Servizi per i Cittadini

Cittadini stranieri in Italia

 

L’ufficio è aperto  LUNEDI', MARTEDI' e GIOVEDI' mattina dalle 9.30 alle 12.00.

  • Rilascio di modelli per assistenza sanitaria all’estero
  • Iscrizione di cittadini stranieri muniti di modelli rilasciati da istituzioni estere
  • Richieste di autorizzazione per ricoveri di alta specializzazione all’estero

Per informazioni è possibile telefonare al numero per l'area di Lecco 0341482280 negli stessi orari di apertura.

per informazioni AREA di Monza 

 

Per informazioni Area di Vimercate

l

ISCRIZIONE AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE DI CITTADINI COMUNITARI E DEI LORO FAMILIARI

ASSISTENZA SANITARIA PER I CITTADINI EXTRACOMUNITARI

ISCRIZIONE AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE DI CITTADINI COMUNITARI E DEI LORO FAMILIARI

A seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 30 del 3 febbraio 2007, sono state adeguate le procedure per l’iscrizione al Sevizio Sanitario Nazionale alle nuove disposizioni legislative sul soggiorno in Italia dei cittadini europei.
Per i soggiorni di durata inferiore a tre mesi non viene effettuata l’iscrizione al SSN, se non esclusivamente per i lavoratori stagionali con regolare contratto di lavoro; al contrario, il cittadino comunitario che soggiorna sul territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi, sarà iscritto al SSN nei seguenti casi e allegando alla richiesta di iscrizione, la documentazione sottoelencata:

NORMATIVE SULL’ISCRIZIONE AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE DI CITTADINI COMUNITARI E DEI LORO FAMILIARI: DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

A seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 30 del 3 febbraio 2007, sono state adeguate le procedure per l’iscrizione al Sevizio Sanitario Nazionale alle nuove disposizioni legislative sul soggiorno in Italia dei cittadini europei.
Per i soggiorni di durata inferiore a tre mesi non viene effettuata l’iscrizione al SSN, se non esclusivamente per i lavoratori stagionali con regolare contratto di lavoro; al contrario, il cittadino comunitario che soggiorna sul territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi, sarà iscritto al SSN nei seguenti casi e allegando alla richiesta di iscrizione, la documentazione sottoelencata:

1) -  LAVORATORE STAGIONALE
• Codice Fiscale
• Contratto di lavoro attestante il rapporto di impiego e la durata

2) -  LAVORATORE SUBORDINATO
• Attestazione di richiesta anagrafica rilasciata dal Comune (facoltativa) o autocertificazione di residenza o dimora
• Codice Fiscale
• Contratto di lavoro attestante il rapporto di impiego e la durata
• Autocertificazione nella quale si attesti di non essere soggetto alla legislazione di sicurezza sociale dello Stato di appartenenza

3) -  LAVORATORE AUTONOMO
• Attestazione di richiesta anagrafica rilasciata dal Comune (facoltativa) o autocertificazione di residenza o dimora
• Codice Fiscale
• Autocertificazione di iscrizione alla Camera di Commercio o ad un Albo o Ordine
• Autocertificazione di Partita IVA o di apertura di posizione INPS
• Autocertificazione nella quale si attesti di non essere soggetto alla legislazione di sicurezza sociale dello Stato di appartenenza

La durata dell’iscrizione al SSN è legata a quella del rapporto di lavoro: per contratti a tempo indeterminato l’iscrizione sarà a tempo indeterminato, mentre nel caso in cui il rapporto di lavoro sia a tempo determinato, l’iscrizione coinciderà con la durata del rapporto di lavoro e comunque non potrà essere superiore ad un anno, rinnovabile.

4) - FAMILIARE, ANCHE NON CITTADINO UE, DI UN LAVORATORE SUBORDINATO
• Attestazione di richiesta anagrafica rilasciata dal Comune (facoltativa) o autocertificazione di residenza o dimora
• Codice Fiscale
• Certificato di Matrimonio tradotto ovvero, per i figli, autocertificazione  di nascita
• Contratto di lavoro del titolare di cui è familiare attestante il rapporto di impiego e la durata
• Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell’Unione (se il familiare non ha la cittadinanza di uno Stato membro)
• Autocertificazione nella quale si attesti di non essere soggetto alla legislazione di sicurezza sociale dello Stato di appartenenza

5)  - FAMILIARE, ANCHE NON CITTADINO UE, DI UN LAVORATORE AUTONOMO       
• Attestazione di richiesta anagrafica rilasciata dal Comune (facoltativa) o autocertificazione di residenza o dimora
• Codice Fiscale
• Certificato di Matrimonio tradotto ovvero, per i figli, autocertificazione di nascita
• Autocertificazione  di iscrizione alla Camera di Commercio o ad un Albo o Ordine
• Autocertificazione di apertura di Partita IVA o di apertura di posizione INPS
• Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell’Unione (se il familiare non ha la cittadinanza di uno Stato membro)
• Autocertificazione nella quale si attesti di non essere soggetto alla legislazione di sicurezza sociale dello Stato di appartenenza

