Questa possibilità di commercializzare alimenti di origine animale è regolamentata in modo differente a seconda del Paese di destinazione:
• verso i Paesi dell’Unione europea per i quali le normative in materia di salute e benessere animale, igiene e sicurezza degli alimenti, controlli ufficiali sulla produzione degli alimenti sono ormai da tempo armonizzate devono essere rispettate le stesse norme previste per la commercializzazione in ambito nazionale (Scambi)
• verso i Paesi Terzi che stabiliscono singolarmente i requisiti e le procedure per l’esportazione in base alle esigenze di tutela sanitaria nei riguardi delle malattie animali e della sicurezza dei prodotti (Esportazioni).
Poiché queste procedure sono molto varie e non sono sempre di facile reperimento, vengono fornite le indicazioni per poter accedere con semplicità e in modo sempre aggiornato ai documenti necessari alle imprese del territorio.
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Il responsabile della gestione del procedimento è individuato nel Responsabile del Servizio IAOA
Entro 180 giorni dalla presentazione della domanda, salvo richieste di integrazioni e/o provvedimenti motivati di rinvio del termine adottati dal Responsabile del Procedimento.
Mentre le procedure di scambio verso l’U.E. sono armonizzate, le modalità per esportare alimenti di origine animale verso i Paesi Terzi dipendono dai singoli Stati e, spesso, dagli accordi bilaterali tra l’Italia o l’Unione europea e il Paese di destinazione delle esportazioni.
I requisiti per l’esportazione vengono stabiliti in base alle esigenze di tutela della situazione zoosanitaria e delle normative relativa alla sicurezza e all’igiene alimentare del Paese di destinazione.
Ciò significa che non tutte le tipologie di alimenti di origine animale possono essere esportati e non tutti i Paesi Terzi consentono l’importazione di alimenti di origine animale.
Tutti gli stabilimenti che esportano prodotti verso Paesi terzi devono comunque rispettare i requisiti previsti per la commercializzazione nella U.E. e, quindi, essere in possesso del riconoscimento (vedi RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO PER SCAMBI DI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE CON PAESI DELL’U.E.).
Per poter esportare alimenti di origine animale è poi necessario, a seconda del Paese di destinazione rispettare le seguenti procedure.
Paesi terzi che richiedono la preventiva iscrizione in un elenco degli stabilimenti autorizzati
Le imprese interessate devono:
• presentare al Ministero della Salute per il tramite del Dipartimento Veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale dell’ATS della Brianza la richiesta di iscrizione nella lista degli stabilimenti autorizzati all’esportazione. Il facsimile della domanda e le modalità e costi per l’iscrizione nelle liste sono reperibili sul sito del Ministero della Salute al link:
http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_8_2.jsp?lingua=italiano&label=servizionline&idMat=SAL&idAmb=STB
• allegare gli eventuali documenti aggiuntivi previsti dai singoli Paesi terzi come specificati sul sito del Ministero della Salute ai seguenti link:
Stati Uniti d’America:
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=1157&area=sicurezzaAlimentare&menu=esportazione
Giappone: http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=1158&area=sicurezzaAlimentare&menu=esportazione
Federazione russa:
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=1680&area=sicurezzaAlimentare&menu=esportazione
Altri Paesi terzi:
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=1155&area=sicurezzaAlimentare&menu=esportazione
