Servizi per i Cittadini

Richiesta di iscrizione nelle liste degli stabilimenti autorizzati all’esportazioni di alimenti di origine animale

Richiesta di iscrizione nelle liste degli stabilimenti autorizzati all’esportazioni di alimenti di origine animale

1. Descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili

La commercializzazione di alimenti di origine animale al di fuori del mercato italiano rappresenta una grande opportunità di sviluppo economico per le imprese del settore alimentare che trovano, in questo modo, uno sbocco di mercato particolarmente importante soprattutto nei periodi di crisi come l’attuale.
Questa  possibilità di commercializzare alimenti di origine animale è regolamentata in modo differente a seconda del Paese di destinazione:
•    verso i Paesi dell’Unione europea per i quali le normative in materia di salute e benessere animale, igiene e sicurezza degli alimenti, controlli ufficiali sulla produzione degli alimenti sono ormai da tempo armonizzate devono essere rispettate le stesse norme previste per la commercializzazione in ambito nazionale (Scambi)
•    verso i Paesi Terzi che stabiliscono singolarmente i requisiti e le procedure per l’esportazione in base alle esigenze di tutela sanitaria nei riguardi delle malattie animali e della sicurezza dei prodotti (Esportazioni).
Poiché queste procedure sono molto varie e non sono sempre di facile reperimento, vengono fornite le indicazioni per poter accedere con semplicità e in modo sempre aggiornato ai documenti necessari alle imprese del territorio.

2.  Unità organizzative responsabili dell'istruttoria

DIPARTIMENTO VETERINARIO E SICUREZZA ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE
SC IAOA Igiene della Produzione, Trasformazione, Commercializzazione, Conservazione e Trasporto degli Alimenti di Origine Animale
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile della gestione del procedimento è individuato nel Responsabile del Servizio IAOA

3. Ufficio del procedimento

Dipartimento Veterinario e sicurezza alimenti di origine animale
SC IAOA  Igiene della Produzione, Trasformazione, Commercializzazione, Conservazione e Trasporto degli Alimenti di Origine Animale
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile della gestione del procedimento è individuato nel Responsabile dI SC IAOA