6) – FAMILIARE A CARICO DI CITTADINO ITALIANO
• Attestazione di richiesta anagrafica rilasciata dal Comune (facoltativa) o autocertificazione di residenza o dimora
• Codice Fiscale
• Autocertificazione di vivenza a carico
• Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell’Unione (se il familiare non ha la cittadinanza di uno Stato membro)
• Autocertificazione nella quale si attesti di non essere soggetto alla legislazione di sicurezza sociale dello Stato di appartenenza

Il Decreto legislativo n. 30 del 6 febbraio 2006 e la Circolare del Ministero della Salute del 3 agosto 2007 definiscono i soggetti che possono essere considerati familiari e cioè:
• Il coniuge
• I discendenti di età inferiore a 21 anni o a carico
• I discendenti del coniuge
• Gli ascendenti diretti a carico
• Gli ascendenti del coniuge
Ai sensi della vigente legislazione italiana, non è prevista alcuna equiparazione tra unioni registrate e matrimoni pertanto, la persona convivente non può, attualmente, essere considerata familiare.

7) -  STUDENTE
• Codice Fiscale
• Modello E106
• Attestazione di richiesta anagrafica rilasciata dal Comune (facoltativa) o autocertificazione di residenza
• Attestato del corso di formazione o di studio frequentato

8) – EX LAVORATORE (con precedente rapporto di lavoro inferiore all’anno/superiore all’anno) IN STATO DI DISOCCUPAZIONE INVOLONTARIA
• Attestazione di richiesta anagrafica rilasciata dal Comune (facoltativa) o autocertificazione di residenza o dimora
• Certificato del datore di lavoro attestante il rapporto di impiego cessato e la durata
• Autocertificazione  di iscrizione presso il Centro per l’impiego

E’ concessa, in questo caso, l’iscrizione al SSN per la durata di un anno.

9) - EX LAVORATORE ISCRITTO A CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE
• Attestazione di richiesta anagrafica rilasciata dal Comune (facoltativa) o autocertificazione di residenza o dimora
• Autocertificazione  di iscrizione anagrafica o carta di identità
• Certificato del datore di lavoro attestante il rapporto di impiego cessato e la durata
• Certificato di iscrizione al corso professionale

10) - LAVORATORE DISTACCATO / STUDENTE / FAMILIARE DI DISOCCUPATO
• Autocertificazione di richiesta anagrafica in Italia
• Codice Fiscale
• Modello E106

11) – RICHIEDENTE LA PENSIONE / FAMILIARE DEL RICHIEDENTE LA PENSIONE / IN ATTESA DEL RILASCIO DELLA PENSIONE
• Autocertificazione di richiesta anagrafica o Residenza in Italia
• Codice Fiscale
• Modello E120

12) – PENSIONATO / FAMILIARE DI PENSIONATO
• Autocertificazione di richiesta anagrafica o Residenza in Italia
• Codice Fiscale
• Modello E121 (o E33)

13) – FAMILIARE DI LAVORATORE
• Autocertificazione di richiesta anagrafica o Residenza in Italia
• Codice Fiscale
• Modello E109 (o E37)

14) – ISCRIZIONE A TEMPO INDETERMINATO
• Attestazione di soggiorno permanente (maturato dopo almeno 5 anni di residenza in Italia) rilasciata dal Comune
• Codice Fiscale (in caso di prima iscrizione)

Modalità di accesso e informazioni
presso tutti gli sportelli amministrativi dei presidi ASST


ISCRIZIONE VOLONTARIA AL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

I cittadini comunitari che non rientrano nelle categorie precedentemente elencate ma che hanno la residenza in Italia e risultano privi di copertura sanitaria a carico dello Stato di provenienza possono iscriversi VOLONTARIAMENTE al Servizio Sanitario previo versamento del relativo contributo.

CONTRIBUTO S.S.R. VOLONTARIO

ESTREMI PAGAMENTO
PER STUDENTI (1)    € 149,77
ALLA PARI (1) € 219,49
ALTRI (attività sportiva agonistica – residenza elettiva ecc. ecc ) € 387,34 (2)

n. C/C 379222
INTESTATO  A  REGIONE LOMBARDIA
CAUSALE  CONTRIBUTO S.S.N.  EX D.M. 11/06/1993 N.217

Bonifico bancario
IT97Z0760101600000000379222
causale C.SSN REGIONE LOMBARDIA

(2)Per l’importo fare riferimento al D.M. 8.10.1986:”L’iscrizione volontaria comporta il pagamento di un contributo annuale rapportato al reddito complessivo conseguito in Italia e/o all’estero nell’anno precedente a quello di iscrizione, che fissa la percentuale contributiva nella misura del 7.50% del reddito complessivo fino a 20.658,27 E. annui; sulla quota eccedente il predetto importo e fino al limite di 51.645,68 E. è dovuto un contributo nella misura  del 4%. L’ammontare del contributo non può comunque essere inferiore all’importo di 387,34 E.

Detto contributo ha validità annuale (dal 01 gennaio al 31 dicembre).


