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L’ufficio è aperto  LUNEDI', MARTEDI' e GIOVEDI' mattina dalle 9.30 alle 12.00.

  • Rilascio di modelli per assistenza sanitaria all’estero
  • Iscrizione di cittadini stranieri muniti di modelli rilasciati da istituzioni estere
  • Richieste di autorizzazione per ricoveri di alta specializzazione all’estero

Per informazioni è possibile telefonare al numero per l'area di Lecco 0341482280 negli stessi orari di apertura.

per informazioni AREA di Monza 

 

Per informazioni Area di Vimercate

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ISCRIZIONE AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE DI CITTADINI COMUNITARI E DEI LORO FAMILIARI

ASSISTENZA SANITARIA PER I CITTADINI EXTRACOMUNITARI

ISCRIZIONE AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE DI CITTADINI COMUNITARI E DEI LORO FAMILIARI

A seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 30 del 3 febbraio 2007, sono state adeguate le procedure per l’iscrizione al Sevizio Sanitario Nazionale alle nuove disposizioni legislative sul soggiorno in Italia dei cittadini europei.
Per i soggiorni di durata inferiore a tre mesi non viene effettuata l’iscrizione al SSN, se non esclusivamente per i lavoratori stagionali con regolare contratto di lavoro; al contrario, il cittadino comunitario che soggiorna sul territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi, sarà iscritto al SSN nei seguenti casi e allegando alla richiesta di iscrizione, la documentazione sottoelencata:

NORMATIVE SULL’ISCRIZIONE AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE DI CITTADINI COMUNITARI E DEI LORO FAMILIARI: DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

A seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 30 del 3 febbraio 2007, sono state adeguate le procedure per l’iscrizione al Sevizio Sanitario Nazionale alle nuove disposizioni legislative sul soggiorno in Italia dei cittadini europei.
Per i soggiorni di durata inferiore a tre mesi non viene effettuata l’iscrizione al SSN, se non esclusivamente per i lavoratori stagionali con regolare contratto di lavoro; al contrario, il cittadino comunitario che soggiorna sul territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi, sarà iscritto al SSN nei seguenti casi e allegando alla richiesta di iscrizione, la documentazione sottoelencata:

1) -  LAVORATORE STAGIONALE
• Codice Fiscale
• Contratto di lavoro attestante il rapporto di impiego e la durata

2) -  LAVORATORE SUBORDINATO
• Attestazione di richiesta anagrafica rilasciata dal Comune (facoltativa) o autocertificazione di residenza o dimora
• Codice Fiscale
• Contratto di lavoro attestante il rapporto di impiego e la durata
• Autocertificazione nella quale si attesti di non essere soggetto alla legislazione di sicurezza sociale dello Stato di appartenenza

3) -  LAVORATORE AUTONOMO
• Attestazione di richiesta anagrafica rilasciata dal Comune (facoltativa) o autocertificazione di residenza o dimora
• Codice Fiscale
• Autocertificazione di iscrizione alla Camera di Commercio o ad un Albo o Ordine
• Autocertificazione di Partita IVA o di apertura di posizione INPS
• Autocertificazione nella quale si attesti di non essere soggetto alla legislazione di sicurezza sociale dello Stato di appartenenza

La durata dell’iscrizione al SSN è legata a quella del rapporto di lavoro: per contratti a tempo indeterminato l’iscrizione sarà a tempo indeterminato, mentre nel caso in cui il rapporto di lavoro sia a tempo determinato, l’iscrizione coinciderà con la durata del rapporto di lavoro e comunque non potrà essere superiore ad un anno, rinnovabile.

