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Tipo Impianto

22_denuncia radiocomando gru

        02/11/2023

Quesito

abbiamo acquistato un nuovo impianto di sollevamento, nello specifico una gru a ponte monotrave avente portata massima 2000 kg. Il fabbricante ci ha comunicato che, del radiocomando, non va effettuata la denuncia all’Inail.Vi preghiamo gentilmente di verificare se l’informazione che ci è stata data è corretta. In attesa di gentile riscontro, porgiamo distinti saluti.

Risposta

L'installazione di un sistema di comando ad onde elettromagnetiche su una gru già omologata per una maggiore funzionalità con conseguente miglioramento delle condizioni di sicurezza dell'utilizzatore, mantenendo l'apparecchio nei limiti di utilizzazione previsti dal costruttore, non costituisce nuova immissione sul mercato dell'intera macchina e pertanto non richiede una nuova denuncia di installazione all' INAIL ex ISPESL[1].

Nel caso di specie, relativamente al radiocomando, il fabbricante deve fornire la seguente documentazione: i) Dichiarazione CE di conformità; ii) Dichiarazione di corretta installazione; iii) Istruzioni per l’uso.

Si rammenta, altresì, che per il nuovo apparecchio di sollevamento è necessario:

1) darne comunicazione di messa in servizio dell’attrezzatura all’unità operativa territoriale (uot) INAIL competente, che provvede all’assegnazione di una matricola;

2) effettuare, per mezzo di persona competente, i controlli di cui all’art. 71, comma 8, D.Lgs. n. 81/2008, secondo le frequenze stabilite dal fabbricante ovvero dalle norme tecniche;

3) richiedere, ai sensi dell’art. 71, comma 11, D.Lgs. n. 81/2008, la prima delle verifiche periodiche all’unità operativa territoriale INAIL competente secondo le scadenze indicate dall’allegato VII al , D.Lgs. n. 81/2008;

 

A seguito della verifica di cui al punto 3), secondo le periodicità di cui all’Allego VII, è necessario richiedere all’ATS Brianza, ovvero ai Soggetti Abilitati dal Ministero del Lavoro, la verifica periodica successiva alla prima ai sensi dell’art. 71, comma 11, D.Lgs. n. 81/2008.

[1] Così come chiarito sia dal Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato (MICA) che dall’ISPESL rispettivamente con circolare MICA n. 162054, del 25/06/1997 (G.U. del 4 luglio 1997, n. 154) e NOTA TECNICA CE 1 allegata alla Circolare ISPESL n.71/97 del 16 luglio 1997.

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