DONNE IN GRAVIDANZA:

Ai sensi della normativa comunitaria vigente le prestazioni per le donne in gravidanza possono essere fornite previa esibizione della TEAM (tessera europea), mentre per l’evento parto è da richiedere il modello E112.
Alle donne in gravidanza che si trovano sul territorio italiano prive di copertura sanitaria, in quanto non risultano assistite dagli Stati di provenienza (si presentano senza TEAM o certificato sostitutivo), senza residenza  e che non hanno i requisiti per l’iscrizione al SSN sono comunque garantite, a parità di condizione con le donne assistite iscritte al SSN,  le prestazioni sanitarie  relative alla tutela della maternità e all’interruzione volontaria di gravidanza, in applicazione delle leggi 29 luglio 1975 n. 405, 22 maggio 1978, n. 194 e del decreto ministeriale 10 settembre 1998.


CATEGORIE PROTETTE “DONNE SOGGETTE ALLA TRATTA”
Possono iscriversi al SSN presentando un’attestazione rilasciata dal Questore o dichiarazione dell’ente o associazione che gestisce il programma di assistenza e di integrazione sociale, per il periodo corrispondente alla durata del programma.

MINORI:
I minori dimoranti in Italia, ma privi di copertura sanitaria hanno diritto alle prestazioni sanitarie relative alla tutela della salute ai sensi della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata  resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176. SENZA ISCRIZIONE SSR.

Si ricorda che sono garantite a tutti i cittadini comunitari, ancorché privi di copertura sanitaria, tutte le prestazioni sanitarie che devono essere attivate per la tutela della salute pubblica (vaccinazioni, interventi di profilassi internazionale,  profilassi, diagnosi e cura  delle malattie infettive) SENZA ISCRIZIONE AL SSR.


P.S. : COLORO CHE RISULTANO ANCORA ISCRITTI AL SSN IN ALTRE REGIONI ITALIANE DEVONO CONSEGNARE, ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE IN REGIONE LOMBARDIA, LA PRECEDENTE TESSERA SANITARIA         


Modalità di accesso e informazioni
presso tutti gli sportelli amministrativi dei presidi ASST

ASSISTENZA SANITARIA PER I CITTADINI EXTRACOMUNITARI

Per i cittadini extracomunitari l’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.) garantisce tutta l’assistenza sanitaria prevista dal nostro ordinamento e comporta parità di trattamento rispetto ai cittadini italiani, per quanto attiene all’obbligo contributivo, all’assistenza erogata in Italia dallo stesso S.S.N. ed alla sua validità temporale.

1. Chi ha l’obbligo di iscriversi al S.S.N.

•  I cittadini stranieri titolari di permesso di soggiorno che svolgono regolare attività di lavoro subordinato, autonomo o che siano iscritti alle liste di collocamento; 
•  i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti o quelli che abbiano chiesto il rinnovo del permesso di soggiorno, per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo, per richiesta di asilo, per attesa adozione, per affidamento, per acquisto della cittadinanza o per motivi religiosi per religiosi che svolgono un’attività lavorativa e ricevono una remunerazione soggetta alle ritenute fiscali (es.parroci); 
•  i familiari a carico (regolarmente soggiornanti) dei cittadini stranieri rientranti nelle categorie sopra indicate. 
•  I genitori ultrasessantacinquenni extracomunitari che richiedono il permesso di soggiorno per ricongiunzione familiare con cittadino italiano.

Non hanno obbligo di iscriversi al S.S.N. i cittadini stranieri non rientranti fra le suddette categorie, anche se devono assicurarsi contro il rischio di malattie, infortunio e maternità mediante stipula di polizza assicurativa valida sul territorio italiano.

2. Dove ci si iscrive

Per iscriversi al S.S.N. bisogna recarsi presso la ASST del territorio in cui si è residenti ovvero presso quella in cui hai effettiva dimora (indicata nel permesso di soggiorno), munito di:

• documento di identità personale;
codice fiscale;
permesso di soggiorno;
autocertificazione di residenza o dimora (si considera dimora abituale l’ospitalità da più di tre mesi presso un centro d’accoglienza).
 
Al momento dell’iscrizione si potrà scegliere il medico di famiglia o il pediatra per i figli.

3. Che validità ha l’iscrizione

L’iscrizione è valida per tutta la durata del permesso di soggiorno e non decade nella fase di rinnovo del medesimo: può essere, quindi, rinnovata anche presentando alla ASL la documentazione comprovante la richiesta di rinnovo di permesso di soggiorno;
in caso di mancato rinnovo o di revoca del permesso di soggiorno, o in caso di espulsione, l’iscrizione cessa, salvo che l’interessato comprovi di aver presentato ricorso contro i suddetti provvedimenti.

CITTADINI STRANIERI NON ISCRITTI AL S.S.N.
Se si è regolarmente soggiornanti e non si rientra tra coloro che sono obbligatoriamente iscritti al S.S.N., esistono  due possibilità:

a) iscriversi facoltativamente al S.S.N., insieme ai familiari, se presenti in Italia.  Si ha diritto all’iscrizione volontaria se si è in possesso di un permesso di soggiorno superiore a tre mesi per motivi di studio, lavoro alla pari , attività agonistica, residenza elettiva e ricongiunzione familiare di cittadino extracomunitario ultrasessantacinquenne;


CONTRIBUTO S.S.R. VOLONTARIO - ESTREMI PAGAMENTO

PER STUDENTI (1)    € 149,77
ALLA PARI (1) € 219,49
ALTRI (attività sportiva agonistica – residenza elettiva – ricongiunzione familiare extracomunitario ultrasessantacinquenne)  € 387,34 (2)

n. C/C 379222 INTESTAZIONE: REGIONE LOMBARDIA

CAUSALE:  CONTRIBUTO S.S.N.  EX D.M. 11/06/1993 N.217

Bonifico bancario: IT97Z0760101600000000379222  causale C.SSN REGIONE LOMBARDIA

(1) Tale iscrizione (per studenti e collocati alla pari) non include eventuali familiari a carico.

