gli accessi
      • la disposizione spaziale degli impianti principali e delle attrezzature con relativa legenda
      • posizionamento rete idrica e scarichi
    • relazione tecnico-descrittiva dei locali e dei processi , delle procedure operative e dei sistemi di verifica posti in atto, con indicato:
      • la descrizione delle aree di deposito e immagazzinaggio momentaneo e definitivo
      • il diagramma di flusso delle sequenze operative
      • la descrizione dei protocolli di sanificazione
      • l’indicazione del numero presumibile degli addetti per reparto/linea produttiva
    • descrizione dei sistemi di approvvigionamento idrico, smaltimento rifiuti solidi e liquidi ed emissioni in atmosfera e dichiarazione di aver adempiuto agli obblighi di legge in materia (non dovuto in caso di modifica di riconoscimento);
    • nominativo del responsabile di stabilimento;
    • dichiarazione dell’esistenza di un laboratorio analisi idoneo o convenzione con laboratorio esterno (iscritto nell’apposito registro regionale) (non dovuto in caso di modifica di riconoscimento) (previsto solo per la produzione, confezionamento e deposito per il commercio di additivi, aromi e enzimi);
    • copia del certificato di agibilità/licenza d'uso dei locali, e/o documentazione rilasciata dal Sindaco sulla destinazione d'uso dei locali (non dovuto in caso di modifica di riconoscimento);
    • elenco delle sostanze che si intende produrre/commercializzare;
    • estremi di deposito ed esemplari dei marchi depositati se esistenti;
    • certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. o atto sostitutivo (non dovuto in caso di modifica di riconoscimento);
    • nome, cognome e qualifica professionale del responsabile del controllo di qualità del processo produttivo (non dovuto in caso di modifica di riconoscimento) (figura prevista solo per la produzione e il confezionamento di alimenti destinati ad una alimentazione particolare e di integratori alimentari);
  1. COSTO PER L’UTENTE E MODALITA’ DI VERSAMENTO : In fase di definizione
  1. DENOMINAZIONE DEI SERVIZI - UFFICI COMPETENTI CON INDIRIZZI / RECAPITI TELEFONICI / ORARI DI APERTURA

 Igiene Alimenti e Nutrizione

  1. NOME DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile della gestione del procedimento è individuato nel Responsabile di Unità Operativa cui perviene la richiesta, limitatamente alle attività localizzate nel territorio di competenza dell’Unità Operativa (vedi informazioni contenute nei servizi sopra individuati).

  1. MODALITA' DI ACCESSO

La presentazione dell'istanza avviene in modalità digitale sul sito https://www.impresainungiorno.gov.it con l'ausilio di dispositivo di firma digitale e SPID/CIE/CNS. Per informazioni rivolgersi agli uffici della SS Sicurezza Alimentare 

  1. TERMINE MASSIMO IN GIORNI PER LA CONCLUSIONE

Iil tempo di evasione della pratica  è di 30 ( trenta) giorni a partire dal giorno in cui la richiesta di autorizzazione viene protocollata dall’ATS della Brianza.

N.B.: l’eventuale richiesta di documentazione integrativa interrompe tali termini

 
Modulo IAN mod 074

Nuova registrazione attività nel settore alimentare - origine animale

Nuova registrazione attività nel settore alimentare - origine animale

Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)

1. Descrizione del procedimento

Tutti i cittadini che desiderino attivare o modificare un’ attività produttiva o commerciale già esistente del settore degli alimenti di origine animale, volta alla produzione (sia primaria che nelle fasi successive), trasformazione, trasporto, magazzinaggio, somministrazione e vendita, con esclusione delle attività soggette al riconoscimento dove è previsto dalla normativa vigente, devono comunicare al Servizio Veterinario competente, ai fini della registrazione disposta dall’articolo 6 del Regolamento (CE) 852/04, l’inizio o la modifica della propria attività produttiva nel settore degli alimenti di origine animale .

La registrazione dell’attività presso il Servizio Veterinario competente, è conseguente alla presentazione di una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) all’ Ufficio Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) del Comune in cui ha sede l’attività produttiva che si intende attivare/modificare, tramite Posta Elettronica Certificata (PEC).

L’ufficio SUAP trasmetterà direttamente la pratica all’ufficio Veterinario competente, che verificherà la corrispondenza di quanto indicato nella documentazione ricevuta e la sussistenza dei requisiti igienico sanitari di legge.