4) - FAMILIARE, ANCHE NON CITTADINO UE, DI UN LAVORATORE SUBORDINATO
• Attestazione di richiesta anagrafica rilasciata dal Comune (facoltativa) o autocertificazione di residenza o dimora
• Codice Fiscale
• Certificato di Matrimonio tradotto ovvero, per i figli, autocertificazione  di nascita
• Contratto di lavoro del titolare di cui è familiare attestante il rapporto di impiego e la durata
• Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell’Unione (se il familiare non ha la cittadinanza di uno Stato membro)
• Autocertificazione nella quale si attesti di non essere soggetto alla legislazione di sicurezza sociale dello Stato di appartenenza

5)  - FAMILIARE, ANCHE NON CITTADINO UE, DI UN LAVORATORE AUTONOMO       
• Attestazione di richiesta anagrafica rilasciata dal Comune (facoltativa) o autocertificazione di residenza o dimora
• Codice Fiscale
• Certificato di Matrimonio tradotto ovvero, per i figli, autocertificazione di nascita
• Autocertificazione  di iscrizione alla Camera di Commercio o ad un Albo o Ordine
• Autocertificazione di apertura di Partita IVA o di apertura di posizione INPS
• Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell’Unione (se il familiare non ha la cittadinanza di uno Stato membro)
• Autocertificazione nella quale si attesti di non essere soggetto alla legislazione di sicurezza sociale dello Stato di appartenenza

6) – FAMILIARE A CARICO DI CITTADINO ITALIANO
• Attestazione di richiesta anagrafica rilasciata dal Comune (facoltativa) o autocertificazione di residenza o dimora
• Codice Fiscale
• Autocertificazione di vivenza a carico
• Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell’Unione (se il familiare non ha la cittadinanza di uno Stato membro)
• Autocertificazione nella quale si attesti di non essere soggetto alla legislazione di sicurezza sociale dello Stato di appartenenza

Il Decreto legislativo n. 30 del 6 febbraio 2006 e la Circolare del Ministero della Salute del 3 agosto 2007 definiscono i soggetti che possono essere considerati familiari e cioè:
• Il coniuge
• I discendenti di età inferiore a 21 anni o a carico
• I discendenti del coniuge
• Gli ascendenti diretti a carico
• Gli ascendenti del coniuge
Ai sensi della vigente legislazione italiana, non è prevista alcuna equiparazione tra unioni registrate e matrimoni pertanto, la persona convivente non può, attualmente, essere considerata familiare.

7) -  STUDENTE
• Codice Fiscale
• Modello E106
• Attestazione di richiesta anagrafica rilasciata dal Comune (facoltativa) o autocertificazione di residenza
• Attestato del corso di formazione o di studio frequentato

8) – EX LAVORATORE (con precedente rapporto di lavoro inferiore all’anno/superiore all’anno) IN STATO DI DISOCCUPAZIONE INVOLONTARIA
• Attestazione di richiesta anagrafica rilasciata dal Comune (facoltativa) o autocertificazione di residenza o dimora
• Certificato del datore di lavoro attestante il rapporto di impiego cessato e la durata
• Autocertificazione  di iscrizione presso il Centro per l’impiego

E’ concessa, in questo caso, l’iscrizione al SSN per la durata di un anno.

9) - EX LAVORATORE ISCRITTO A CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE
• Attestazione di richiesta anagrafica rilasciata dal Comune (facoltativa) o autocertificazione di residenza o dimora
• Autocertificazione  di iscrizione anagrafica o carta di identità
• Certificato del datore di lavoro attestante il rapporto di impiego cessato e la durata
• Certificato di iscrizione al corso professionale

10) - LAVORATORE DISTACCATO / STUDENTE / FAMILIARE DI DISOCCUPATO
• Autocertificazione di richiesta anagrafica in Italia
• Codice Fiscale
• Modello E106

11) – RICHIEDENTE LA PENSIONE / FAMILIARE DEL RICHIEDENTE LA PENSIONE / IN ATTESA DEL RILASCIO DELLA PENSIONE
• Autocertificazione di richiesta anagrafica o Residenza in Italia
• Codice Fiscale
• Modello E120

12) – PENSIONATO / FAMILIARE DI PENSIONATO
• Autocertificazione di richiesta anagrafica o Residenza in Italia
• Codice Fiscale
• Modello E121 (o E33)

