Servizi per i Cittadini
Riconoscimento comunitario per gli operatori del settore dei mangimi
- Dettagli
- Visite: 30828
- NUOVO RICONOSCIMENTO
Il riconoscimento deve essere richiesto dall’operatore del settore dei mangimi , soggetti ai criteri previsti dal regolamento (CE) n. 183/2005, per le attività comprese nell’art 10 del regolamento.
Attività del settore dei mangimi soggette a riconoscimento comunitario
- Fabbricazione di additivi di mangimi cui si applica il regolamento (CE) n. 1831/2003 o prodotti cui si applica la direttiva 82/471/CE e di cui al capo 1 dell’allegato IV del regolamento
- Commercializzazione di additivi di mangimi cui si applica il regolamento (CE) n. 1831/2003 o prodotti cui si applica la direttiva 82/471/CE e di cui al capo 1 dell’allegato IV del regolamento;
- Fabbricazione di premiscele preparate utilizzando additivi di mangimi di cui al capo 2 dell’allegato IV del regolamento;
- Commercializzazione di premiscele preparate utilizzando additivi di mangimi di cui al capo 2 dell’allegato IV del regolamento;
- Fabbricazione ai fini della commercializzazione o producono per il fabbisogno esclusivo della propria azienda i mangimi composti utilizzando additivi di mangimi o premiscele contenenti additivi di mangimi di cui al capo 3 dell’allegato IV del regolamento.
- Trasformazione di oli vegetali greggi (ad eccezione di quelli che rientrano nel campo di applicazione del Reg (CE) n. 852/2004)
- Trattamento oleochimico di acidi grassi ;
- Produzione di biodiesel;
- Miscelazione di grassi.
Solo per l’attività al punto 1 : Fabbricazione di additivi di mangimi cui si applica il regolamento (CE) n. 1831/2003 o prodotti cui si applica la direttiva 82/471/CE e di cui al capo 1 dell’allegato IV del regolamento:
Pratica di riconoscimento:
ISTANZA: Modello 2 Domanda di autorizzazione completa di tutti gli allegati ivi citati ,da indirizzare da parte dell’interessato direttamente al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali Dipartimento per la Sanità Pubblica Veterinaria, La Nutrizione e la Sicurezza degli Alimenti DGSA Ufficio VII Via G. Ribotta 5 - 00144 Roma
ISPEZIONE effettuata dal personale del Ministero per la verifica del possesso dei requisiti
RILASCIO AUTORIZZAZIONE : Ministero della Salute.
Per le attività descritte nei punti da 2 a 9
Pratica di riconoscimento:
L’istanza di riconoscimento (2005 183 modello 2-2012 ) deve essere presentata in originale e in duplice copia presso le segreterie delle sedi del Servizio IAPZ o tramite PEC.
L’istanza deve essere compilata e completa in tutte le sue parti e deve essere corredata da tutti gli allegati elencati nella medesima.
Sopralluogo per il rilascio del provvedimento di riconoscimento:
Il sopralluogo è di norma eseguito solo se l’istanza e la documentazione a corredo , risultano complete, ha come finalità la verifica dei requisiti previsti dalla normativa in base alla quale è stata presentata l’istanza di riconoscimento,
Il sopralluogo può dare corso al rilascio:
- del riconoscimento definitivo(rilasciato qualora risulti da che lo stabilimento o l’impianto soddisfa tutti i requisiti di cui al regolamento CE 183/2005 e/o al regolamento CE 225/2012 per le attività descritte nei punti da 6 a 9
- del riconoscimento condizionato (qualora risulti dall’ispezione in loco che lo stabilimento o l’impianto soddisfa tutte le prescrizioni relative all’infrastruttura e alle attrezzature necessarie ad assicurare lo svolgimento delle procedure operative nel rispetto dei regolamenti 183/2005 e/o 225/2012 per le attività descritte nei punti da 6 a 9 ,ma sia stato oggetto di prescrizioni di adeguamento inerenti requisiti che non pregiudicano la sicurezza dei “mangimi” prodotti e/o commercializzati.
Rilascio riconoscimento condizionato:
Quando le conclusioni del sopralluogo finalizzato al riconoscimento dell’impianto generano la condizione descritta al punto B. viene rilasciato al richiedente un riconoscimento condizionato con validità di 3 mesi.
Rilascio riconoscimento definitivo:
Entro la scadenza del riconoscimento condizionato, viene effettuato un ulteriore sopralluogo . Qualora il sopralluogo evidenzi totale conformità alla normativa, il riconoscimento condizionato sarà trasformato in riconoscimento definitivo
- RICONOSCIMENTO SOLO POSSESSO GIURIDICO DELLA MERCE
Pratica di riconoscimento:
L’istanza di riconoscimento (2005 183 modello 2- 2012 ) deve essere presentata in originale e in duplice copia presso le segreterie delle sedi del Servizio IAPZ o tramite PEC.
L’istanza deve essere compilata e completa in tutte le sue parti e deve essere corredata da tutti gli allegati elencati nella medesima.
In particolare deve essere allegata alla pratica l’autocertificazione ai sensi di Legge (2005 183 modello 6), dove il richiedente deve dichiarare che l’attività del settore dei mangimi per la quale richiede il riconoscimento comunitario, è svolta esclusivamente come attività di intermediario senza detenere i prodotti nei propri locali e che si possiede i requisiti previsti nell’allegato II del reg. CE 183/2005 per quanto è applicabile all’attività di intermediario.
Il sopralluogo per questa fattispecie di attività non è obbligatorio.
Rilascio riconoscimento
Qualora l’istanza e la documentazione a corredo , risultano complete è rilasciato il riconoscimento per l’attività di intermediario del settore dei mangimi senza il possesso dei prodotti nei propri locali.
- AGGIORNAMENTO DEL RICONOSCIMENTO A SEGUITO DI MODIFICHE NELLE ATTIVITÀ
L’istanza deve essere presentata dall’operatore qualora avvii nuove attività , cessi o sospenda attività già incluse nel suo riconoscimento (sostituzioni o aggiunte alla tipologia di attività)
Presentazione delle pratiche di aggiornamento del riconoscimento:
L’istanza di aggiornamento del riconoscimento (2005 183 modello 1-2015) deve essere presentata in originale e in duplice copia presso le segreterie delle sedi del Servizio IAPZ o tramite PEC.
L’istanza deve essere compilata e completa in tutte le sue parti e deve essere corredata da tutti gli allegati elencati nella medesima.
Sopralluogo per l’aggiornamento del riconoscimento:
Il sopralluogo è di norma eseguito solo se l’istanza e la documentazione a corredo , risultano complete, ha come finalità la verifica dei requisiti previsti dalla normativa in base alla quale è stata presentata l’istanza di aggiornamento del riconoscimento
Rilascio aggiornamento del Riconoscimento:
Quando le conclusioni del sopralluogo finalizzato all’aggiornamento del riconoscimento dell’impianto sono di conformità rispetto ai requisiti previsti dalla normativa il riconoscimento viene aggiornato e rilasciato al richiedente
- AGGIORNAMENTO DEL RICONOSCIMENTO PER VARIAZIONE DELLA RAGIONE SOCIALE/LEGALE RAPPRESENTANTE/SEDE LEGALE.
Presentazione delle pratiche di aggiornamento del riconoscimento:
L’istanza di aggiornamento del riconoscimento (2005 183 modello 3-2015 ) deve essere presentata in originale e in duplice copia presso le segreterie delle sedi del Servizio IAPZ o tramite PEC.
L’istanza deve essere compilata e completa in tutte le sue parti e deve essere corredata da tutti gli allegati elencati nella medesima.
Rilascio aggiornamento del Riconoscimento
Qualora l’istanza e la documentazione a corredo , risultano complete è rilasciato l’aggiornamento del riconoscimento per la volturazione richiesta
- COMUNICAZIONI DI MODIFICHE STRUTTURALI E/O IMPIANTISTICHE CHE NON COMPORTANO SOSTITUZIONI O AGGIUNTE ALLA TIPOLOGIA DI CATEGORIA E/O DI ATTIVITÀ.
La comunicazione (2005 183 modello 2-2015 ) deve essere presentata in originale e in duplice copia presso le segreterie delle sedi del Servizio IAPZ o tramite PEC compilata e completa in tutte le sue parti e corredata da tutti gli allegati elencati nella medesima.
Se la documentazione è completa, viene effettuato un sopralluogo al fine di verificare l’idoneità igienico-sanitaria delle variazioni apportate all’impianto
Ad esito favorevole del sopralluogo seguirà una presa d’atto da parte del Servizio veterinario delle modifiche apportate senza aggiornamento del riconoscimento.
- COSTO PER L’UTENTE E MODALITA’ DI VERSAMENTO :
Il pagamento della prestazione avverrà a seguito di emissione di fattura da parte del Servizio Amministrativo dell’ATS.
Le tariffe previste sono quelle specificate nel tariffario unico regionaleal codice A.45.
- UFFICI COMPETENTI: INDIRIZZI / RECAPITI TELEFONICI / ORARI DI APERTURA
Per ulteriori informazioni cliccare il seguente link che vi indirizzerà alla sede del Servizio competente più vicina
Servizio Igiene Allevamenti e Produzioni Zootecniche
- NOME DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile della gestione del procedimento è individuato nel Responsabile di Unità Operativa cui perviene la richiesta, limitatamente alle attività localizzate nel territorio di competenza dell’Unità Operativa e per le attività la cui vigilanza compete al Servizio di appartenenza (vedi informazioni contenute nei servizi sopra individuati).
- TERMINE MASSIMO IN GIORNI PER LA CONCLUSIONE
Entro giorni 30 dalla ricezione della richiesta, fatto salvo carenze o non conformità sia delle documentazioni inoltrate dal richiedente sia dei requisiti relativi all’impianto e all’attività che interrompono i termini per la conclusione del procedimento.
- MODULISTICA NECESSARIA
- Modello 2
- 2005 183 Modello 2-2012
- 2005 183 Modello 6
- 2005 183 Modello 1-2015
- 2005 183 Modello 3-2015
- 2005 183 Modello 2-2015
Riconoscimento delle imprese alimentari come previsto dal Reg. Ce 852/04 (Rilascio o modifica)
- Dettagli
- Visite: 56373
Rilascio o modifica del riconoscimento come previsto dal Reg. CE 852/04
Descrizione del procedimento
L’autorizzazione in forma di riconoscimento delle imprese alimentari, secondo quanto previsto dall’art. 6 paragrafo 3 lettera a) del Regolamento (CE) 852/2004, è demandata dal Ministero della Salute alle Regioni.
Regione Lombardia con Legge Regionale 33/2009 e s.m.i ha demandato alle SC Igiene Alimenti e Nutrizione delle ATS la procedura di riconoscimento.
Il procedimento si applica a:
- Avvio di nuovi stabilimenti (o di nuova linea produttiva in impianto esistente non riconosciuto);
- Aggiornamento del riconoscimento a seguito di modifiche strutturali e/o impiantistiche e/o di gamma produttiva;
- Cambio di ragione sociale, di rappresentante legale, di toponomastica;
- Sospensione e/o cessazione (parziale o totale) del riconoscimento;
Il riconoscimento di cui all’art. 6 paragrafo 3 lett. a) del Reg. CE 852/04 riguarda le seguenti attività: |
NOTA BENE |
Stabilimenti che effettuano la produzione, commercializzazione e deposito ai fini della commercializzazione degli additivi alimentari, degli aromi e degli enzimi disciplinati dal d.l.gs 25 gennaio 1992 n. 107, dal D.M. 27 febbraio 1996 n. 209, dal DPR 19 novembre 1997 n. 514, dai Regolamenti (CE) 1331/2008, 1332/2008, 1333/2008 e 1334/2008 e s.m.i; |
Per quanto riguarda la produzione, l’obbligo del riconoscimento riguarda: |
Stabilimenti che effettuano la produzione e il confezionamento di alimenti FSG (Food for Specific Groups) ai sensi del Regolamento (UE) 609/2013, quali: |
a) formule per lattanti e formule di proseguimento |
Stabilimenti che effettuano la produzione di germogli destinati all’alimentazione umana disciplinati dal Regolamento (CE) 210/2013. |
Gli operatori del settore alimentare che intendono avviare, negli stabilimenti posti sotto il loro controllo una, o più delle attività soggette a riconoscimento dovranno presentare istanza in bollo tendente a ottenere il riconoscimento al SUAP territorialmente competente per la sede dello stabilimento attraverso la piattaforma digitale http://www.impresainungiorno.gov.it/ (rif. DPR 160/2010).
Le Istanze che dovessero giungere alla casella di Posta Elettronica Certificata del SUAP o di ATS saranno dunque rifiutate, la ricevuta generata automaticamente dal gestore della casella non produce alcun effetto amministrativo ai fini dello svolgimento dell'attività di impresa.
Il SUAP, valutata la completezza formale dell’istanza inoltra la documentazione all'ATS per il procedimento di competenza secondo quanto previsto dal Decreto DG WELFARE di Regione Lombardia n. 19102 del 23/12/2019.
Altre informazioni rilevanti
L’atto di riconoscimento non sostituisce la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), ma ne è propedeutico.
Il rilascio dell’atto è subordinato alla verifica del pagamento della tariffa da parte dell’OSA.
Costo per l'utente
Tariffa su base forfettaria per il Riconoscimento condizionato e definitivo. La tariffa su base forfettaria è pari a € 300.00 (Art. 6, c. 13, lettera a e Allegato 2, sezione 8 del Decreto). Alla tariffa forfettaria viene aggiunta la tariffa calcolata su base oraria qualora il tempo necessario per il controllo ufficiale ecceda le ore incluse nella tariffa forfettaria (tre ore), in relazione alla tipologia, all'organizzazione e alla capacità gestionale dello stabilimento (Art. 6, c. 14 del Decreto).
Tariffa su base forfettaria per l’aggiornamento dell’atto di Riconoscimento. La tariffa su base forfettaria è pari a € 100,00 (Art. 6, c. 13 lettera a e Allegato 2, sezione 8 del Decreto). Alla tariffa forfettaria viene aggiunta la tariffa calcolata su base oraria qualora il tempo necessario per il controllo ufficiale ecceda le ore incluse nella tariffa forfettaria (due ore), in relazione alla tipologia, all'organizzazione e alla capacità gestionale dello stabilimento (Art. 6, c. 14 del Decreto).
Tariffa su base forfettaria per l’aggiornamento dell’atto di Riconoscimento senza sopralluogo. La tariffa su base forfettaria è pari a € 50.00 (Art. 6, c. 13 lettera a e Allegato 2, sezione 8 del Decreto).
Uffici Competenti: SS Sicurezza Alimentare
Nome del responsabile del procedimento
Il responsabile della gestione del procedimento è individuato nel Responsabile della Struttura Semplice competente.
Termine massimo per la conclusione dell'Iter
Il tempo di evasione della pratica è:
Per il rilascio del riconoscimento condizionato di 30 (trenta) giorni a partire dal giorno in cui l’istanza viene protocollata dall’ATS della Brianza - tenuto conto delle eventuali interruzioni;
Per il rilascio del riconoscimento definitivo di 90 (novanta) giorni dalla data del protocollo dell’atto di riconoscimento condizionato, tenuto conte delle eventuali interruzioni;
Per l’aggiornamento del riconoscimento di 30 (trenta) giorni a partire dal giorno in cui l’istanza viene protocollata dall’ATS della Brianza - tenuto conto delle eventuali interruzioni;
N.B.: l’eventuale richiesta di documentazione integrativa interrompe tali termini
Nome del soggetto a cui è attribuito in caso di inerzia il potere sostitutivo
Direttore SC Igiene degli Alimenti e della Nutrizione Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Modalità: invio di una e-mail all'indirizzo di posta elettronica. Si richiede di evidenziare: 1) oggetto della richiesta; 2) nominativi delle persone della ATS già contattate con indicazione della richiesta; 3) Tempi di attesa per la mancata risposta alla precedente richiesta; 4) Nome e Cognome; 5) numero di telefono; 6) e-mail.
Manuale di buone pratiche di igiene per le microimprese alimentari
- Dettagli
- Visite: 46171
Progetto di semplificazione dell’autocontrollo
L’Assessorato alla Salute della Regione Lombardia, a seguito delle sollecitazioni giunte dal mondo degli allevatori e produttivo del sistema agroalimentare lombardo, ha emanato la DGR N. 1105/2013 “Disposizioni regionali di indirizzo programmatico in materia di coordinamento, trasparenza e semplificazione dei controlli nel settore della sicurezza alimentare e della sanità pubblica veterinaria”.
Il provvedimento ha come obiettivo il miglioramento dell’efficienza del sistema dei controlli nel settore della sicurezza alimentare e nel contempo la riduzione degli oneri burocratici a carico delle imprese oggi spesso oberate dai costi della burocrazia.
L’attuazione dei provvedimenti contenuti nella delibera sarà un obiettivo prioritario dei Dipartimenti di Prevenzione delle ASL lombarde per il 2014 che si attiveranno per raggiungere tale obiettivo coinvolgendo il mondo dell’Impresa e gli Operatori del settore agroalimentare
> Manuale di buone pratiche di igiene per le microimprese alimentari
Esportazione commerciale di alimenti e bevande
- Dettagli
- Visite: 16967
Certificato per l’ esportazione di bevande e alimenti di origine non animale
1. Descizione del procedimento
Per poter esportare alimenti verso Paesi Terzi i produttori italiani devono fornire delle certificazioni sanitarie di accompagnamento che, per i prodotti di origine non animale, sono rilasciate dal Servizio di Igiene degli Alimenti e Nutrizione.
Il rilascio di tale documentazione avviene a seguito di presentazione di richiesta in carta libera da far pervenire presso gli uffici del Servizio di Igiene degli Alimenti competente per il territorio.
A tale richiesta dovrà essere allegato un’ elenco dei prodotti da esportare, con indicata la quantità, nonché i relativi certificati di analisi.
In seguito dovrà essere prodotto un documento che attesti la correlazione tra la partita spedita ed il prodotto indicato sul certificato ( ad esempio bolla , documento di trasporto).
2. Costo per l'utente
In fase di definizione3. Uffici Competenti
Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione
4. Nome del responsabile del procedimento
Il responsabile della gestione del procedimento è individuato nel Responsabile di Unità Operativa cui perviene la richiesta, limitatamente alle attività localizzate nel territorio di competenza dell’Unità Operativa (vedi informazioni contenute nei servizi sopra individuati).
5. Modalità di accesso
I produttori italiani devono fornire adeguate garanzie igienico-sanitarie alle autorità dei Paesi importatori attraverso i certificati sanitari che accompagnano le merci: maggiori dettagli inerenti i requisiti richiesti sono reperibili al link indicato. Seguirà ad esito di conformità della documentazione necessaria l’ emissione del certificato ufficiale al richiedente.
Certificazioni per l'esportazione
6. Termine massimo per la conclusione dell'Iter
Il tempo di evasione è di 30 giorni dal ricevimento della richiesta.
N.B.: l’eventuale richiesta di documentazione integrativa interrompe tali termini
Nulla osta per strutture detenzione degli animali d'affezione (L.r. 33/2009)
- Dettagli
- Visite: 53549
Nulla osta per strutture detenzione degli animali d'affezione (L.r. 33/2009)
La detenzione degli animali d’affezione (cani e gatti), in numero superiore a 10 soggetti o comunque in numero inferiore a 10 se detenuti a scopo di lucro, è soggetta ad autorizzazione del Sindaco del Comune sede dell’attività, previo parere favorevole del Servizio veterinario dell’ASL competente per territorio.
L’autorizzazione viene rilasciata ai sensi dell’art. 116 della Legge Regionale 33/2009, previa valutazione veterinaria del possesso dei requisiti strutturali e gestionali previsti dalla normativa vigente.
Le strutture, che richiedono il rilascio dell’autorizzazione sopra indicata, sono le seguenti:
strutture pubbliche: canile sanitario, canile rifugio;
strutture private, distinte in:
struttura zoofila: struttura gestita senza finalità di lucro, da enti o associazioni di volontariato o da privati, destinata al ricovero di cani, gatti ed altri animali d’affezione, ceduti da privati, affidati temporaneamente, ceduti dal canile sanitario o dal canile rifugio;
pensione: struttura destinata al ricovero, a scopo di lucro, di cani, gatti e altri animali d’affezione di proprietà;
allevamento: struttura destinata al ricovero e riproduzione, ai fini commerciali, di cani, gatti ed altri animali d’affezione;
struttura amatoriale: struttura gestita da un’associazione di volontariato o da un privato destinata al ricovero, senza scopo di lucro, di cani, gatti ed altri animali d’affezione anche di proprietà altrui.
2. Costo per l'utente e modalità di pagamento :
La prestazione, valutazione della pratica e relativo sopralluogo, è a pagamento secondo le tariffe stabilite dal tariffario regionale in vigore (codice versamento A.02 con tariffa minima di 2 ore) ed è pari a € 102,00.Generalmente il pagamento viene effettuato dopo il sopralluogo
Attenzione: per il pagamento delle prestazioni non si accettano contanti.
Servizi Veterinari territorialmente competenti per gli adempimenti successivi alla presentazione della richiesta:
Il responsabile del procedimento è individuato nel Responsabile di Unità Operativa del Servizio di Sanità Animale, territorialmente competente (informazioni relative al Responsabile del procedimento).
3. Modalità di accesso
La persona che intende aprire tale attività, può richiedere all’Ufficio veterinario dell’ASL , previo appuntamento, informazioni sui requisiti strutturali e gestionali previsti dalla normativa vigente.
L’istanza di autorizzazione deve essere inviata al Sindaco, specificando che si richiede l’attivazione di struttura per detenzione animali d’affezione (specificare la tipologia), ai sensi dell’art. 116 della Legge Regionale 33/2009.
Il Servizio Veterinario, su richiesta del Sindaco, esamina la pratica ed effettua un sopralluogo presso la struttura.
A seguito di parere favorevole, il Sindaco rilascia l’autorizzazione per la detenzione di animali d’affezione.
4. Termine massimo in giorni per la conclusione
Entro giorni 30 dal ricevimento della comunicazione da parte del Comune.
5. Modulistica necessaria
La modulistica per la richiesta di autorizzazione è da ricercare sul sito del comune di competenza. Riferimenti normativi Regolamento n. 2 del 05/05/2008: requisiti strutturali e gestionali.