4.  Modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino

Mentre le procedure di scambio verso l’U.E. sono armonizzate, le modalità per esportare alimenti di origine animale verso i Paesi Terzi dipendono dai singoli Stati e, spesso, dagli accordi bilaterali tra l’Italia o l’Unione europea e il Paese di destinazione delle esportazioni.
I requisiti per l’esportazione vengono stabiliti in base alle esigenze di tutela della situazione zoosanitaria e delle normative relativa alla sicurezza e all’igiene alimentare del Paese di destinazione.
Ciò significa che non tutte le tipologie di alimenti di origine animale possono essere esportati e non tutti i Paesi Terzi consentono l’importazione di alimenti di origine animale.
Tutti gli stabilimenti che esportano prodotti verso Paesi terzi devono comunque rispettare i requisiti previsti per la commercializzazione nella U.E. e, quindi, essere in possesso del riconoscimento (vedi RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO PER SCAMBI DI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE CON PAESI DELL’U.E.).
Per poter esportare alimenti di origine animale è poi necessario, a seconda del Paese di destinazione rispettare le seguenti procedure.
     Paesi terzi che richiedono la preventiva iscrizione in un elenco degli stabilimenti autorizzati
Le imprese interessate devono:
•    presentare al Ministero della Salute per il tramite del Dipartimento Veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale dell’ATS della Brianza la richiesta di iscrizione nella lista degli stabilimenti autorizzati all’esportazione. Il facsimile della domanda e le modalità e costi per l’iscrizione nelle liste sono reperibili sul sito del Ministero della Salute al link:
http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_8_2.jsp?lingua=italiano&label=servizionline&idMat=SAL&idAmb=STB
•    allegare gli eventuali documenti aggiuntivi previsti dai singoli Paesi terzi come specificati sul sito del Ministero della Salute ai seguenti link:
Stati Uniti d’America:
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=1157&area=sicurezzaAlimentare&menu=esportazione
Giappone: http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=1158&area=sicurezzaAlimentare&menu=esportazione
Federazione russa:
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=1680&area=sicurezzaAlimentare&menu=esportazione
Altri Paesi terzi:
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=1155&area=sicurezzaAlimentare&menu=esportazione
•    allegare alla domanda il Verbale di sopralluogo redatto dal competente Servizio del Dipartimento Veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale dell’ATS della Brianza dal quale risulti il rispetto, oltre che delle normative comunitarie, dei requisiti di igiene e sanificazione delle superfici (SSOP) e delle procedure di HACCP secondo quanto indicato nella nota del Ministero della Salute n. 33585 del 23 novembre 2009. Ai fini di una maggiore comprensione sulle modalità di stesura, applicazione e documentazione delle procedure SSOP e HACCP può risultare utile la consultazione dei seguenti documenti che, pur facendo riferimento alle esportazioni di prodotti a base di carne verso gli USA; possono fornire indicazioni anche per gli stabilimenti che esportano anche altri alimenti di origine animale verso altri Paesi terzi :
o    “Linee guida per l’applicazione delle SPS, SSOP e HACCP negli stabilimenti abilitati a esportare carni e prodotti a base di carne negli USA” emanate dalla Regione Lombardia nel maggio 2014
o    nota del Ministero della Salute n.10140 del 17/03/2017 “Controllo ufficiale presso gli stabilimenti iscritti nella lista degli impianti italiani autorizzati all’esportazione di prodotti alimentari  di competenza USDA-FSIS in USA – Rev. 1”
o    nota del Ministero della Salute n.35655 del 16/09/2015 “ Listeria monocytogenes e Salmonella spp. nei prodotti a base di carne suina destinati all’export negli USA - criteri e modalità di gestione dell’autocontrollo aziendale e modalità di verifica dell’Autorità Competente”
Per il rilascio del verbale di sopralluogo è previsto il pagamento di una tariffa (come indicato nella DGR  31 ottobre 2014 - n. X/2567) calcolata sul tempo necessario per i vari sopralluoghi ispettivi (50,00 euro/ora) più un rimborso spese di 5,00 euro per ciascun sopralluogo
•    prima di iniziare le esportazioni, attendere l’iscrizione dello stabilimento nella lista relativa al Paese terzo di destinazione pubblicata sul sito del Ministero della Salute http://www.salute.gov.it/portale/temi/trasferimento_EXPORT.jsp o su quello dell’Autorità sanitaria del Paese di destinazione come nel caso di
o    Federazione russa http://fsvps.ru/fsvps/importExport/italy/index.html?_language=en,
o    Repubblica popolare cinese http://www.cnca.gov.cn/ywzl/gjgnhz/jkzl/ (inserendo in “Trova nella pagina” l’ideogramma 意大利 per visualizzare gli elenchi degli stabilimenti italiani)
o    Messico http://sistemas.senasica.gob.mx/PlantaAcreditada/
o    Brasile http://sigsif.agricultura.gov.br/sigsif_cons/%21ap_exportador_hab_pais_rep_net
o    Colombia https://www.invima.gov.co/acceso-a-mercados
o    Cile http://www.sag.cl/ambitos-de-accion/habilitacion-de-establecimientos/1714/registros
•    procedere, per i Paesi che lo richiedono, alla preventiva registrazione presso i siti web delle Autorità sanitarie dei Paesi di destinazione
o    Repubblica popolare cinese: http://www.aqsiq.net/
o    Stati Uniti d’America (per prodotti diversi da carne e prodotti a base di carne): nota Ministero della Salute n. 39707 del 28/11/2012 e sito del F.D.A. http://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/FoodFacilityRegistration/default.htm
o    Australia https://bicon.agriculture.gov.au/BiconWeb4.0/UserServices/LogOn?returnUrl=~/Permits/ManagePermits/
E’ importante precisare che numerosi Paesi terzi richiedono che non solo lo stabilimento esportatore ma anche tutti gli stabilimenti della “filiera” siano iscritti nella lista degli stabilimenti autorizzati. Di conseguenza gli stabilimenti che esportano verso questi Paesi terzi devono garantire che le materie prime utilizzate per la produzione degli alimenti destinati all’esportazione provengano da impianti a loro volta iscritti nelle liste del Ministero (o , nel caso della Federazione russa, in quelle di questo Paese).
Per verificare l’effettiva iscrizione degli stabilimenti fornitori nelle liste si deve sempre fare riferimento al sito del Ministero della Salute http://www.salute.gov.it/portale/temi/trasferimento_EXPORT.jsp, a quello dei singoli Paesi Terzi.