Per estendere l’assistenza sanitaria ai familiari a carico, l’importo del versamento dovrà essere calcolato in base al reddito e non potrà essere inferiore a 387,3458 E.

(2) Per l’importo fare riferimento al D.M. 8.10.1986:”L’iscrizione volontaria comporta il pagamento di un contributo annuale rapportato al reddito complessivo conseguito in Italia e/o all’estero nell’anno precedente a quello di iscrizione, che fissa la percentuale contributiva nella misura del 7.50% del reddito complessivo fino a 20.658,27 E. annui; sulla quota eccedente il predetto importo e fino al limite di 51.645,68 E. è dovuto un contributo nella misura  del 4%. L’ammontare del contributo non può comunque essere inferiore all’importo di 387,34 E.

L’iscrizione è valida per l’anno solare (quindi scade il 31.12)  dal giorno di effettuazione del versamento. 

L’iscrizione non è possibile se si è  titolari di un permesso di soggiorno per motivi di cura.

b) assicurarsi contro il rischio di malattia, infortunio e per la maternità mediante la stipula di apposita polizza assicurativa con un Istituto assicurativo italiano o straniero, valida sul territorio nazionale.

 Quali sono le prestazioni comunque garantite

quelle a tutela sociale della gravidanza e della maternità;
quelle a tutela della salute del minore;
le vaccinazioni, secondo la normativa e nell’ambito delle campagne di prevenzione collettiva autorizzate dalle Regioni;
gli interventi di profilassi internazionale;
la profilassi, la diagnosi e la cura di malattie infettive.


STRANIERI IRREGOLARMENTE PRESENTI

Se non si è in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, si ha diritto comunque alle cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o essenziali, anche se continuative, per malattia e infortunio, nelle strutture pubbliche o private convenzionate.
A tal fine la struttura che eroga le prestazioni urgenti o essenziali   rilascerà  un tesserino, chiamato S.T.P. (Straniero Temporaneamente Presente), valido sei mesi , rinnovabile. Per ottenerlo occorre dichiarare le generalità.

Con il tesserino S.T.P. si ha diritto:
all'assistenza sanitaria di base,
ai ricoveri urgenti e non e in regime di day-hospital,
alle cure ambulatoriali e ospedaliere, urgenti o comunque essenziali, anche se continuative, per malattie o infortunio.


INGRESSO E SOGGIORNO PER OTTENERE CURE MEDICHE

1. Dove e come si richiede il visto d’ingresso

Se si intende ricevere cure mediche in Italia si può richiedere, insieme eventualmente ad un accompagnatore, uno specifico visto d’ingresso alla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana presente nel Paese di appartenenza.
Una volta entrati nel territorio dello Stato, entro 8 giorni, si deve richiedere lo specifico permesso di soggiorno alla Questura del luogo dove si intende usufruire delle cure. Se non lo si fa, la presenza sul territorio nazionale verrà considerata  irregolare.

2. Documentazione  necessaria

Per ottenere il permesso di soggiorno per cure mediche è necessario produrre la seguente documentazione:
certificazione sanitaria, attestante la  patologia; 
dichiarazione della struttura sanitaria italiana prescelta, pubblica o privata appositamente accreditata, che indichi tipo di cura, data d’inizio e durata presumibile della stessa e dell’eventuale degenza prevista;
attestazione dell’avvenuto deposito, a favore della struttura prescelta, di una somma cauzionale (30% del costo complessivo) sulla base del costo presumibile delle prestazioni richieste;
documentazione comprovante la disponibilità in Italia di risorse sufficienti per l’integrale pagamento delle spese sanitarie e di quelle di vitto e alloggio fuori dalla struttura sanitaria;
documentazione comprovante la disponibilità di risorse sufficienti per il viaggio di rimpatrio per la persona interessata ed  eventuale accompagnatore.

N.B.:La certificazione rilasciata all'estero deve essere corredata di traduzione in lingua italiana.

Scuole, Convitti, Asili Nido ed altri Istituti di Istruzione o Educazione

Apertura o trasformazione di Scuole, Centri Ricreativi, Convitti, Asili Nido ed altri Istituti di Istruzione o Educazione

1. Descrizione del procedimento

La SC Igiene e Sanità Pubblica espleta sopralluoghi di sorveglianza igienico sanitaria di strutture scolastiche di ogni ordine e grado. I sopralluoghi sono effettuati su programmazione annuale, su richiesta degli enti proprietari/direzione scolastica o segnalazione di portatori di interesse per la verifica della sussistenza dei requisiti igienico - sanitari di locali, arredi, attrezzature, dotazioni tecniche e procedure gestionali.

