Modalità di effettuazione dei controlli durante l’attività ispettiva da parte di operatori PSAL negli ambienti di lavoro
Premessa
In una logica di servizio e di trasparenza della Pubblica Amministrazione, la UOC PSAL ha realizzato questa nota informativa per comunicare alle aziende le modalità con cui vengono effettuati i controlli miranti a verificare l’ottemperanza alla normativa sulla sicurezza sul lavoro e agevolarle nel compito di attuare le misure di prevenzione conoscendo come sarà effettuato l’accesso ispettivo.
L’obiettivo è quello della tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro, da raggiungere sia attraverso azioni rivolte a promuovere ed aumentare la cultura della sicurezza con interventi di informazione, formazione-assistenza alle aziende e ai lavoratori, sia con le attività di controllo e vigilanza direttamente nei luoghi di lavoro.
L’attività di controllo e vigilanza prevede l’effettuazione di sopralluoghi ispettivi al fine di individuare ed accertare la presenza di fattori di rischio per la salute dei lavoratori, di verificare l’adozione delle cautele necessarie e di promuovere, in caso di carenze in tema di igiene e sicurezza del lavoro, l’attuazione di misure di prevenzione e protezione in modo da eliminare o ridurre il rischio di infortuni e malattie professionali.
Se vengono evidenziate violazioni alla normativa sulla sicurezza, con particolare riferimento al D.Lgs 81 del 2008, il personale ha l’obbligo, stabilito da norme penali, di sanzionare le violazioni e prescrivere il ripristino delle condizioni di sicurezza e salubrità.
Il volume di attività di controllo è stabilito a livello nazionale e modulato a livello regionale dalla Direzione Regionale Welfare e dal Comitato Territoriale di Coordinamento di cui all’art. 7 del D.Lgs 81/08.
La selezione delle aziende avviene, sulla base del rischio evidenziato con criteri oggettivi e delle direttive regionali che individuano i comparti produttivi a maggior rischio. L’edilizia e l’agricoltura rappresentano i due settori in cui sono più concentrati gli infortuni gravi e mortali e per questo motivo sono oggetto di piani nazionali di prevenzione; la Regione fissa un numero minimo di cantieri e di aziende agricole da ispezionare nel territorio di ciascuna ATS.
CRITERI DI SCELTA DELLE AZIENDE
La selezione dei cantieri per i controlli avviene:
- Sulla base di indicatori di possibile rischio rilevati dalla notifica preliminare effettuata dal committente ai sensi dell’art. 99 del D.Lgs 81/08.
- A vista, in quanto già dall’esterno sono visibili palesi violazioni alla normativa sulla sicurezza.
- A campione, in base alla distribuzione delle attività nel territorio.
- Per esposto da parte di cittadini, lavoratori o altri soggetti interessati.
La selezione delle aziende per i controlli avviene
- Per iniziativa del servizio in base ai criteri sotto indicati:
Per la particolare incidenza di infortuni, anche se non gravi.
Per la presenza di infortuni con modalità particolarmente pericolose (eventi sentinella).
Per infortuni ripetitivi con le stesse modalità.
Per comparto produttivo (es. Agricoltura).
Per progetti mirati a prevenire alcuni rischi di danno grave o mortale (verifica impianti elettrici e attrezzature, sorveglianza sanitaria assenza tossicodipendenza, attrezzature pericolose, muletti etc.).
A campione, anche su attività non particolarmente rischiose, in funzione della distribuzione nel territorio e del numero di addetti.
- Per esposto/denuncia da parte di cittadini, lavoratori, Autorità Giudiziaria, altri Enti con funzioni di vigilanza.
La UOC PSAL effettua anche interventi di polizia giudiziaria in azienda e cantiere a seguito di:
- Infortunio sul lavoro con lesioni personali gravi o gravissime o morte;
- Malattia professionale con lesioni gravi o gravissime o morte;
al fine di accertare se la lesione o la morte siano state causate da violazioni alla normativa sulla sicurezza e quindi dalla responsabilità di terzi.
Infine possono essere eseguiti interventi di promozione dell’adozione di sistemi di gestione della sicurezza e di modelli organizzativi di cui all’art. 30 del D.Lgs 81/08, con o senza concomitante attività ispettiva.
