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MOCA - Materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con alimenti. decreto Legislativo 10 febbraio 2017

 

Ai sensi dell'art 6 del D.lgs. 29/2017, gli operatori economici dei materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti comunicano all’Autorità Sanitaria territorialmente competente (SC Igiene Alimenti e Nutrizione) gli stabilimenti che eseguono le attività di cui al regolamento (CE) 2023/2006:

  • Produzione (anche conto terzi);
  • Deposito;
  • Trasformazione;
  • Distribuzione (all’ingrosso) anche conto terzi;

Il titolare/legale rappresentate di un’impresa che intenda svolgere una delle attività di cui al regolamento (CE) 2023/2006 sopra descritte deve trasmettere la comunicazione ex art. 6 D.lgs. 29/2017 al SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) competente per territorio in riferimento alla sede operativa dove viene svolta l'attività, attraverso la piattaforma digitale http://www.impresainungiorno.gov.it/ (rif. DPR 160/2010).

Le Comunicazioni ex art. 6 D.lgs. 29/2017 che dovessero comunque giungere alla casella di Posta Elettronica Certificata del SUAP o di ATS saranno dunque rifiutate, la ricevuta generata automaticamente dal gestore della casella non produce alcun effetto amministrativo ai fini dello svolgimento dell'attività di impresa.

Il SUAP, valutata la completezza formale della Comunicazione, trasmette all'Impresa l’atto di ricevuta della pratica inoltrata, permettendone così l’inizio dell’attività, e inoltra la documentazione all'ATS e agli altri Enti competenti.

Altre informazioni rilevanti

L'Operatore economico dovrà inoltrare una comunicazione per ogni sede operativa gestita. Per esempio, se un Operatore ha uno stabilimento di produzione in un Comune ed un secondo stabilimento in un altro Comune, dovrà inoltrare due comunicazioni: una al (SUAP del) primo Comune ed una al (SUAP del) secondo Comune.

Sono esclusi dall’obbligo di comunicazione il distributore al consumatore finale e l’utilizzatore di MOCA, ossia coloro che non operano alcuna trasformazione del prodotto ma si limitano ad usarlo tal quale per la propria attività.

Il comma 2 dell’art. 6 dispone che, nel caso in cui l’attività posta in essere dall’operatore economico sia soggetta all’obbligo di registrazione o riconoscimento ai sensi dei Regolamenti CE 852/0414 e 853/04, la comunicazione sopra citata possa essere riportata nella medesima segnalazione (SCIA).

SS Sicurezza Alimentare

Il responsabile della gestione del procedimento è individuato nel Responsabile della SS Tutela del cittadino.

 
 

Nessun costo

Tutela ordinaria secondo normativa.Soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo: Direttore SC Igiene degli Alimenti e della Nutrizione  Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.