Presso la SS Strutture Sanitarie è possibile richiedere informazioni circa requisiti normativi necessari per lo svolgimento dell’attività di inviando una mail

2. Costo per l'utente e modalità di pagamento     

La prestazione è gratuita per le collettività scolastiche e socioassistenziali .

3. Uffici Competenti: SS Strutture Sanitarie 

4. Nome del responsabile del procedimento

Il responsabile della gestione del procedimento è individuato nel Responsabile di SS Strutture Sanitarie

5. Soggetto a cui è attribuito in caso di inerzia il potere sostitutivo

Direttore del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria

MODALITÀ: invio di una e-mail all'indirizzo di posta elettronica

Si richiede di evidenziare:

1) Nome e Cognome 2) numero di telefono 3) e-mail 4) oggetto della richiesta 5) nominativi delle persone della SC Igiene e Sanità Pubblica eventualmente già contattate per informazioni 6) Tempo trascorso per la mancata risposta alla precedente richiesta.

Riconoscimento delle imprese alimentari come previsto dal Reg. Ce 852/04 (Rilascio o modifica)

Rilascio o modifica del riconoscimento come previsto dal Reg. CE 852/04

Descrizione del procedimento

L’autorizzazione in forma di riconoscimento delle imprese alimentari, secondo quanto previsto dall’art. 6 paragrafo 3 lettera a) del Regolamento (CE) 852/2004, è demandata dal Ministero della Salute alle Regioni.

Regione Lombardia con Legge Regionale 33/2009 e s.m.i ha demandato alle SC Igiene Alimenti e Nutrizione delle ATS la procedura di riconoscimento.

Il procedimento si applica a:

  • Avvio di nuovi stabilimenti (o di nuova linea produttiva in impianto esistente non riconosciuto);
  • Aggiornamento del riconoscimento a seguito di modifiche strutturali e/o impiantistiche e/o di gamma produttiva;
  • Cambio di ragione sociale, di rappresentante legale, di toponomastica;
  • Sospensione e/o cessazione (parziale o totale) del riconoscimento;

Il riconoscimento di cui all’art. 6 paragrafo 3 lett. a) del Reg. CE 852/04 riguarda le seguenti attività:

NOTA BENE

Stabilimenti che effettuano la produzione, commercializzazione e deposito ai fini della commercializzazione degli additivi alimentari, degli aromi e degli enzimi disciplinati dal d.l.gs 25 gennaio 1992 n. 107, dal D.M. 27 febbraio 1996 n. 209, dal DPR 19 novembre 1997 n. 514, dai Regolamenti (CE) 1331/2008, 1332/2008, 1333/2008 e 1334/2008 e s.m.i;

Per quanto riguarda la produzione, l’obbligo del riconoscimento riguarda:
 -Gli stabilimenti in cui si svolgono tutte le fasi del processo dalla materia prima al prodotti finito
 -Gli stabilimenti in cui si svolgono le fasi del processo che partono da intermedi di lavorazione ed esitano nel prodotto finito
 -Le attività di deposito e commercio all’ingrosso di prodotti finiti.
NON RIENTRA nel campo di applicazione di questa procedura:
-La produzione di intermedi di lavorazione
-L’impiego di detti prodotti come ingredienti nella preparazione di altri prodotti
- La vendita al dettaglio al consumatore finale di prodotti confezionati
-L’attività di intermediazione commerciale all’ingrosso di additivi, aromi, enzimi, ossia movimentazione dei prodotti senza deposito (es. commercio on line)

Stabilimenti che effettuano la produzione e il confezionamento di alimenti FSG (Food for Specific Groups) ai sensi del Regolamento (UE) 609/2013, quali:

a) formule per lattanti e formule di proseguimento
b) alimenti a base di cereali e altri alimenti per la prima infanzia
c) alimenti a fini medici speciali, compresi quelli per lattanti
d) sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso
e inoltre:
e) integratori alimentari, disciplinati dalla Direttiva 2002/46/CE, attuata dal decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169 “Attuazione della direttiva 2002/46/CE relativa agli integratori alimentari”
 f) alimenti addizionati di vitamine e minerali, disciplinati dalla Circ. Ministero della Salute del 19/10/2012 e dal Regolamento (CE) n. 1925 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 sull'aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti

Stabilimenti che effettuano la produzione di germogli destinati all’alimentazione umana disciplinati dal Regolamento (CE) 210/2013.

 

Gli operatori del settore alimentare che intendono avviare, negli stabilimenti posti sotto il loro controllo una, o più delle attività soggette a riconoscimento dovranno presentare istanza in bollo tendente a ottenere il riconoscimento al SUAP territorialmente competente per la sede dello stabilimento attraverso la piattaforma digitale http://www.impresainungiorno.gov.it/ (rif. DPR 160/2010).

Le Istanze che dovessero giungere alla casella di Posta Elettronica Certificata del SUAP o di ATS saranno dunque rifiutate, la ricevuta generata automaticamente dal gestore della casella non produce alcun effetto amministrativo ai fini dello svolgimento dell'attività di impresa.