13) – FAMILIARE DI LAVORATORE
• Autocertificazione di richiesta anagrafica o Residenza in Italia
• Codice Fiscale
• Modello E109 (o E37)

14) – ISCRIZIONE A TEMPO INDETERMINATO
• Attestazione di soggiorno permanente (maturato dopo almeno 5 anni di residenza in Italia) rilasciata dal Comune
• Codice Fiscale (in caso di prima iscrizione)

Modalità di accesso e informazioni
presso tutti gli sportelli amministrativi dei presidi ASST


ISCRIZIONE VOLONTARIA AL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

I cittadini comunitari che non rientrano nelle categorie precedentemente elencate ma che hanno la residenza in Italia e risultano privi di copertura sanitaria a carico dello Stato di provenienza possono iscriversi VOLONTARIAMENTE al Servizio Sanitario previo versamento del relativo contributo.

CONTRIBUTO S.S.R. VOLONTARIO

ESTREMI PAGAMENTO
PER STUDENTI (1)    € 149,77
ALLA PARI (1) € 219,49
ALTRI (attività sportiva agonistica – residenza elettiva ecc. ecc ) € 387,34 (2)

n. C/C 379222
INTESTATO  A  REGIONE LOMBARDIA
CAUSALE  CONTRIBUTO S.S.N.  EX D.M. 11/06/1993 N.217

Bonifico bancario
IT97Z0760101600000000379222
causale C.SSN REGIONE LOMBARDIA

(2)Per l’importo fare riferimento al D.M. 8.10.1986:”L’iscrizione volontaria comporta il pagamento di un contributo annuale rapportato al reddito complessivo conseguito in Italia e/o all’estero nell’anno precedente a quello di iscrizione, che fissa la percentuale contributiva nella misura del 7.50% del reddito complessivo fino a 20.658,27 E. annui; sulla quota eccedente il predetto importo e fino al limite di 51.645,68 E. è dovuto un contributo nella misura  del 4%. L’ammontare del contributo non può comunque essere inferiore all’importo di 387,34 E.

Detto contributo ha validità annuale (dal 01 gennaio al 31 dicembre).


DONNE IN GRAVIDANZA:

Ai sensi della normativa comunitaria vigente le prestazioni per le donne in gravidanza possono essere fornite previa esibizione della TEAM (tessera europea), mentre per l’evento parto è da richiedere il modello E112.
Alle donne in gravidanza che si trovano sul territorio italiano prive di copertura sanitaria, in quanto non risultano assistite dagli Stati di provenienza (si presentano senza TEAM o certificato sostitutivo), senza residenza  e che non hanno i requisiti per l’iscrizione al SSN sono comunque garantite, a parità di condizione con le donne assistite iscritte al SSN,  le prestazioni sanitarie  relative alla tutela della maternità e all’interruzione volontaria di gravidanza, in applicazione delle leggi 29 luglio 1975 n. 405, 22 maggio 1978, n. 194 e del decreto ministeriale 10 settembre 1998.


CATEGORIE PROTETTE “DONNE SOGGETTE ALLA TRATTA”
Possono iscriversi al SSN presentando un’attestazione rilasciata dal Questore o dichiarazione dell’ente o associazione che gestisce il programma di assistenza e di integrazione sociale, per il periodo corrispondente alla durata del programma.

MINORI:
I minori dimoranti in Italia, ma privi di copertura sanitaria hanno diritto alle prestazioni sanitarie relative alla tutela della salute ai sensi della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata  resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176. SENZA ISCRIZIONE SSR.

Si ricorda che sono garantite a tutti i cittadini comunitari, ancorché privi di copertura sanitaria, tutte le prestazioni sanitarie che devono essere attivate per la tutela della salute pubblica (vaccinazioni, interventi di profilassi internazionale,  profilassi, diagnosi e cura  delle malattie infettive) SENZA ISCRIZIONE AL SSR.


