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Autorizzazione alla vendita diretta di medicinali veterinari

 

La  vendita diretta  di medicinali veterinari e' effettuata soltanto  da  farmacisti in farmacia, dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria, se prevista come obbligatoria.
In deroga, ai sensi dell’art 70 del D.lvo 193/2006 s.m.i., i titolari di autorizzazione al commercio all'ingrosso di medicinali veterinari  e   i   fabbricanti   di   premiscele   per   alimenti
medicamentosi,  a condizione che la vendita avvenga sotto  la  responsabilità  di  persona abilitata all'esercizio della professione  di farmacista,  possono  essere  autorizzati  alla  vendita  diretta, rispettivamente  di  medicinali veterinari nelle varie tipologie e di premiscele  per  alimenti medicamentosi ai titolari degli impianti di cui all'articolo 65 del  D.lvo 193/2006.
Le premiscele per alimenti medicamentosi possono essere   vendute   direttamente  solo  ai  titolari  di  impianti  di allevamento  autorizzati  alla  fabbricazione  di mangimi medicati ai sensi  del D.lvo 3 marzo 1993, n. 90, e nella quantità prescritta strettamente necessaria per il trattamento o la terapia.
I titolari  di  autorizzazione  al commercio  all'ingrosso, alle stesse condizioni,  possono essere altresì autorizzati alla vendita diretta di  medicinali  veterinari  in confezioni destinate esclusivamente ad animali  da compagnia, nonché di medicinali veterinari senza obbligo di ricetta medico-veterinaria.

SC Igiene allevamenti e produzioni zootecniche
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile della gestione del procedimento è individuato nel Responsabile di SC IAPZ

Il termine è fissato 90 giorni dall’invio della domanda, fatto salvo carenze o non conformità  sia delle  documentazioni inoltrate  dal richiedente  sia dei requisiti  relativi all’impianto o  all’attività  che interrompono  i termini per la conclusione del procedimento.

L’operatore interessato ad ottenere l’autorizzazione alla vendita diretta di medicinali veterinari inoltra istanza alla ATS Servizio Igiene Allevamenti Produzioni Zootecniche (SIAPZ),utilizzando il modello ID 03244

L’istanza deve essere presentata in originale presso le segreterie delle sedi di SC IAPZ .

L’istanza deve essere compilata in tutte le sue parti e corredata dai seguenti allegati:

a -   una planimetria dei locali in scala 1:100 corredata da una relazione descrittiva degli stessi e delle attrezzature;

b -   autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 possesso diploma laurea e iscrizione al relativo albo professionale della persona abilitata all'esercizio della professione di farmacista;

c -   autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 redatta dalla persona abilitata all'esercizio della professione di farmacista nella quale dichiari di non avere riportato condanne penali per truffa o per commercio di medicinali irregolari

d -   la dichiarazione di accettazione dell’ incarico da parte della persona abilitata all'esercizio della professione di farmacista con la precisazione di eventuali altri stessi incarichi presso altre sedi;

e -   l’indicazione dei giorni e degli orari nei quali viene effettuata la vendita diretta;

f -    l’indicazione delle tipologie di medicinali veterinari destinati alla vendita diretta secondo le definizioni del D.lvo 193 art 1 comma 1 , lettera a), b), c) e) f).

g -   2 marche da bollo del valore corrente

h-   ricevuta del pagamento della somma di eu 102 se impianto < 100 mq o eu 204 se> 100 mq di cui al tariffario regionale cod A28

i -    Fotocopia documento d’identità valido del richiedente e della persona abilitata all'esercizio della professione di farmacista 

L’ATS esegue un sopralluogo al fine di verificare se l’operatore interessato possiede i requisiti strutturali, gestionali e le attrezzature richieste dal D.Lvo 193/2009 per vendita diretta di medicinali veterinari

Qualora il sopralluogo dia esito favorevole, l’ATS provvede a rilasciare all’operatore richiedente l’atto di autorizzazione .

E’ previsto il pagamento di una tariffa come indicato nel Tariffario dell’ATS della Brianza la tariffa deve essere versata prima del rilascio del provvedimento di riconoscimento definitivo mediante:
pagoPA

Avverso il provvedimento conclusivo del procedimento è ammesso, con il patrocinio di un legale incaricato, ricorso al TAR per la Regione Lombardia, entro il termine di 60 giorni dalla data di notificazione del provvedimento, ai sensi dell’art. 29 e ss. del codice del processo amministrativo (D.L.gs. n.104/2010). In alternativa è ammesso ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data ai sensi del d.P.R. n. 1199/1971.
L’esercizio del potere sostitutivo può essere richiesto qualora entro i termini di legge non sia stato adottato il provvedimento amministrativo, laddove non vige la regola del silenzio/assenso, con richiesta motivata indirizzata al Direttore del Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale.

Per questo procedimento non è possibile utilizzare la dichiarazione sostitutiva di certificazione.