Il SUAP, valutata la completezza formale dell’istanza inoltra la documentazione all'ATS per il procedimento di competenza secondo quanto previsto dal Decreto DG WELFARE di Regione Lombardia n. 19102 del 23/12/2019.

Altre informazioni rilevanti

L’atto di riconoscimento non sostituisce la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), ma ne è propedeutico.

Il rilascio dell’atto è subordinato alla verifica del pagamento della tariffa da parte dell’OSA.

Costo per l'utente

Tariffa su base forfettaria per il Riconoscimento condizionato e definitivo. La tariffa su base forfettaria è pari a € 300.00 (Art. 6, c. 13, lettera a e Allegato 2, sezione 8 del Decreto). Alla tariffa forfettaria viene aggiunta la tariffa calcolata su base oraria qualora il tempo necessario per il controllo ufficiale ecceda le ore incluse nella tariffa forfettaria (tre ore), in relazione alla tipologia, all'organizzazione e alla capacità gestionale dello stabilimento (Art. 6, c. 14 del Decreto).

Tariffa su base forfettaria per l’aggiornamento dell’atto di Riconoscimento. La tariffa su base forfettaria è pari a € 100,00 (Art. 6, c. 13 lettera a e Allegato 2, sezione 8 del Decreto). Alla tariffa forfettaria viene aggiunta la tariffa calcolata su base oraria qualora il tempo necessario per il controllo ufficiale ecceda le ore incluse nella tariffa forfettaria (due ore), in relazione alla tipologia, all'organizzazione e alla capacità gestionale dello stabilimento (Art. 6, c. 14 del Decreto).

Tariffa su base forfettaria per l’aggiornamento dell’atto di Riconoscimento senza sopralluogo. La tariffa su base forfettaria è pari a € 50.00 (Art. 6, c. 13 lettera a e Allegato 2, sezione 8 del Decreto).

Uffici Competenti: SS Sicurezza Alimentare

Nome del responsabile del procedimento
Il responsabile della gestione del procedimento è individuato nel Responsabile della Struttura Semplice competente. 

Termine massimo per la conclusione dell'Iter

Il tempo di evasione della pratica è:

Per il rilascio del riconoscimento condizionato di 30 (trenta) giorni a partire dal giorno in cui l’istanza viene protocollata dall’ATS della Brianza - tenuto conto delle eventuali interruzioni;

Per il rilascio del riconoscimento definitivo di 90 (novanta) giorni dalla data del protocollo dell’atto di riconoscimento condizionato, tenuto conte delle eventuali interruzioni;

Per l’aggiornamento del riconoscimento di 30 (trenta) giorni a partire dal giorno in cui l’istanza viene protocollata dall’ATS della Brianza - tenuto conto delle eventuali interruzioni;

N.B.: l’eventuale richiesta di documentazione integrativa interrompe tali termini

Nome del soggetto a cui è attribuito in caso di inerzia il potere sostitutivo

Direttore SC Igiene degli Alimenti e della Nutrizione Tel. 0362 304816 Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Modalità: invio di una e-mail all'indirizzo di posta elettronica. Si richiede di evidenziare: 1) oggetto della richiesta; 2) nominativi delle persone della ATS già contattate con indicazione della richiesta; 3) Tempi di attesa per la mancata risposta alla precedente richiesta; 4) Nome e Cognome; 5) numero di telefono; 6) e-mail.

Riconoscimento comunitario per gli operatori del settore dei mangimi

  1. NUOVO RICONOSCIMENTO

Il riconoscimento deve essere richiesto dall’operatore del settore dei mangimi , soggetti ai criteri previsti dal regolamento (CE) n. 183/2005,  per le attività comprese nell’art 10 del regolamento.

Attività  del settore dei mangimi  soggette a riconoscimento comunitario

  1. Fabbricazione di  additivi di mangimi cui si applica il regolamento (CE) n. 1831/2003 o prodotti cui si applica la direttiva 82/471/CE e di cui al capo 1 dell’allegato IV del regolamento
  2. Commercializzazione  di  additivi di mangimi cui si applica il regolamento (CE) n. 1831/2003 o prodotti cui si applica la direttiva 82/471/CE e di cui al capo 1 dell’allegato IV del regolamento;
  3. Fabbricazione di  premiscele preparate utilizzando additivi di mangimi di cui al capo 2 dell’allegato IV del regolamento;
  4. Commercializzazione di  premiscele preparate utilizzando additivi di mangimi di cui al capo 2 dell’allegato IV del regolamento;
  5. Fabbricazione  ai fini della commercializzazione o producono per il fabbisogno esclusivo della propria azienda i mangimi composti utilizzando additivi di mangimi o premiscele contenenti additivi di mangimi di cui al capo 3 dell’allegato IV del regolamento.
  6. Trasformazione di oli vegetali greggi (ad eccezione di quelli che rientrano nel campo di applicazione del Reg (CE) n. 852/2004)
  7. Trattamento oleochimico di acidi grassi ;
  8. Produzione di biodiesel;
  9. Miscelazione di grassi.

Solo per l’attività al punto 1 : Fabbricazione di  additivi di mangimi cui si applica il regolamento (CE) n. 1831/2003 o prodotti cui si applica la direttiva 82/471/CE e di cui al capo 1 dell’allegato IV del regolamento:

Pratica di riconoscimento:

ISTANZA: Modello 2 Domanda di autorizzazione completa di tutti gli allegati ivi citati ,da indirizzare da parte dell’interessato direttamente al  Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali Dipartimento per la Sanità Pubblica Veterinaria, La Nutrizione e la Sicurezza degli Alimenti DGSA Ufficio VII Via G. Ribotta 5 - 00144 Roma

ISPEZIONE effettuata dal personale del  Ministero per  la verifica del possesso dei requisiti

RILASCIO AUTORIZZAZIONE : Ministero della Salute.

Per le attività descritte nei punti  da 2 a 9

Pratica di riconoscimento:

L’istanza di riconoscimento (2005 183 modello 2-2012 ) deve essere presentata in originale e in duplice copia presso le segreterie delle sedi del Servizio IAPZ o tramite PEC.

L’istanza deve essere compilata e completa in tutte le sue parti e deve essere corredata da tutti gli allegati elencati nella medesima.

Sopralluogo per il rilascio del provvedimento di riconoscimento:

Il sopralluogo è di norma eseguito solo se l’istanza e la documentazione a corredo , risultano complete,  ha come finalità la verifica dei requisiti previsti dalla normativa in base alla quale è stata presentata l’istanza di riconoscimento,

Il sopralluogo può dare corso al rilascio: 

  1. del riconoscimento definitivo(rilasciato  qualora risulti da che lo stabilimento o l’impianto soddisfa tutti i  requisiti di cui al regolamento CE 183/2005 e/o al regolamento CE 225/2012 per le attività descritte nei punti da  6 a  9
  2. del riconoscimento condizionato (qualora risulti dall’ispezione in loco che lo stabilimento o l’impianto soddisfa tutte le prescrizioni relative all’infrastruttura e alle attrezzature necessarie ad assicurare lo svolgimento delle procedure operative nel rispetto dei regolamenti 183/2005 e/o  225/2012 per le attività descritte nei punti da  6 a 9 ,ma  sia stato oggetto di prescrizioni di adeguamento inerenti  requisiti che non pregiudicano la sicurezza dei “mangimi” prodotti e/o commercializzati. 

Rilascio riconoscimento condizionato:

Quando le conclusioni del sopralluogo finalizzato al riconoscimento dell’impianto generano la condizione descritta al punto B.  viene rilasciato al richiedente un riconoscimento condizionato con validità di 3 mesi.

Rilascio riconoscimento definitivo:

Entro la scadenza del riconoscimento condizionato, viene effettuato un  ulteriore sopralluogo . Qualora il sopralluogo evidenzi  totale conformità alla normativa,  il riconoscimento condizionato sarà  trasformato in   riconoscimento definitivo

  1. RICONOSCIMENTO SOLO POSSESSO GIURIDICO DELLA MERCE

Pratica di riconoscimento:

L’istanza di riconoscimento (2005 183 modello 2- 2012 ) deve essere presentata in originale e in duplice copia presso le segreterie delle sedi del Servizio IAPZ o tramite PEC.

L’istanza deve essere compilata e completa in tutte le sue parti e deve essere corredata da tutti gli allegati elencati nella medesima.

In particolare deve essere allegata alla pratica l’autocertificazione ai sensi di Legge (2005 183 modello 6), dove  il richiedente deve dichiarare che l’attività del settore dei mangimi per la quale  richiede  il riconoscimento comunitario, è svolta  esclusivamente come attività di intermediario senza detenere  i prodotti nei propri locali e che si possiede i requisiti previsti nell’allegato II del reg. CE 183/2005 per quanto è applicabile  all’attività di intermediario.

Il sopralluogo per  questa fattispecie di attività non è obbligatorio.

Rilascio riconoscimento

Qualora l’istanza e la documentazione a corredo , risultano complete è rilasciato il riconoscimento per l’attività di intermediario del settore dei mangimi senza il possesso dei prodotti nei propri locali.

  1. AGGIORNAMENTO  DEL  RICONOSCIMENTO A  SEGUITO DI  MODIFICHE NELLE ATTIVITÀ     

L’istanza deve essere presentata dall’operatore qualora avvii  nuove attività , cessi o sospenda  attività già incluse nel suo riconoscimento  (sostituzioni o aggiunte alla tipologia  di attività)

Presentazione delle pratiche di aggiornamento del riconoscimento:

L’istanza di aggiornamento del riconoscimento  (2005 183 modello 1-2015)  deve essere presentata in originale e  in duplice copia presso le segreterie delle sedi del Servizio IAPZ o tramite PEC.

L’istanza deve essere compilata e completa in tutte le sue parti e deve essere corredata da tutti gli allegati elencati nella medesima.