• allegare alla domanda il Verbale di sopralluogo redatto dal competente Servizio del Dipartimento Veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale dell’ATS della Brianza dal quale risulti il rispetto, oltre che delle normative comunitarie, dei requisiti di igiene e sanificazione delle superfici (SSOP) e delle procedure di HACCP secondo quanto indicato nella nota del Ministero della Salute n. 33585 del 23 novembre 2009. Ai fini di una maggiore comprensione sulle modalità di stesura, applicazione e documentazione delle procedure SSOP e HACCP può risultare utile la consultazione dei seguenti documenti che, pur facendo riferimento alle esportazioni di prodotti a base di carne verso gli USA; possono fornire indicazioni anche per gli stabilimenti che esportano anche altri alimenti di origine animale verso altri Paesi terzi :
o “Linee guida per l’applicazione delle SPS, SSOP e HACCP negli stabilimenti abilitati a esportare carni e prodotti a base di carne negli USA” emanate dalla Regione Lombardia nel maggio 2014
o nota del Ministero della Salute n.10140 del 17/03/2017 “Controllo ufficiale presso gli stabilimenti iscritti nella lista degli impianti italiani autorizzati all’esportazione di prodotti alimentari di competenza USDA-FSIS in USA – Rev. 1”
o nota del Ministero della Salute n.35655 del 16/09/2015 “ Listeria monocytogenes e Salmonella spp. nei prodotti a base di carne suina destinati all’export negli USA - criteri e modalità di gestione dell’autocontrollo aziendale e modalità di verifica dell’Autorità Competente”
Per il rilascio del verbale di sopralluogo è previsto il pagamento di una tariffa (come indicato nella DGR 31 ottobre 2014 - n. X/2567) calcolata sul tempo necessario per i vari sopralluoghi ispettivi (50,00 euro/ora) più un rimborso spese di 5,00 euro per ciascun sopralluogo
• prima di iniziare le esportazioni, attendere l’iscrizione dello stabilimento nella lista relativa al Paese terzo di destinazione pubblicata sul sito del Ministero della Salute http://www.salute.gov.it/portale/temi/trasferimento_EXPORT.jsp o su quello dell’Autorità sanitaria del Paese di destinazione come nel caso di
o Federazione russa http://fsvps.ru/fsvps/importExport/italy/index.html?_language=en,
o Repubblica popolare cinese http://www.cnca.gov.cn/ywzl/gjgnhz/jkzl/ (inserendo in “Trova nella pagina” l’ideogramma 意大利 per visualizzare gli elenchi degli stabilimenti italiani)
o Messico http://sistemas.senasica.gob.mx/PlantaAcreditada/
o Brasile http://sigsif.agricultura.gov.br/sigsif_cons/%21ap_exportador_hab_pais_rep_net
o Colombia https://www.invima.gov.co/acceso-a-mercados
o Cile http://www.sag.cl/ambitos-de-accion/habilitacion-de-establecimientos/1714/registros
• procedere, per i Paesi che lo richiedono, alla preventiva registrazione presso i siti web delle Autorità sanitarie dei Paesi di destinazione
o Repubblica popolare cinese: http://www.aqsiq.net/
o Stati Uniti d’America (per prodotti diversi da carne e prodotti a base di carne): nota Ministero della Salute n. 39707 del 28/11/2012 e sito del F.D.A. http://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/FoodFacilityRegistration/default.htm
o Australia https://bicon.agriculture.gov.au/BiconWeb4.0/UserServices/LogOn?returnUrl=~/Permits/ManagePermits/
E’ importante precisare che numerosi Paesi terzi richiedono che non solo lo stabilimento esportatore ma anche tutti gli stabilimenti della “filiera” siano iscritti nella lista degli stabilimenti autorizzati. Di conseguenza gli stabilimenti che esportano verso questi Paesi terzi devono garantire che le materie prime utilizzate per la produzione degli alimenti destinati all’esportazione provengano da impianti a loro volta iscritti nelle liste del Ministero (o , nel caso della Federazione russa, in quelle di questo Paese).
Per verificare l’effettiva iscrizione degli stabilimenti fornitori nelle liste si deve sempre fare riferimento al sito del Ministero della Salute http://www.salute.gov.it/portale/temi/trasferimento_EXPORT.jsp, a quello dei singoli Paesi Terzi.
E’ previsto il pagamento di una tariffa a mezzo bancomat presso gli uffici periferici del Servizio, tramite pagamento a mezzo cc/postale o tramite bonifico bancario la cui evidenza di avvenuto pagamento dovrà essere presentata contestualmente alla domanda.
TARIFFARIO DELL'ATS DELLA BRIANZA
PagoPA
Verbale di sopralluogo redatto dal competente Servizio del Dipartimento una volta eseguito il sopralluogo