P.S. : COLORO CHE RISULTANO ANCORA ISCRITTI AL SSN IN ALTRE REGIONI ITALIANE DEVONO CONSEGNARE, ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE IN REGIONE LOMBARDIA, LA PRECEDENTE TESSERA SANITARIA         


Modalità di accesso e informazioni
presso tutti gli sportelli amministrativi dei presidi ASST

ASSISTENZA SANITARIA PER I CITTADINI EXTRACOMUNITARI

Per i cittadini extracomunitari l’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.) garantisce tutta l’assistenza sanitaria prevista dal nostro ordinamento e comporta parità di trattamento rispetto ai cittadini italiani, per quanto attiene all’obbligo contributivo, all’assistenza erogata in Italia dallo stesso S.S.N. ed alla sua validità temporale.

1. Chi ha l’obbligo di iscriversi al S.S.N.

•  I cittadini stranieri titolari di permesso di soggiorno che svolgono regolare attività di lavoro subordinato, autonomo o che siano iscritti alle liste di collocamento; 
•  i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti o quelli che abbiano chiesto il rinnovo del permesso di soggiorno, per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo, per richiesta di asilo, per attesa adozione, per affidamento, per acquisto della cittadinanza o per motivi religiosi per religiosi che svolgono un’attività lavorativa e ricevono una remunerazione soggetta alle ritenute fiscali (es.parroci); 
•  i familiari a carico (regolarmente soggiornanti) dei cittadini stranieri rientranti nelle categorie sopra indicate. 
•  I genitori ultrasessantacinquenni extracomunitari che richiedono il permesso di soggiorno per ricongiunzione familiare con cittadino italiano.

Non hanno obbligo di iscriversi al S.S.N. i cittadini stranieri non rientranti fra le suddette categorie, anche se devono assicurarsi contro il rischio di malattie, infortunio e maternità mediante stipula di polizza assicurativa valida sul territorio italiano.

2. Dove ci si iscrive

Per iscriversi al S.S.N. bisogna recarsi presso la ASST del territorio in cui si è residenti ovvero presso quella in cui hai effettiva dimora (indicata nel permesso di soggiorno), munito di:

• documento di identità personale;
codice fiscale;
permesso di soggiorno;
autocertificazione di residenza o dimora (si considera dimora abituale l’ospitalità da più di tre mesi presso un centro d’accoglienza).
 
Al momento dell’iscrizione si potrà scegliere il medico di famiglia o il pediatra per i figli.

3. Che validità ha l’iscrizione

L’iscrizione è valida per tutta la durata del permesso di soggiorno e non decade nella fase di rinnovo del medesimo: può essere, quindi, rinnovata anche presentando alla ASL la documentazione comprovante la richiesta di rinnovo di permesso di soggiorno;
in caso di mancato rinnovo o di revoca del permesso di soggiorno, o in caso di espulsione, l’iscrizione cessa, salvo che l’interessato comprovi di aver presentato ricorso contro i suddetti provvedimenti.

CITTADINI STRANIERI NON ISCRITTI AL S.S.N.
Se si è regolarmente soggiornanti e non si rientra tra coloro che sono obbligatoriamente iscritti al S.S.N., esistono  due possibilità:

a) iscriversi facoltativamente al S.S.N., insieme ai familiari, se presenti in Italia.  Si ha diritto all’iscrizione volontaria se si è in possesso di un permesso di soggiorno superiore a tre mesi per motivi di studio, lavoro alla pari , attività agonistica, residenza elettiva e ricongiunzione familiare di cittadino extracomunitario ultrasessantacinquenne;


CONTRIBUTO S.S.R. VOLONTARIO - ESTREMI PAGAMENTO

PER STUDENTI (1)    € 149,77
ALLA PARI (1) € 219,49
ALTRI (attività sportiva agonistica – residenza elettiva – ricongiunzione familiare extracomunitario ultrasessantacinquenne)  € 387,34 (2)

n. C/C 379222 INTESTAZIONE: REGIONE LOMBARDIA

CAUSALE:  CONTRIBUTO S.S.N.  EX D.M. 11/06/1993 N.217

Bonifico bancario: IT97Z0760101600000000379222  causale C.SSN REGIONE LOMBARDIA

(1) Tale iscrizione (per studenti e collocati alla pari) non include eventuali familiari a carico.