5.  Termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante

Entro 180 giorni dalla presentazione della domanda, salvo richieste di integrazioni e/o provvedimenti motivati di rinvio del termine adottati dal Responsabile del Procedimento.

6. Procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione
Per tale servizio non è possibile presentare la dichiarazione sostitutiva di certificazione


7.  Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale

Avverso il provvedimento conclusivo del procedimento è ammesso, con il patrocinio di un legale incaricato, ricorso al TAR per la Regione Lombardia, entro il termine di 60 giorni dalla data di notificazione del provvedimento, ai sensi dell’art. 29 e ss. del codice del processo amministrativo (D.L.gs. n.104/2010). In alternativa è ammesso ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data ai sensi del d.P.R. n. 1199/1971.

8.  link di accesso al servizio on line
http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_8_2.jsp?lingua=italiano&label=servizionline&idMat=SAL&idAmb=STB
Stati Uniti d’America:
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=1157&area=sicurezzaAlimentare&menu=esportazione
Giappone: http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=1158&area=sicurezzaAlimentare&menu=esportazione
Federazione russa:
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=1680&area=sicurezzaAlimentare&menu=esportazione
Altri Paesi terzi:
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=1155&area=sicurezzaAlimentare&menu=esportazione
prima di iniziare le esportazioni, attendere l’iscrizione dello stabilimento nella lista relativa al Paese terzo di destinazione pubblicata sul sito del Ministero della Salute http://www.salute.gov.it/portale/temi/trasferimento_EXPORT.jsp o su quello dell’Autorità sanitaria del Paese di destinazione come nel caso di
o    Federazione russa http://fsvps.ru/fsvps/importExport/italy/index.html?_language=en,
o    Repubblica popolare cinese http://www.cnca.gov.cn/ywzl/gjgnhz/jkzl/ (inserendo in “Trova nella pagina” l’ideogramma 意大利 per visualizzare gli elenchi degli stabilimenti italiani)
o    Messico http://sistemas.senasica.gob.mx/PlantaAcreditada/
o    Brasile http://sigsif.agricultura.gov.br/sigsif_cons/%21ap_exportador_hab_pais_rep_net
o    Colombia https://www.invima.gov.co/acceso-a-mercados
o    Cile http://www.sag.cl/ambitos-de-accion/habilitacion-de-establecimientos/1714/registros
procedere, per i Paesi che lo richiedono, alla preventiva registrazione presso i siti web delle Autorità sanitarie dei Paesi di destinazione
o    Repubblica popolare cinese: http://www.aqsiq.net/
o    Stati Uniti d’America (per prodotti diversi da carne e prodotti a base di carne): nota Ministero della Salute n. 39707 del 28/11/2012 e sito del F.D.A. http://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/FoodFacilityRegistration/default.htm
Australia https://bicon.agriculture.gov.au/BiconWeb4.0/UserServices/LogOn?returnUrl=~/Permits/ManagePermits/

9.  Modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari
Per il rilascio del verbale di sopralluogo è previsto il pagamento di una tariffa (come indicato nella DGR  31 ottobre 2014 - n. X/2567) calcolata sul tempo necessario per i vari sopralluoghi ispettivi (50,00 euro/ora) più un rimborso spese di 5,00 euro per ciascun sopralluogo 

pagoPA: come pagare (ats-brianza.it)

10. Nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo
Il responsabile della gestione del procedimento è individuato nel Responsabile di Servizio, limitatamente alle attività localizzate nell’area territoriale di sua competenza. L’esercizio del potere sostitutivo può essere richiesto qualora entro i termini di legge non sia stato adottato il provvedimento amministrativo, laddove non vige la regola del silenzio/assenso, con richiesta motivata indirizzata al Direttore del Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale.