MODALITA' DI INTERVENTO
L’ispezione viene effettuata dal personale PSAL che può avere diversi profili e competenze professionali per fornire una valutazione qualificata dei rischi e dei sistemi di prevenzione adottati: dirigenti medici del lavoro, laureati dirigenti non medici (chimico), tecnici della prevenzione, infermieri e assistenti sanitari.
All’accesso partecipa sempre almeno un Ufficiale di Polizia Giudiziaria (UPG) che, ai sensi del DPR 520[1] del 1955, ha potere di accesso nei luoghi di lavoro.
Presentazione
Il personale PSAL si attiene al codice di comportamento dei Pubblici Dipendenti, ai regolamenti emanati dall’ATS Brianza (Piano triennale per la prevenzione della corruzione e codice di comportamento) e, per quanto pertinente, alle indicazioni del Codice di Comportamento ad uso degli ispettori del lavoro (in particolare, capo III) emesso dal Ministero del Lavoro e destinato al personale della Direzione Territoriale del Lavoro.
Per nessun motivo le aziende possono essere preavvertite dell’accesso ispettivo; soltanto se necessario per verificare lavorazioni discontinue, possono essere presi accordi per sopralluoghi successivi al primo accesso.
Al momento dell’ingresso in azienda o in cantiere, il personale si qualifica esibendo il tesserino di riconoscimento anche se non richiesto; gli ufficiali di polizia giudiziaria dichiarano la loro qualifica al fine di rendere edotto il datore di lavoro sul potere di accesso di cui sopra, fermo restando che il controllo è, almeno in prima istanza, di natura amministrativa e mira a verificare l’ottemperanza alla normativa da parte dell’azienda; soltanto se vengono successivamente evidenziati reati contro la salute e la sicurezza sul lavoro l’UPG effettua gli atti previsti ed agisce in tale veste.
Il personale richiede la presenza del Datore di Lavoro (DL) o di un suo delegato, del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) e, se necessario per la tipologia di intervento, del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS). Il datore di lavoro ha facoltà di far presenziare i propri consulenti, fermo restando che si procede anche in attesa del loro arrivo.
Tuttavia, anche in assenza dei soggetti sopra menzionati, il controllo procede, fatta salva la facoltà per l’azienda di fornire successivamente documentazione o quanto altro ritenga opportuno per documentare la propria attività in tema di prevenzione.
Prima di procedere, il personale illustra ai presenti lo scopo del controllo e l’oggetto della verifica. In linea di massima il controllo prevede una verifica documentale e l’ispezione del luogo di lavoro.
I documenti che l’azienda deve possedere sono elencati nella check-list “Elenco documenti azienda”, pubblicata nel sito tematico PSAL dell’ATS Brianza.
Nella check-list “Elenco minimo della documentazione richiesta”, sono elencati i documenti che vengono visionati o richiesti abitualmente in tutti i controlli, fermo restando che, per esigenze specifiche o per quanto emerso nel corso dell’ispezione, possono essere visionati o richiesti anche tutti gli altri documenti che l’azienda è tenuta ad esibire.
L’ispezione vera e propria prevede l’accesso negli impianti e nei locali di lavoro, di norma seguendo le fasi del ciclo produttivo dall’inizio alla fine del processo; vengono effettuati controlli a vista su macchine e attrezzature, test sul funzionamento dei dispositivi di interblocco delle protezioni, rilievi fotografici, eventuali misure ambientali, controlli sui dispositivi di protezione individuali (DPI) e sul loro uso da parte dei lavoratori, verifiche sulla segnaletica di sicurezza, sull’igienicità e salubrità dei luoghi di lavoro e in genere su quanto previsto dalla normativa (principalmente dal D.Lgs 81/08). Possono essere sentiti, anche a sommarie informazioni testimoniali, i lavoratori in relazione a infortuni, malattie professionali o ipotesi di violazione alla normativa di sicurezza.
Al termine dell’ispezione viene compilato e rilasciato in copia il verbale di sopralluogo in azienda o il verbale di sopralluogo in cantiere, in cui si dà atto delle persone presenti, delle operazioni compiute e degli eventuali rilievi formulati. Il verbale può contenere anche sintetiche indicazioni per rimuovere immediatamente condizioni di rischio elevato o vietare l’uso di attrezzature e impianti pericolosi. Il verbale contiene anche il nominativo degli operatori PSAL con i loro recapiti per eventuali comunicazioni.
