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Lunedì, 28 Aprile 2025

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2 maggio, chiusura al pubblico degli uffici
Lunedì, 28 Aprile 2025

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Soggetti autorizzati per effettuare l'attività di certificazione diagnostica di DSA
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IMAGEVerifica Periodica Impianti di Riscaldamento
Lunedì, 21 Aprile 2025

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IMAGEGiornata Internazionale per la Salute e Sicurezza sul Lavoro 2025
Lunedì, 21 Aprile 2025

Il 28 aprile 2025 si celebra la Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul...

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AUTORIZZAZIONE IN DEROGA PER LOCALI SOTTERRANEI O SEMISOTTERRANEI (art. 65 D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81).

L’articolo 1 comma 1 lettera e) della Legge 203/24 è intervenuto, modificandolo, sull’articolo 65 del D.lgs. 81/2008.

Le modifiche apportate alla norma trasferiscono dai Servizi PSAL delle ATS all'Ispettorato Nazionale del Lavoro le competenze in merito all’autorizzazione in deroga all'uso ai fini lavorativi dei locali sotterranei o semisotterranei.

L’istituto dell’autorizzazione in deroga, oggi vigente, viene sostituito da una comunicazione preventiva da parte del datore di lavoro da inviarsi esclusivamente all’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Il provvedimento normativo, nel sostituire i commi 2 e 3 dell’articolo 65 del D.Lgs. 81/2008, abroga la generale deroga all’uso di detti locali qualora siano presenti particolari esigenze tecniche, prevedendo l’obbligo di comunicazione preventiva all’Ispettorato Nazionale del Lavoro in tutti i casi in cui ne sia previsto l’uso ai fini lavorativi.

Nel dare applicazione alla disposizione normativa le ATS, dal 12.01.2025 (data di entrata in vigore del provvedimento legislativo), non possono più accettare richieste di deroga ex art. 65 del D.Lgs. 81/2008, che dovranno essere trasmesse, a cura del richiedente, esclusivamente ai competenti uffici dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, secondo le modalità che saranno dallo stesso indicate.

Le richieste di deroga pervenute antecedentemente alla data di entrata in vigore del provvedimento restano di competenza dei Servizi PSAL delle ATS che vi provvedono secondo la consueta prassi amministrativa.

Ai fini operativi si rileva come l’obbligo di comunicazione preventiva di cui in trattazione trova applicazione dal 12 gennaio 2025, data dell’entrata in vigore della Legge 203/24.

L’uso dei locali sotterranei o semisotterranei per i quali il datore di lavoro sia già in possesso di deroga ex. art. 65 del D.Lgs. 81/08 è consentito, a condizione che non siano intervenute modifiche rispetto alla situazione ambientale risultante al momento del rilascio. 

 

 

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