Assistenza sanitaria transfrontaliera
Per informazioni e per lo svolgimento delle pratiche :
Gli assistiti della Provincia di Lecco possono rivolgersi all’ Ufficio Estero, sito in Lecco – Corso Carlo Alberto,120 e aperto nei giorni di LUNEDI', MARTEDI' e GIOVEDI' mattina, dalle 9.30 alle 12.00. Per informazioni è possibile telefonare al numero 0341 482.280, negli stessi orari di apertura.
Lo sportello dell’ufficio estero ATS, sede di Lecco, riceve solo previo appuntamento telefonico.Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. L’ufficio se possibile evaderà le richieste attraverso la posta elettronica.
Si invitano tutti gli utenti a contattare telefonicamente l’ufficio al numero 0341/482280 nei seguenti giorni e orari: lunedi’, martedi’ e giovedi’ dalle 9.30 alle 12.00, oppure tramite email all’indirizzo:Gli assistiti della Provincia di Monza Brianza possono rivolgersi agli Uffici di ASST Monza e di ASST Vimercate Sportelli delle ASST
Con D. Lgs. 4 Marzo 2014, n. 38, sono state recepite la direttiva 2011/24/UE riguardante l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera, nonché la direttiva 2012/52/UE concernente misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in altro Stato membro.
L’assistenza sanitaria transfrontaliera è già garantita :
• dai regolamenti comunitari n. 883/2004 e n. 987/2009 che prevedono sia la possibilità di usufruire di prestazioni
sanitarie "necessarie" durante temporanei soggiorni (turismo, studio, lavoro) che di prestazioni sanitarie
"programmate" durante trasferimenti per cure in uno degli Stati dell'Unione europea, in Svizzera e in uno dei
Paesi dello Spazio Economico Europeo (Norvegia, Islanda e Liechtenstein);
• dalle Convenzioni bilaterali di sicurezza sociale con i Paesi in Convenzione (Capo Verde, Bosnia Erzegovina,
Serbia, Montenegro, Principato di Monaco, Rep. San Marino, Tunisia, Brasile e Australia) a seconda della
specifica categoria di assistiti e secondo quanto previsto dalla singola convenzione;
• dal D.M. 3.11.89 (cosiddetta assistenza in forma indiretta) quando l'assistito chiede di usufruire di prestazioni
all'estero in strutture sanitarie private non convenzionate senza scopo di lucro, che si trovino in un Paese U.E.,
in strutture sanitarie private non convenzionate
Si precisa che la direttiva non si applica:
• ai servizi assistenziali di lunga durata il cui scopo sia di sostenere le persone che necessitano di assistenza nello svolgimento di compiti quotidiani e di routine;
• all'assegnazione ed accesso agli organi ai fini dei trapianti di organo;
• ai programmi di vaccinazione contro le malattie contagiose, volti esclusivamente a proteggere la salute della popolazione nel territorio nazionale e subordinati ad una pianificazione e a misure di attuazione specifiche.
Autorizzazione preventiva
Il D. Lgs 16 Aprile 2018, n. 50, stabilisce un sistema di autorizzazione preventiva per alcune prestazioni sanitarie, comprendendo tra queste quelle che :
1) comportano il ricovero del paziente per almeno una notte;
2) richiedono l'utilizzo di un'infrastruttura sanitaria o di apparecchiature mediche altamente specializzate e
costose, comprese quelle utilizzate nella diagnostica strumentale, con particolare riferimento alle prestazioni di
cui agli articoli 3 e 5 della legge 23.10.1985, n. 595 ed ai successivi decreti ministeriali attuativi;
3) richiedono cure che comportano un rischio particolare per il paziente o la popolazione;
4) sono prestate da un prestatore di assistenza sanitaria che potrebbe suscitare gravi e specifiche preoccupazioni
quanto alla qualità o alla sicurezza dell’assistenza.
L’autorizzazione preventiva è negata quando (art. 6 e 9 del DLg n 38 4 marzo 2014):
1) in base ad una valutazione clinica, il paziente sarebbe esposto con ragionevole certezza ad un rischio per la sua sicurezza che non può essere considerato accettabile, tenuto conto del potenziale beneficio per il paziente stesso dell'assistenza sanitaria transfrontaliera richiesta;
2) a causa dell'assistenza sanitaria transfrontaliera in questione, il pubblico sarebbe esposto con ragionevole certezza a notevoli pericoli per la sicurezza;
3) l'assistenza sanitaria in questione è prestata da un prestatore di assistenza sanitaria che suscita gravi e specifiche preoccupazioni quanto al rispetto degli standard e orientamenti relativi alla qualità dell'assistenza e alla sicurezza del paziente, comprese le disposizioni sulla vigilanza, indipendentemente dal fatto che tali standard e orientamenti siano stabiliti da disposizioni legislative e regolamentari o attraverso sistemi di accreditamento istituiti dallo Stato membro di cura;
4) l'assistenza sanitaria in questione può essere prestata nel territorio nazionale entro un termine giustificabile dal punto di vista clinico, tenuto presente lo stato di salute ed il probabile decorso della malattia.
Rimborso degli oneri sostenuti
Gli assistiti che hanno fruito di assistenza sanitaria transfrontaliera hanno diritto al rimborso dei costi sostenuti:
1)se le prestazioni sanitarie fruite sono comprese nei Livelli Essenziali di Assistenza
2)in misura corrispondente alle tariffe regionali vigenti al netto della compartecipazione alla spesa secondo la
normativa vigente. In ogni caso, tale rimborsò non può superare il costo effettivo sostenuto.
Modulo richiesta assistenza transfrontaliera
Modulo rimborso assistenza tranfrontaliera