Attenzione: le competenze dei Servizi Veterinari sono limitate a quelle attività alimentari che trattano alimenti di origine animale

2. Costo per l'utente

Il bollettino deve essere intestato a:

- “ATS Brianza prestazioni veterinarie tesoreria”; sul “conto corrente n. 41471202” da allegare scansionato alla pratica SCIA

TARIFFARIO DELL'ATS DELLA BRIANZA

3. Uffici Competenti

Servizi Veterinari territorialmente competenti per gli adempimenti successivi alla presentazione della SCIA:

4. Nome del responsabile del procedimento

Il responsabile della gestione del procedimento è individuato nel Responsabile di Servizio, limitatamente alle attività localizzate nell’area territoriale di sua competenza e per le attività la cui vigilanza compete al suo Servizio di appartenenza (vedi informazioni contenute nei servizi individuati al punto 3).

5. Modalità di accesso

Il cittadino che intende attivare o modificare un’ attività del settore alimentare deve presentare una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) all’ Ufficio SUAP del Comune in cui ha sede l’attività produttiva, tramite PEC (Posta Elettronica Certificata). La SCIA va presentata immediatamente prima dell’apertura dell’attività.

6. Termine massimo per la conclusione dell'Iter

Il Servizio Veterinario competente per la prestazione in oggetto, successivamente al ricevimento della SCIA, entro 30 GIORNI dal ricevimento della stessa, mediante il proprio personale potrà effettuerà un controllo per verificare la corrispondenza di quanto indicato nella documentazione ricevuta e la sussistenza dei requisiti igienico sanitari di legge, procederà alla registrazione dell’attività.

L’operatore può iniziare comunque l’attività subito dopo la presentazione della SCIA.

Bollettino Pollini

MONITORAGGIO AEROBIOLOGICO

 

 

 

I.N.R.C.A. Casatenovo

ATS della Brianza

Laboratorio di Prevenzione

BOLLETTINO POLLINI SETTIMANALE

Legenda

Assente

   

Bassa

Anno

 2020

Media

Settimana 8

DAL 02 AL 08 MARZO Alta

 

 

"Si comunica che la pubblicazione dell'aggiornamento settimanale del bollettino pollini è sospesa a causa dell'emergenza COVID_19.

Verrà ripresa appena possibile, ci scusiamo per il disagio"

Pollini

LUN 02 MAR 03 MER 04 GIO 05 VEN 06 SAB 07 DOM 08
BETULACEE
   Ontano
CORYLACEE
   Nocciolo
CUPRESSACEE/TAXACEE
GRAMINACEE
OLEACEE
  Frassino
SALICACEE
  Pioppo
  Salice
ULMACEE

Spore di muffe

    

ALTERNARIA

Segnalazioni di inconvenienti igienici su alimenti di origine animale acquistati o ritrovati in vendita (prodotti scaduti, presenza di corpi estranei, alimenti in cattivo stato di conservazione)

Segnalazioni di inconvenienti igienici su alimenti di origine animale acquistati o ritrovati in vendita (prodotti scaduti, presenza di corpi estranei, alimenti in cattivo stato di conservazione)

1. Descrizione del procedimento

Qualsiasi cittadino che, in fase di acquisto, rilevi alimenti di origine animale in stato di alterazione (ad esempio con presenza di corpi estranei, parassiti, odori o colorazioni anomale, ecc.) o con data di scadenza superata, può segnalare il fatto agli uffici veterinari competenti per territorio che, dopo aver valutato la segnalazione, attiveranno se ritenuto opportuno, il personale del Servizio competente per i controlli del caso quali accertamenti in loco ed eventuale campionamento del prodotto oggetto della segnalazione.

2. Costo per l'utente

La prestazione del Personale del Servizio e gli eventuali successivi accertamenti di laboratorio sono erogati a titolo gratuito.

3. Uffici Competenti

SC IAOA Igiene della Produzione, Trasformazione, Commercializzazione, Conservazione e Trasporto degli Alimenti di Origine Animale

4. Nome del responsabile del procedimento

Il responsabile della gestione del procedimento è individuato nel Responsabile di Unità Operativa cui perviene la richiesta

5. Modalità di accesso

Sono messi a disposizione dei cittadini dei moduli per la raccolta delle segnalazioni acquisibili presso gli uffici Veterinari dell’ATS o scaricabili direttamente dal sito dell’ATS. Il modulo compilato deve essere consegnato presso un ufficio del Dipartimento Veterinario. È preferibile allegare al modello il prodotto, o parte del prodotto, oggetto della segnalazione completo della confezione originale (per quanto possibile) ed eventualmente confezioni integre dello stesso lotto. In aggiunta è consigliabile esibire prova d’acquisto, ossia lo scontrino.

6. Termine massimo per la conclusione dell'Iter

Entro 30 giorni dalla gestione della pratica sarà dato riscontro in forma scritta al cittadino dell’attività effettuata dal personale del Servizio Veterinario attivato.