 
11.  Atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria

Verbale di sopralluogo redatto dal competente Servizio del Dipartimento una volta eseguito il sopralluogo


12.  Uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze

SC IAOA Igiene della Produzione, Trasformazione, Commercializzazione, Conservazione e Trasporto degli Alimenti di Origine Animale

 

Finanziamento dell’attività di controllo ufficiale - Decreto Legislativo 194/08

Ultimo aggiornamento: 08/05/2023

Finanziamento dell’attività di controllo ufficiale - Decreto Legislativo 194/08

1. Descrizione del procedimento

Il decreto legislativo 194/08 stabilisce le modalità di finanziamento dei controlli ufficiali,  disciplinati dal regolamento (CE) n. 882/2004, eseguiti dalle autorità competenti per la verifica di conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali; in particolare tale decreto individua le tipologie di imprese alimentari soggette a tale finanziamento stabilendo un pagamento specifico sulla base della tipologia dell’attività e del quantitativo di alimenti prodotti o immessi in commercio.
Le tariffe di cui al decreto legislativo 194/08  sostituiscono qualsiasi altra tariffa prevista per i controlli sanitari di cui sopra e sono a carico degli operatori dei settori interessati dai controlli stessi.
Il decreto prevede due tipologie di tariffe:
1.    tariffe determinate in base ai quantitativi di alimenti di origine animale prodotti o immessi sul mercato:
o    Sezione 1: impianti di macellazione
o    Sezione 2: laboratori di sezionamento carni
o    Sezione 3: centri di lavorazione della selvaggina cacciata
o    Sezione 4: stabilimenti che ricevono latte crudo per la successiva lavorazione
o    Sezione 5: produzione e immissione in commercio dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura
2.    tariffe determinate in modo forfettario in base alla tipologia di stabilimento e alle quantità prodotte o commercializzate annualmente (Sezione 6).
Per la prima tipologia di tariffa, l’importo da versare iene determinato mensilmente dall’ATS in base ai quantitativi prodotti o commercializzati e fatturato direttamente al’operatore che deve provvedere al pagamento.
Il pagamento della tariffa forfettaria è effettuato annualmente dagli operatori interessati entro il 31 gennaio dell’ anno di riferimento.
Sono soggetti al pagamento della tariffa forfettaria gli operatori che svolgono, con prevalente attività all'ingrosso, almeno una delle tipologie di attività indicate nella sezione 6 dell’allegato A del decreto. (vedi tabella)
Per attività prevalente all’ingrosso si intende una produzione e/o commercializzazione all’ingrosso superiore al 50% del fatturato annuo.
Sono esclusi dal campo di applicazione del decreto, e pertanto non sono obbligati al pagamento della tariffa forfettaria annua:
•    gli Operatori del Settore Alimentare soggetti a controlli sanitari ufficiali ai sensi del Reg. (CE) 882/04 che svolgono attività non ricomprese nelle tipologie di stabilimenti di cui alla sezione 6 dell’allegato A del decreto (ad esempio gli operatori che effettuano attività ricomprese nella “produzione primaria”)
•    le imprese alimentari con produzione e/o commercializzazione al dettaglio, ovvero destinata direttamente al consumatore finale, superiore al 50% del fatturato annuo
•    gli imprenditori agricoli per l’esercizio delle attività di cui all’art. 2135 del codice civile qualora, per le attività di cui all'allegato A sezione 6, non superino i quantitativi indicati per la fascia produttiva annua A e B (art. 1 comma 3-bis D.Lgs. 194/08)

2. Unità organizzative responsabili dell'istruttoria

DIPARTIMENTO VETERINARIO E SICUREZZA ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE
SC Igiene della Produzione, Trasformazione, Commercializzazione, Conservazione e Trasporto degli Alimenti di Origine Animale
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile della gestione del procedimento è individuato nel Responsabile di SC IAOA

3. Ufficio del procedimento

DIPARTIMENTO VETERINARIO E SICUREZZA ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE
Servizio Igiene della Produzione, Trasformazione, Commercializzazione, Conservazione e Trasporto degli Alimenti di Origine Animale
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile della gestione del procedimento è individuato nel Responsabile del Servizio SC IAOA


4. Modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino

Per l’individuazione della tariffa da versare nonché per l’attestazione dell’esclusione dal campo di applicazione del Decreto (e quindi dall’obbligo del versamento della tariffa) annualmente viene inviata ad ogni operatore un modello di autocertificazione che, una volta compilato e sottoscritto, deve essere trasmesso all’ATS con raccomandata A/R o a mano o tramite posta certificata unitamente all’attestato di avvenuto pagamento qualora dovuto.
Il modello è altresì scaricabile, in formato pdf editabile, al seguente link.
E' importante ricordare che il pagamento entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento delle tariffe previste alla sezione 6 del D.Lgs. 194/08 è un obbligo di legge per tutte le imprese alimentari che sono soggette all'applicazione del decreto, a prescindere dal ricevimento o meno del modulo di autodichiarazione inviato dall’ATS.
Pertanto, gli Operatori che svolgono un’attività ricompresa nelle tipologie di cui alla sezione 6 che non ricevessero la richiesta di pagamento in tempo utile per rispettare la scadenza di legge, dovranno provvedere comunque al pagamento dell'importo entro il 31 gennaio eventualmente contattando il Dipartimento Veterinario dell’ATS per i necessari chiarimenti.
In caso di mancato o incompleto pagamento della tariffa da parte degli OSA nei tempi previsti dalla normativa si applicano le procedure per la riscossione coattiva e la maggiorazione dell’importo del 30% oltre gli interessi maturati nella misura legale (art. 10 comma 6 D.Lgs. 194/08).

5.Termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante

31 gennaio di ciascun anno per procedere al pagamento dei contributi come sopra indicati relativi alla Sezione VI, singole scadenze di ciascuna fattura per le imprese di cui alle sezioni I-V.
Ciascun procedimento che individua l’importo di ogni singolo pagamento si apre con l’invio dell’autocertificazione e si conclude entro 90 giorni con l’invio della relativa fattura di pagamento.

6.   Procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione
Modulo di autocertificazione


7.   Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale,

Avverso il provvedimento conclusivo del procedimento è ammesso, con il patrocinio di un legale incaricato, ricorso al TAR per la Regione Lombardia, entro il termine di 60 giorni dalla data di notificazione del provvedimento, ai sensi dell’art. 29 e ss. del codice del processo amministrativo (D.L.gs. n.104/2010). In alternativa è ammesso ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data ai sensi del d.P.R. n. 1199/1971.

8.    link di accesso al servizio on line
Per informazioni sul servizio è necessario recarsi e/o contattare gli uffici territoriali dell’ATS della Brianza

9.    modalità per l'effettuazione dei pagamenti
Per la prima tipologia di tariffa (Sezioni 1-5 dell’allegato A del D.lgs 194/08), l’importo da versare iene determinato mensilmente dall’ATS in base ai quantitativi prodotti o commercializzati e fatturato direttamente al’operatore che deve provvedere al pagamento
Il versamento di cui sopra e della tariffa forfettaria di cui alla sezione 6 dell’allegato A del D.Lgs. 194/08 deve essere effettuato (ogni anno entro il 31 Gennaio dell’anno di riferimento per la sezione VI, in base alle singole scadenze per le altre sezioni) mediante:
•    bollettino di conto corrente postale n. 41471202 intestato a ATS della Brianza – Prestazioni Veterinarie Servizio Tesoreria
•    bonifico bancario sul c/c 46079 presso BANCA INTESA SAN PAOLO - IBAN IT30 R030 6920 4071 0000 0046 079, l’importo indicato nell’autocertificazione deve essere al netto delle eventuali spese di commissione richieste dalla propria banca
indicando come causale del versamento “Decreto Legislativo 194/2008 – DipVet …..(anno di riferimento)”.
Per l’individuazione della tariffa da versare nonché per l’attestazione dell’esclusione dal campo di applicazione del Decreto (e quindi dall’obbligo del versamento della tariffa) annualmente viene inviata ad ogni operatore un modello di autocertificazione che, una volta compilato e sottoscritto, deve essere trasmesso all’ATS con raccomandata A/R o a mano o tramite posta certificata unitamente all’attestato di avvenuto pagamento qualora dovuto.

10.    nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo,
Il responsabile della gestione del procedimento è individuato nel Responsabile di Servizio, limitatamente alle attività localizzate nell’area territoriale di sua competenza. L’esercizio del potere sostitutivo può essere richiesto qualora entro i termini di legge non sia stato adottato il provvedimento amministrativo, laddove non vige la regola del silenzio/assenso, con richiesta motivata indirizzata al Direttore del Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale.

 
11.  Atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria,

Modulo di autocerficazione

12.    uffici ai quali rivolgersi per informazioni

SC IAOA Igiene della Produzione, Trasformazione, Commercializzazione, Conservazione e Trasporto degli Alimenti di Origine Animale

 

 

Carta dei servizi

Carta dei servizi

A seguito della L.R. 23/2015 è stata costituita, l'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Brianza che definisce attraverso il Piano di Organizzazione Aziendale Strategico (POAS) il proprio assetto organizzativo e le modalità di funzionamento, al fine di realizzare gli obiettivi strategici definiti dalla Regione.

La versione integrale del POAS è visualizzabile nella Sezione Amministrazione Trasparente al seguente percorso: Amministrazione Trasparente _Disposizioni generali _Atti generali _ Piano di organizzazione aziendale strategico

L’ATS ha il compito di

  • garantire il governo della rete sanitaria e sociosanitaria nel proprio ambito territoriale, favorendo l’integrazione della rete di erogazione con la rete sociale del territorio
  • stipulare contratti con i soggetti erogatori pubblici e privati accreditati del territorio di competenza
  • garantire il raggiungimento degli obiettivi previsti nel Piano Sociosanitario Integrato Lombardo

 

La mission dell'Agenzia e le linee strategiche di intervento 

Mediante le proprie articolazioni territoriali, Strutture e servizi erogati, l’ATS della Brianza è responsabile della corretta, appropriata ed adeguata erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza per i cittadini e provvede al governo sanitario, sociosanitario e di integrazione con le politiche sociali del territorio che ricomprende.

A partire dall’analisi epidemiologica dei bisogni, l’ATS della Brianza è tenuta a sviluppare sia le componenti di governo dell’offerta presente nel loro territorio (sia di natura pubblica che privata accreditata, per ogni LEA) sia di quello della domanda. L’agenzia si propone di accrescere e consolidare sinergie tra le Istituzioni, costruire processi e percorsi che nella chiara divisione delle funzioni e dei ruoli, diventino punti di riferimento per l’intera rete dei servizi e favoriscano l’effettivo “prendersi cura” dell’assistito.

A tal fine svolge le seguenti funzioni:

monitoraggio dei bisogni; negoziazione e acquisto delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie dalle strutture accreditate, secondo tariffe approvate dalla Regione; governo del percorso di presa in carico della persona in tutta la rete dei servizi sanitari, sociosanitari e sociali;  governo e promozione dei programmi di promozione della salute, prevenzione, assistenza, cura e riabilitazione; sanità pubblica veterinaria; promozione della sicurezza alimentare medica e medica veterinaria; prevenzione e controllo della salute negli ambienti di vita e di lavoro attuazione degli indirizzi regionali e monitoraggio della spesa in materia di farmaceutica, dietetica e protesica; vigilanza e controllo sulle strutture e sulle unità d’offerta sanitarie, sociosanitarie e sociali.