Per estendere l’assistenza sanitaria ai familiari a carico, l’importo del versamento dovrà essere calcolato in base al reddito e non potrà essere inferiore a 387,3458 E.

(2) Per l’importo fare riferimento al D.M. 8.10.1986:”L’iscrizione volontaria comporta il pagamento di un contributo annuale rapportato al reddito complessivo conseguito in Italia e/o all’estero nell’anno precedente a quello di iscrizione, che fissa la percentuale contributiva nella misura del 7.50% del reddito complessivo fino a 20.658,27 E. annui; sulla quota eccedente il predetto importo e fino al limite di 51.645,68 E. è dovuto un contributo nella misura  del 4%. L’ammontare del contributo non può comunque essere inferiore all’importo di 387,34 E.

L’iscrizione è valida per l’anno solare (quindi scade il 31.12)  dal giorno di effettuazione del versamento. 

L’iscrizione non è possibile se si è  titolari di un permesso di soggiorno per motivi di cura.

b) assicurarsi contro il rischio di malattia, infortunio e per la maternità mediante la stipula di apposita polizza assicurativa con un Istituto assicurativo italiano o straniero, valida sul territorio nazionale.

 Quali sono le prestazioni comunque garantite

quelle a tutela sociale della gravidanza e della maternità;
quelle a tutela della salute del minore;
le vaccinazioni, secondo la normativa e nell’ambito delle campagne di prevenzione collettiva autorizzate dalle Regioni;
gli interventi di profilassi internazionale;
la profilassi, la diagnosi e la cura di malattie infettive.


STRANIERI IRREGOLARMENTE PRESENTI

Se non si è in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, si ha diritto comunque alle cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o essenziali, anche se continuative, per malattia e infortunio, nelle strutture pubbliche o private convenzionate.
A tal fine la struttura che eroga le prestazioni urgenti o essenziali   rilascerà  un tesserino, chiamato S.T.P. (Straniero Temporaneamente Presente), valido sei mesi , rinnovabile. Per ottenerlo occorre dichiarare le generalità.

Con il tesserino S.T.P. si ha diritto:
all'assistenza sanitaria di base,
ai ricoveri urgenti e non e in regime di day-hospital,
alle cure ambulatoriali e ospedaliere, urgenti o comunque essenziali, anche se continuative, per malattie o infortunio.


INGRESSO E SOGGIORNO PER OTTENERE CURE MEDICHE

1. Dove e come si richiede il visto d’ingresso

Se si intende ricevere cure mediche in Italia si può richiedere, insieme eventualmente ad un accompagnatore, uno specifico visto d’ingresso alla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana presente nel Paese di appartenenza.
Una volta entrati nel territorio dello Stato, entro 8 giorni, si deve richiedere lo specifico permesso di soggiorno alla Questura del luogo dove si intende usufruire delle cure. Se non lo si fa, la presenza sul territorio nazionale verrà considerata  irregolare.

2. Documentazione  necessaria

Per ottenere il permesso di soggiorno per cure mediche è necessario produrre la seguente documentazione:
certificazione sanitaria, attestante la  patologia; 
dichiarazione della struttura sanitaria italiana prescelta, pubblica o privata appositamente accreditata, che indichi tipo di cura, data d’inizio e durata presumibile della stessa e dell’eventuale degenza prevista;
attestazione dell’avvenuto deposito, a favore della struttura prescelta, di una somma cauzionale (30% del costo complessivo) sulla base del costo presumibile delle prestazioni richieste;
documentazione comprovante la disponibilità in Italia di risorse sufficienti per l’integrale pagamento delle spese sanitarie e di quelle di vitto e alloggio fuori dalla struttura sanitaria;
documentazione comprovante la disponibilità di risorse sufficienti per il viaggio di rimpatrio per la persona interessata ed  eventuale accompagnatore.

N.B.:La certificazione rilasciata all'estero deve essere corredata di traduzione in lingua italiana.