Se è necessario presentare documentazione non disponibile al momento del sopralluogo, viene consegnata anche una richiesta di documentazione con il termine per presentare quanto richiesto agli uffici PSAL. Previo accordo è possibile consegnare anche documenti digitalizzati in formato PDF.
Se non sono state rilevate violazioni penali o amministrative e non sono necessarie disposizioni per il miglioramento della salute e sicurezza, il controllo si chiude; il personale relazionerà al Responsabile della UOS o al Direttore della UOC che archivierà il procedimento.
Se, in assenza di violazioni, emerge la necessità di migliorare le condizioni di salute e sicurezza su argomenti che presentano margini di discrezionalità, possono essere impartite delle disposizioni; in questo caso è possibile che pervenga all’azienda il successivo verbale di disposizioni che specifica le cautele da adottare. Il verbale indica i tempi entro cui ottemperare e le modalità per effettuare eventuale ricorso in via amministrativa se l’azienda intende opporsi alla disposizione. Una forma particolare di disposizione è quella prevista dall’art. 302-bis in caso di adozione volontaria di norme tecniche e di buone prassi.
Se vengono riscontrate violazioni di natura amministrativa, l’azienda riceverà il verbale di accertamento dell’illecito amministrativo che riporterà i tempi e i modi per la regolarizzazione, gli adempimenti conseguenti, e l’indicazione sulle modalità per effettuare eventuale ricorso in via amministrativa se l’azienda intende opporsi. Se l’azienda ottempera, dopo nuovo sopralluogo di verifica, potrà essere ammessa al pagamento in misura minima della sanzione amministrativa, estinguendo così l’illecito.
Se vengono riscontrate violazioni di natura penale, l’azienda riceverà il verbale di contravvenzione e prescrizione ai sensi del D.Lgs 758/94 (salvo il caso dei reati istantanei) ai fini della depenalizzazione. La norma prevede che sia data Notizia di Reato alla Procura della Repubblica ma il procedimento penale resta sospeso in attesa della conclusione dell’iter 758. Il verbale di prescrizione contiene le indicazioni sullo svolgimento della procedura, tempi e modi di regolarizzazione. L’azienda ha la possibilità di richiedere proroghe motivate dei tempi concessi per la regolarizzazione (che devono comunque essere congrue dal punto di vista tecnico e non dovute a negligenza del contravventore). Trascorso il termine, verrà effettuato il sopralluogo di verifica e, in caso di ottemperanza, il contravventore sarà ammesso al pagamento di una sanzione amministrativa in misura ridotta (1/4 del massimo). A pagamento avvenuto, lo PSAL comunica alla Procura che il contravventore ha ottemperato nei tempi e nei modi previsti ed ha pagato la sanzione amministrativa entro i termini, determinando così l’estinzione del reato. In caso contrario, cioè se non ha ottemperato nei modi e nei tempi indicati e non ha pagato entro i termini, il procedimento penale riprende il suo corso.
Altre disposizioni in materia penale sono contenute nel titolo XII del D.Lgs 81/08.
Qualunque sia l’esito dell’ispezione, il personale fornisce indicazioni all’azienda nel quadro dell’assistenza al rispetto della normativa fornendo le spiegazioni necessarie. Nel caso di “elezione di domicilio” il contravventore è invitato a nominare un avvocato di fiducia, in caso di mancata nomina l’UPG provvede a nominare un avvocato d’ufficio.
Cosa deve fare il datore di lavoro
Il datore di lavoro deve valutare i rischi, individuare le misure di prevenzione e protezione, informare e formare i lavoratori e verificare il rispetto delle disposizioni aziendali da parte dei lavoratori. È opportuno organizzare la documentazione relativa alla sicurezza in modo che sia facilmente reperibile e aggiornabile, soprattutto per quanto riguarda adempimenti periodici di cui è utile tenere uno scadenziario (es. verifiche attrezzature, formazione).
Il datore di lavoro ha l’obbligo di consentire l’accesso al personale dell’organo di vigilanza e di esibire la documentazione richiesta che deve essere custodita presso l’unità produttiva.