 

Carta dei Servizi

La Carta dei Servizi è il documento con il quale ATS Brianza assume una serie di impegni nei confronti della propri utenza riguardo ai propri servizi, le modalità di erogazione degli stessi, gli standard di qualità e le modalità di tutela previste. 

I servizi assicurati da ATS Brianza trovano sintetica rappresentazione nella sezione Servizi per i Cittadini e Servizi per le Imprese del portale dell’Agenzia a cui si rimanda. 

Ogni prestazione erogata dall’Agenzia d Tutela della salute della Brianza viene pubblicata e descritta secondo uno schema che prevede:

  • La descrizione del procedimento
  • Unità organizzative responsabili dell'istruttoria
  • Ufficio del procedimento
  • Modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso
  • Termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione
  • Procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione
  • Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale
  • Link di accesso al servizio on line
  • Modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari
  • Nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo
  • Atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria
  • Uffici ai quali rivolgersi per informazioni

 

Tutela 

Nel caso in cui i principi vengano violati, la Carta prevede le modalità, attraverso le quali gli stessi cittadini possono facilmente accedere alle procedure di reclamo: nell’ipotesi di disservizio, atto o comportamento che abbiano negato o limitato la fruibilità delle prestazioni, il cittadino può presentare reclamo all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (Urp). Quest’ultimo, oltre a compiti di informazione e orientamento, si occupa anche della raccolta e della gestione delle segnalazioni provenienti dai cittadini, allo scopo di migliorare i servizi forniti dalla struttura.

 

Obbligo vaccinale - scadenze per i servizi per l'infanzia

 

Obbligo vaccinale - scadenze per i servizi per l'infanzia (decreto legge 7 giugno 2017, n. 73 coordinato con la legge di conversione 31 luglio 2017, n.119

Nota regionale

 

L'indirizzo email della ATS della Brianza a cui vanno inviati i dati di cui alla nota

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PROROGA TERMINI PRESENTAZIONE BANDO dgr 5878

Con la Deliberazione N. 6767 del 22/06/2017, al fine di consentire un’ampia partecipazione, Regione Lombardia proroga i termini di presentazione dei progetti per l’attivazione di nuove reti e centri antiviolenza (DGR 5878 del 28/11/16) e per l’adeguamento di requisiti strutturali di centri antiviolenza e case rifugio (DGR 6079 del 29/12/16) e ridefinisce di conseguenza i termini temporali contenuti nell’ Allegato A) delle sopracitate DGR 5878/16 e 6079/16 relativi alle fasi di istruttoria, erogazione risorse etc.

PROROGA TERMINI DI PRESENTAZIONE PROGETTI: I progetti relativi alle sopracitate DGR devono essere presentati, con le modalità secondo le già contenute nelle DGR e dai relativi bandi, entro e non oltre il 29/09/2017.

Per informazioni: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. T. 0341/482398 e 039/2384392

Decreto n. 2167 del 01.03.2017: Modalità attuative per l’attivazione di nuove reti territoriali interistituzionali antiviolenza e di nuovi centri antiviolenza all’interno delle reti già attive mediante la sottoscrizione di accordi di collaborazione finali (DGR 5878/16)

Nuove tempistiche:

-          entro le h 12.00 del 29/09/17: presentazione delle domande;

 entro il 31/10/2017: trasmissione alla Regione da parte di ATS di riferimento dell’ elenco dei progetti pervenuti;

 entro il 30/11/2017: analisi condivisa dei progetti finalizzata alla sottoscrizione degli accordi di collaborazione tra Regione Lombardia e Comuni capofila delle Reti territoriali interistituzionali;

 entro dicembre 2017 sottoscrizione degli accordi di collaborazione ed erogazione prima quota pari al 60% del budget complessivo;

-          entro novembre 2018 conclusione dei progetti;

-          entro dicembre 2018 trasmissione della rendicontazione;