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IMAGEGiornata mondiale dell'igiene delle mani 2024 - 5 maggio
Giovedì, 02 Maggio 2024

Giornata mondiale dell'igiene delle mani 2024 Il 5 maggio ricorre...

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IMAGERicette elettroniche per mail o sms attivabili anche dopo il 1° maggio 2024
Lunedì, 29 Aprile 2024

Ricette elettroniche per mail o sms attivabili anche dopo il 1° maggio 2024   Dal 1° maggio...

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Dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale

Certificato attestante il controllo sanitario di animali (diversi dagli animali d'affezione) destinati alla movimentazione nazionale e/o alla spedizione in paesi comunitari o extracomunitari o spediti da tali paesi e sotto osservazione

Gli animali (bovini, ovicaprini, suini, equini a fini ippico sportivi, avicoli) inviati all’estero, sia all’interno della Comunità Europea sia in esportazione verso Paesi Terzi, devono essere scortati da un certificato sanitario definito TRACES (Trade control expert system) rilasciato dal Dipartimento Veterinario, dopo visita sanitaria favorevole degli animali in partenza dalle strutture registrate.

COSTO PER L’UTENTE E MODALITA’ DI VERSAMENTO

Le prestazioni descritte al punto 1 sono a pagamento presso l'ATS della  Brianza secondo le tariffe stabilite datariffario regionale in vigore  codice versamento A 13, per un totale di  € 14,28 per certificato.
Il versamento dei diritti sanitari dovrà essere pagato con PAGO PA: come pagare

Servizio di Sanità Animale (SSA)

Il responsabile del procedimento è individuato nel Responsabile di Servizio territorialmente competente (vedi informazioni contenute nel Servizio sopra individuato).

MODALITA’ DI ACCESSO ALLA PRESTAZIONE

Il richiedente compila l’allegato modulo e lo invia all’Ufficio Veterinario competente per territorio almeno 3 giorni prima della partenza degli animali. Il Veterinario Ufficiale effettua la visita sanitaria degli animali e se l’esito è favorevole rilascia il certificato riportato al punto

Le richieste sono assolte entro il giorno della partenza degli animali.

ALLEGATI ALL'ISTANZA O MODULISTICA NECESSARIA

Certificato sanitario (TRACES).

 

Nulla osta per rilascio autorizzazione sanitaria per vendita animali di affezione

La detenzione in struttura commerciale d egli animali d’affezione (cani e gatti) a scopo di vendita,  è soggetta ad autorizzazione del Sindaco del Comune sede dell’attività, previo parere favorevole del Servizio veterinario dell’ATS competente per territorio.

L’autorizzazione viene rilasciata ai sensi dell’art. 116 della Legge Regionale 33/2009, previa valutazione veterinaria del possesso dei requisiti strutturali e gestionali previsti dalla normativa vigente.

2.   COSTO PER L’UTENTE E MODALITA’ DI VERSAMENTO :

La prestazione, valutazione della pratica e relativo sopralluogo, è a pagamento secondo le tariffe stabilite dal tariffario regionale in vigore (codice versamento A.02 con tariffa minima di 2 ore) Generalmente  il pagamento viene effettuato dopo il sopralluogo

Attenzione: per il pagamento delle prestazioni non si accettano contanti.

3.   DENOMINAZIONE DEI SERVIZI - uffici COMPETENTI CON INDIRIZZI / RECAPITI TELEFONICI / ORARI DI APERTURA

Servizi Veterinari territorialmente competenti per gli adempimenti successivi alla presentazione della richiesta:

Servizio di sanità animale

NOME DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Il responsabile del procedimento è individuato nel Responsabile di Unità Operativa del Servizio di Sanità Animale, territorialmente competente (informazioni relative al Responsabile del procedimento).

 4.   MODALITA' DI ACCESSO

La persona che intende aprire tale attività, può richiedere all’Ufficio veterinario dell’ATS , previo appuntamento, informazioni sui requisiti strutturali e gestionali previsti dalla normativa vigente.

L’istanza di autorizzazione deve essere inviata al Sindaco, specificando che si richiede l’attivazione di struttura commerciale per vednita di animali d’affezione, ai sensi dell’art. 116 della Legge Regionale 33/2009.

Il Servizio Veterinario, su richiesta del Sindaco, esamina la pratica ed effettua un sopralluogo presso la struttura.

A seguito di parere favorevole, il Sindaco  rilascia l’autorizzazione per la vendita di animali d’affezione.

5.   TERMINE MASSIMO IN GIORNI PER LA CONCLUSIONE

Entro giorni 30 dal ricevimento della comunicazione da parte del Comune.

6.   MODULISTICA NECESSARIA

La modulistica per la richiesta di autorizzazione è da ricercare sul sito del comune di competenza. Riferimenti normativi  Regolamento n. 2 del 05/05/2008: requisiti strutturali e gestionali.