ALLEGATI ALL'ISTANZA O MODULISTICA NECESSARIA - Modulo segnalazione alimenti scaduti

Finanziamento dell’ attività di controllo ufficiale - Decreto Legislativo 32/2021

Finanziamento dell’ attività di controllo ufficiale - Decreto Legislativo 32/2021

In data 28 marzo 2021 è entrato in vigore il D.lgs. 2 febbraio 2021, n. 32  in sostituzione del D.lgs. 19 novembre 2008, n. 194 le cui disposizioni e tariffe di competenza delle Agenzie di tutela della salute (ATS) continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2021. Il decreto stabilisce le modalità di finanziamento dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della normativa in materia di alimenti e sicurezza alimentare, materiali e oggetti destinati a venire a contatto con alimenti (MOCA), mangimi, salute animale, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, benessere degli animali, immissione in commercio e uso di prodotti fitosanitari.

Le Autorità Competenti, tra le quali le Agenzie di Tutela della Salute (di seguito ATS), applicano e riscuotono (art. 1, c. 2) dagli operatori dei settori interessati (art. 1, c. 3) le tariffe previste dal decreto. Tali tariffe non si applicano (art. 1, c. 6) agli enti del Terzo settore di cui al D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e alle associazioni di volontariato iscritte nel registro regionale della Protezione civile di cui al D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1.

L’ATS per i controlli ufficiali effettuati sugli stabilimenti elencati nell’allegato 2, sezione 6, tabella A (Allegato A) del decreto che commercializzano all’ingrosso ad altri operatori o ad altri stabilimenti – diversi da quello annesso e da quello funzionalmente connesso che vende o somministra al consumatore finale – una quantità superiore al 50 per cento della propria merce derivante da una o più attività di cui alla medesima tabella, applica le relative tariffe forfettarie annue differenziate in tre fasce di rischio, fatte salve le indicazioni previste nella medesima tabella (art. 6, c. 6). Le tariffe forfettarie annue sono applicate a prescindere dall’esecuzione del controllo ufficiale (art. 6, c. 8) e, nel caso in cui uno stabilimento effettui una o più attività registrate o riconosciute di cui all’allegato 2, sezione 6, tabella A, l’ATS applica un’unica tariffa corrispondente a quella dell’attività della medesima sezione con il livello di rischio maggiore tra quelli attribuiti allo stabilimento dall’ATS (art. 6, c. 9).

Le piattaforme di distribuzione alimenti della grande distribuzione organizzata, i depositi conto terzi di alimenti, i depositi per attività di commercio all’ingrosso di alimenti e bevande e i cash and carry sono comunque assoggettati alle tariffe di cui all’allegato 2, sezione 6, tabella A (art. 6, c. 10).

È assoggettato alle tariffe di cui all’art. 6, c. 6 del decreto, lo stabilimento di cui all’allegato 2, sezione 6, tabella A che ha iniziato una o più attività di cui alla medesima sezione in data antecedente al 1° luglio dell’anno precedente (per l’anno 2022 l’anno di riferimento è il 2021) a quello in cui l’operatore trasmette l’autodichiarazione di cui all’allegato 4, modulo 6 del decreto (autodichiarazione).

Gli operatori che effettuano le attività di cui all’allegato 2, sezione 6, tabella A, trasmettono all’ATS entro il mese di gennaio di ogni anno, l’autodichiarazione (Allegato B) compilata con le informazioni riferite all’anno solare precedente (art. 13, c. 3) all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..

 

Qualora negli anni successivi all’ultima autodichiarazione resa ai sensi del decreto non ci fossero variazioni delle informazioni nella stessa richieste, non sarà necessaria una nuova autodichiarazione.

Sulla base delle informazioni acquisite dall’autodichiarazione l’ATS applica la tariffa forfettaria annua relativa alla fascia di appartenenza di cui all’allegato 2, sezione 6, tabella A riferita all’anno in corso, maggiorata dello 0,5 per cento (art. 8 c. 4), ed emette la richiesta di pagamento entro il 31 marzo.

Sono esclusi dal pagamento delle tariffe forfettarie i broker e gli intermediari di commercio con sede diversa da uno stabilimento fisico mentre le piattaforme di distribuzione alimenti della grande distribuzione organizzata, i depositi conto terzi di alimenti, i depositi per attività di commercio all’ingrosso di alimenti e bevande e i cash and carry non devono inviare tale autodichiarazione in quanto sono assoggettati d'ufficio al pagamento della suddetta tariffa.

 

Gli operatori che sono soggetti alla tariffa riceveranno via pec la fattura con le indicazioni per il pagamento.

Documenti: