Assistenza sanitaria in Italia per cittadini comunitari e loro familiari
Per informazioni e per le pratiche di iscrizione, i cittadini possono rivolgersi agli sportelli dell’Ufficio Scelta e Revoca della Azienda Socio Sanitaria Territoriale competente
Iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale
A seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 30 del 3 febbraio 2007, sono state adeguate le procedure per l’iscrizione al Sevizio Sanitario Nazionale alle nuove disposizioni legislative sul soggiorno in Italia dei cittadini europei.
Per i soggiorni di durata inferiore a tre mesi non viene effettuata l’iscrizione al SSN, se non esclusivamente per i lavoratori stagionali con regolare contratto di lavoro; al contrario, il cittadino comunitario che soggiorna sul territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi, sarà iscritto al SSN nei seguenti casi e allegando alla richiesta di iscrizione, la documentazione sottoelencata:
1. LAVORATORE STAGIONALE
• Attestazione di richiesta anagrafica rilasciata dal Comune (facoltativa) o autocertificazione di residenza o dimora
• Codice Fiscale
• Contratto di lavoro attestante il rapporto di impiego e la durata
• Autocertificazione nella quale si attesti di non essere soggetto alla legislazione di sicurezza sociale dello Stato di appartenenza
2. LAVORATORE SUBORDINATO
• Attestazione di richiesta anagrafica rilasciata dal Comune (facoltativa) o autocertificazione di residenza o dimora
• Codice Fiscale
• Contratto di lavoro attestante il rapporto di impiego e la durata
• Autocertificazione nella quale si attesti di non essere soggetto alla legislazione di sicurezza sociale dello Stato di appartenenza
3. LAVORATORE AUTONOMO
• Attestazione di richiesta anagrafica rilasciata dal Comune (facoltativa) o autocertificazione di residenza o dimora
• Codice Fiscale
• Autocertificazione di iscrizione alla Camera di Commercio o ad un Albo o Ordine
• Autocertificazione di Partita IVA o di apertura di posizione INPS
• Autocertificazione nella quale si attesti di non essere soggetto alla legislazione di sicurezza sociale dello Stato di appartenenza
La durata dell’iscrizione al SSN è legata a quella del rapporto di lavoro: per contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato l’iscrizione sarà per 5 anni, rinnovabile, per contratti di lavoro domestico 1 anno rinnovabile, fatto salvo il caso di durata inferiore del rapporto di lavoro, mentre nel caso in cui il rapporto di lavoro subordinato sia a tempo determinato, l’iscrizione coinciderà con la durata del rapporto di lavoro e comunque non potrà essere superiore ad un anno, rinnovabile.
In caso di attività di lavoro autonomo, l’iscrizione sarà annuale, eventualmente rinnovabile.
4. FAMILIARE, ANCHE NON CITTADINO UE, DI UN LAVORATORE SUBORDINATO
• Attestazione di richiesta anagrafica rilasciata dal Comune (facoltativa) o autocertificazione di residenza o dimora
• Codice Fiscale
• Certificato di Matrimonio tradotto ovvero, per i figli, autocertificazione di nascita
• Contratto di lavoro del titolare di cui è familiare attestante il rapporto di impiego e la durata
• Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell’Unione (se il familiare non ha la cittadinanza di uno Stato membro)
• Autocertificazione nella quale si attesti di non essere soggetto alla legislazione di sicurezza sociale dello Stato di appartenenza
5. FAMILIARE, ANCHE NON CITTADINO UE, DI UN LAVORATORE AUTONOMO
• Attestazione di richiesta anagrafica rilasciata dal Comune (facoltativa) o autocertificazione di residenza o dimora
• Codice Fiscale
• Certificato di Matrimonio tradotto ovvero, per i figli, autocertificazione di nascita
• Autocertificazione di iscrizione alla Camera di Commercio o ad un Albo o Ordine
• Autocertificazione di apertura di Partita IVA o di apertura di posizione INPS
• Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell’Unione (se il familiare non ha la cittadinanza di uno Stato membro)
• Autocertificazione nella quale si attesti di non essere soggetto alla legislazione di sicurezza sociale dello Stato di appartenenza
6. FAMILIARE A CARICO DI CITTADINO ITALIANO
• Attestazione di richiesta anagrafica rilasciata dal Comune (facoltativa) o autocertificazione di residenza o dimora
• Codice Fiscale
• Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell’Unione (se il familiare non ha la cittadinanza di uno Stato membro)
• Autocertificazione nella quale si attesti di non essere soggetto alla legislazione di sicurezza sociale dello Stato di appartenenza
Il Decreto legislativo n. 30 del 6 febbraio 2006 e la Circolare del Ministero della Salute del 3 agosto 2007 definiscono i soggetti che possono essere considerati familiari e cioè:
- Il coniuge
- I discendenti di età inferiore a 21 anni o a carico
- I discendenti del coniuge
- Gli ascendenti diretti a carico
- Gli ascendenti del coniuge
Ai sensi della vigente legislazione italiana, non è prevista alcuna equiparazione tra unioni registrate e matrimoni pertanto, la persona convivente non può, attualmente, essere considerata familiare.
7. STUDENTE
• Codice Fiscale
• Modello E106
• Attestazione di richiesta anagrafica rilasciata dal Comune (facoltativa) o autocertificazione di residenza
• Attestato del corso di formazione o di studio frequentato
8. EX LAVORATORE (con precedente rapporto di lavoro inferiore all’anno/superiore all’anno) IN STATO
DI DISOCCUPAZIONE INVOLONTARIA
• Attestazione di richiesta anagrafica rilasciata dal Comune (facoltativa) o autocertificazione di residenza o dimora
• Certificato del datore di lavoro attestante il rapporto di impiego cessato e la durata
• Autocertificazione di iscrizione presso il Centro per l’impiego
E’ concessa, in questo caso, l’iscrizione al SSN per la durata di un anno, se la precedente attività lavorativa era inferiore all’anno; se la precedente attività lavorativa era superiore all’anno l’iscrizione può essere prorogata fino al mantenimento dell’iscrizione al Centro per l’Impiego (verifica annuale).
9. EX LAVORATORE ISCRITTO A CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE
• Attestazione di richiesta anagrafica rilasciata dal Comune (facoltativa) o autocertificazione di residenza o dimora
• Autocertificazione di iscrizione anagrafica o carta di identità
• Certificato del datore di lavoro attestante il rapporto di impiego cessato e la durata
• Certificato di iscrizione al corso professionale
10. LAVORATORE DISTACCATO / STUDENTE / FAMILIARE DI DISOCCUPATO
• Autocertificazione di richiesta anagrafica in Italia
• Codice Fiscale
• Modello E106
11. RICHIEDENTE LA PENSIONE / FAMILIARE DEL RICHIEDENTE LA PENSIONE / IN ATTESA DEL RILASCIO DELLA
PENSIONE
• Autocertificazione di richiesta anagrafica o Residenza in Italia
• Codice Fiscale
• Modello E120
12. PENSIONATO / FAMILIARE DI PENSIONATO
• Autocertificazione di richiesta anagrafica o Residenza in Italia
• Codice Fiscale
• Modello E121 (o E33)
13. FAMILIARE DI LAVORATORE
• Autocertificazione di richiesta anagrafica o Residenza in Italia
• Codice Fiscale
• Modello E109 (o E37)
14. ISCRIZIONE A TEMPO INDETERMINATO
• Attestazione di soggiorno permanente (maturato dopo almeno 5 anni di residenza in Italia) rilasciata dal Comune
• Codice Fiscale (in caso di prima iscrizione)
Iscrizione volontaria al Servizio Sanitario Nazionale
I cittadini comunitari residenti in Italia, ma che non rientrano nelle categorie precedentemente elencate e sono privi di copertura sanitaria a carico dello Stato di provenienza, possono iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale VOLONTARIAMENTE, previo versamento del relativo contributo.
Il contributo ha validità annuale, dal 1 gennaio al 31 dicembre.
ESTREMI per il VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO :
- STUDENTI : € 149,77 (1)
ALLA PARI : € 219,49 (1)
ALTRI (attività sportiva agonistica, residenza elettiva, etc ): € 387,34 (2)
-
Di seguito si riporta il codice per versamento contributo per iscrizione volontaria al SSN:
- Versamento con c/c postale
C/C 379222 Causale Contributo per iscrizione SSN anno..............
- Tale iscrizione (per studenti e collocati alla pari) non include eventuali familiari a carico. Per estendere l’assistenza sanitaria ai familiari a carico, l’importo del versamento dovrà essere calcolato in base al reddito e non potrà essere inferiore a 387,3458 E.
- Per l’importo fare riferimento al D.M. 8.10.1986:”L’iscrizione volontaria comporta il pagamento di un contributo annuale rapportato al reddito complessivo conseguito in Italia e/o all’estero nell’anno precedente a quello di iscrizione, che fissa la percentuale contributiva nella misura del 7.50% del reddito complessivo fino a 20.658,27 E. annui; sulla quota eccedente il predetto importo e fino al limite di 51.645,68 E. è dovuto un contributo nella misura del 4%. L’ammontare del contributo non può comunque essere inferiore all’importo di 387,34 E.
I CITTADINI COMUNITARI CHE, ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE IN REGIONE LOMBARDIA, RISULTANO ANCORA ISCRITTI AL SSN IN ALTRE REGIONI ITALIANE, DEVONO CONSEGNARE LA documentazione di avvenuta cancellazione della precedente iscrizione.
Prestazioni garantite per cittadini comunitari, senza iscrizione al SSN
- Le prestazioni quelle a tutela sociale della gravidanza e della maternità;
Ai sensi della normativa comunitaria vigente le prestazioni per le donne in gravidanza possono essere fornite previa esibizione della TEAM (tessera europea), mentre per l’evento parto è da richiedere il modello E112.
Alle donne in gravidanza che si trovano sul territorio italiano prive di copertura sanitaria, in quanto non risultano assistite dagli Stati di provenienza (si presentano senza TEAM o certificato sostitutivo), senza residenza e che non hanno i requisiti per l’iscrizione al SSN sono comunque garantite, a parità di condizione con le donne assistite iscritte al SSN, le prestazioni sanitarie relative alla tutela della maternità e all’interruzione volontaria di gravidanza, in applicazione delle leggi 29 luglio 1975 n. 405, 22 maggio 1978, n. 194 e del decreto ministeriale 10 settembre 1998.
- Le prestazioni a tutela della salute del minore
I minori dimoranti in Italia, ma privi di copertura sanitaria hanno diritto alle prestazioni sanitarie relative alla tutela della salute ai sensi della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176. SENZA ISCRIZIONE SSR.
- Le vaccinazioni, secondo la normativa e nell’ambito delle campagne di prevenzione collettiva autorizzate a livello regionale
- Gli interventi di profilassi internazionale;
- La profilassi, la diagnosi e la cura di malattie infettive.
- Categorie protette “Donne soggette alla tratta” : possono iscriversi al SSN presentando un’attestazione rilasciata dal Questore o dichiarazione dell’ente o associazione che gestisce il programma di assistenza e di integrazione sociale, per il periodo corrispondente alla durata del programma.