L’art. 19 del Reg. Ce 178/2002 stabilisce che “se un operatore del settore alimentare (OSA) ritiene o ha motivo di ritenere che un alimento da lui importato, prodotto, trasformato, lavorato o distribuito non sia conforme ai requisiti di sicurezza degli alimenti, e l'alimento non si trova più sotto il controllo immediato di tale operatore del settore alimentare, esso deve avviare immediatamente procedure per ritirarlo e informarne le autorità competenti.”
Tale obbligo si estende anche agli operatori economici, di cui all’ art. 2 del Reg Ce 1935/2004, responsabili della sicurezza di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti.
Questo articolo sancisce dunque anche l’obbligo di notifica di ritiro/richiamo all’ Autorità competente, ovvero ATS competente per il territorio.
Inoltre l’art. 19 del Reg. Ce 178/2002 riporta che” se il prodotto può essere arrivato al consumatore, l'operatore informa i consumatori, in maniera efficace e accurata, del motivo del ritiro e, se necessario, richiama i prodotti già forniti ai consumatori quando altre misure siano insufficienti a conseguire un livello elevato di tutela della salute.”
Per adempiere a tale obbligo il Ministero della Salute ha predisposto un ‘apposita sezione per la pubblicazione dei richiami per informare i consumatori e l’OSA/OE che mette in atto il richiamo deve inviare immediatamente all’ ATS di competenza il modulo di richiamo previsto dalla nota dalla nota del Ministero della Salute n.0047556 del 15/12/2016
Altre informazioni utili
E’ utile sottolineare che quando l’OSA ritira dalla filiera un alimento che non rispetta i requisiti di sicurezza, ma che è sotto il suo immediato controllo, decade l’obbligo di notifica all’Autorità competente, come chiarito dal Decreto della Direzione Generale della Sanità n.5851 del 20/04/2005.