Sopralluogo per l’aggiornamento del riconoscimento:

Il sopralluogo è di norma eseguito solo se l’istanza e la documentazione a corredo , risultano complete,  ha come finalità la verifica dei requisiti previsti dalla normativa in base alla quale è stata presentata l’istanza di aggiornamento del  riconoscimento

Rilascio aggiornamento del Riconoscimento:

 Quando le conclusioni del sopralluogo finalizzato all’aggiornamento del riconoscimento dell’impianto sono di conformità rispetto ai requisiti previsti dalla normativa il riconoscimento viene aggiornato e  rilasciato al richiedente

  1. AGGIORNAMENTO DEL RICONOSCIMENTO PER VARIAZIONE DELLA  RAGIONE SOCIALE/LEGALE RAPPRESENTANTE/SEDE LEGALE.

Presentazione delle pratiche di aggiornamento del riconoscimento:

L’istanza di aggiornamento del riconoscimento (2005 183  modello 3-2015 ) deve essere presentata in originale e in duplice copia presso le segreterie delle sedi del Servizio IAPZ o tramite PEC.

L’istanza deve essere compilata e completa in tutte le sue parti e deve essere corredata da tutti gli allegati elencati nella medesima.

Rilascio aggiornamento del Riconoscimento

Qualora l’istanza e la documentazione a corredo , risultano complete è rilasciato l’aggiornamento del riconoscimento per la volturazione richiesta

  1. COMUNICAZIONI DI MODIFICHE STRUTTURALI E/O IMPIANTISTICHE CHE NON COMPORTANO SOSTITUZIONI O AGGIUNTE ALLA TIPOLOGIA DI CATEGORIA E/O DI ATTIVITÀ.

La comunicazione (2005 183 modello  2-2015 ) deve essere  presentata  in originale e in duplice copia presso le segreterie delle sedi del Servizio IAPZ o tramite PEC compilata e completa in tutte le sue parti e corredata da tutti gli allegati elencati nella medesima.

Se la documentazione  è completa, viene  effettuato un  sopralluogo al fine di verificare l’idoneità igienico-sanitaria delle variazioni apportate all’impianto

Ad esito favorevole del sopralluogo  seguirà una presa d’atto da parte del Servizio veterinario delle modifiche apportate  senza aggiornamento del riconoscimento.

  1. COSTO PER L’UTENTE E MODALITA’ DI VERSAMENTO :

Il pagamento della prestazione  avverrà a seguito di emissione di fattura da parte del Servizio Amministrativo dell’ATS.

Le tariffe  previste sono quelle specificate nel tariffario unico regionaleal  codice  A.45.

  1. UFFICI  COMPETENTI: INDIRIZZI / RECAPITI TELEFONICI / ORARI DI APERTURA

Per ulteriori informazioni cliccare il seguente link che vi indirizzerà alla sede del Servizio competente  più vicina

Servizio Igiene Allevamenti e Produzioni Zootecniche

  1. NOME DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile della gestione del procedimento è individuato nel Responsabile di Unità Operativa cui perviene la richiesta, limitatamente alle attività localizzate nel territorio di competenza dell’Unità Operativa e per le attività la cui vigilanza compete al Servizio di appartenenza (vedi informazioni contenute nei servizi sopra individuati).

  1. TERMINE MASSIMO IN GIORNI PER LA CONCLUSIONE

Entro giorni  30 dalla ricezione della richiesta,  fatto salvo carenze o non conformità  sia delle  documentazioni inoltrate  dal richiedente  sia dei requisiti  relativi all’impianto e all’attività  che interrompono  i termini per la conclusione del procedimento.

  1. MODULISTICA NECESSARIA

 

 

 

Esportazione commerciale di alimenti e bevande

Certificato per l’ esportazione di bevande e alimenti di origine non animale

1. Descizione del procedimento

Per poter esportare alimenti verso Paesi Terzi i produttori italiani devono fornire delle certificazioni sanitarie di accompagnamento che, per i prodotti di origine non animale, sono rilasciate dal Servizio di Igiene degli Alimenti e Nutrizione.

Il rilascio di tale documentazione avviene a seguito di presentazione di richiesta in carta libera da far pervenire presso gli uffici del Servizio di Igiene degli Alimenti competente  per il territorio.

A tale richiesta dovrà essere allegato un’ elenco dei prodotti da esportare, con indicata la quantità, nonché i relativi certificati di analisi.

In seguito dovrà essere prodotto un documento che attesti la correlazione tra la partita spedita ed il prodotto indicato sul certificato ( ad esempio bolla , documento di trasporto).

2. Costo per l'utente

In fase di definizione

3. Uffici Competenti

Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione

4. Nome del responsabile del procedimento

Il responsabile della gestione del procedimento è individuato nel Responsabile di Unità Operativa cui perviene la richiesta, limitatamente alle attività localizzate nel territorio di competenza dell’Unità Operativa (vedi informazioni contenute nei servizi sopra individuati).

5. Modalità di accesso

I produttori italiani devono fornire adeguate garanzie igienico-sanitarie alle autorità dei Paesi importatori attraverso i certificati sanitari che accompagnano le merci: maggiori dettagli inerenti i requisiti richiesti sono reperibili al link indicato.  Seguirà ad esito di conformità della documentazione necessaria l’ emissione del certificato ufficiale al richiedente.

Certificazioni per l'esportazione

6. Termine massimo per la conclusione dell'Iter

 Il tempo di evasione è di 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

N.B.: l’eventuale richiesta di documentazione integrativa interrompe tali termini