Le tariffe di cui al decreto legislativo 194/08 sostituiscono qualsiasi altra tariffa prevista per i controlli sanitari di cui sopra e sono a carico degli operatori dei settori interessati dai controlli stessi.
Il decreto prevede due tipologie di tariffe:
1. tariffe determinate in base ai quantitativi di alimenti di origine animale prodotti o immessi sul mercato:
o Sezione 1: impianti di macellazione
o Sezione 2: laboratori di sezionamento carni
o Sezione 3: centri di lavorazione della selvaggina cacciata
o Sezione 4: stabilimenti che ricevono latte crudo per la successiva lavorazione
o Sezione 5: produzione e immissione in commercio dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura
2. tariffe determinate in modo forfettario in base alla tipologia di stabilimento e alle quantità prodotte o commercializzate annualmente (Sezione 6).
Per la prima tipologia di tariffa, l’importo da versare iene determinato mensilmente dall’ATS in base ai quantitativi prodotti o commercializzati e fatturato direttamente al’operatore che deve provvedere al pagamento.
Il pagamento della tariffa forfettaria è effettuato annualmente dagli operatori interessati entro il 31 gennaio dell’ anno di riferimento.
Sono soggetti al pagamento della tariffa forfettaria gli operatori che svolgono, con prevalente attività all'ingrosso, almeno una delle tipologie di attività indicate nella sezione 6 dell’allegato A del decreto. (vedi tabella)
Per attività prevalente all’ingrosso si intende una produzione e/o commercializzazione all’ingrosso superiore al 50% del fatturato annuo.
Sono esclusi dal campo di applicazione del decreto, e pertanto non sono obbligati al pagamento della tariffa forfettaria annua:
• gli Operatori del Settore Alimentare soggetti a controlli sanitari ufficiali ai sensi del Reg. (CE) 882/04 che svolgono attività non ricomprese nelle tipologie di stabilimenti di cui alla sezione 6 dell’allegato A del decreto (ad esempio gli operatori che effettuano attività ricomprese nella “produzione primaria”)
• le imprese alimentari con produzione e/o commercializzazione al dettaglio, ovvero destinata direttamente al consumatore finale, superiore al 50% del fatturato annuo
• gli imprenditori agricoli per l’esercizio delle attività di cui all’art. 2135 del codice civile qualora, per le attività di cui all'allegato A sezione 6, non superino i quantitativi indicati per la fascia produttiva annua A e B (art. 1 comma 3-bis D.Lgs. 194/08)
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Il responsabile della gestione del procedimento è individuato nel Responsabile di SC IAOA
31 gennaio di ciascun anno per procedere al pagamento dei contributi come sopra indicati relativi alla Sezione VI, singole scadenze di ciascuna fattura per le imprese di cui alle sezioni I-V.
Ciascun procedimento che individua l’importo di ogni singolo pagamento si apre con l’invio dell’autocertificazione e si conclude entro 90 giorni con l’invio della relativa fattura di pagamento.
Per l’individuazione della tariffa da versare nonché per l’attestazione dell’esclusione dal campo di applicazione del Decreto (e quindi dall’obbligo del versamento della tariffa) annualmente viene inviata ad ogni operatore un modello di autocertificazione che, una volta compilato e sottoscritto, deve essere trasmesso all’ATS con raccomandata A/R o a mano o tramite posta certificata unitamente all’attestato di avvenuto pagamento qualora dovuto.
Il modello è altresì scaricabile, in formato pdf editabile, al seguente link.
E' importante ricordare che il pagamento entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento delle tariffe previste alla sezione 6 del D.Lgs. 194/08 è un obbligo di legge per tutte le imprese alimentari che sono soggette all'applicazione del decreto, a prescindere dal ricevimento o meno del modulo di autodichiarazione inviato dall’ATS.
Pertanto, gli Operatori che svolgono un’attività ricompresa nelle tipologie di cui alla sezione 6 che non ricevessero la richiesta di pagamento in tempo utile per rispettare la scadenza di legge, dovranno provvedere comunque al pagamento dell'importo entro il 31 gennaio eventualmente contattando il Dipartimento Veterinario dell’ATS per i necessari chiarimenti.
In caso di mancato o incompleto pagamento della tariffa da parte degli OSA nei tempi previsti dalla normativa si applicano le procedure per la riscossione coattiva e la maggiorazione dell’importo del 30% oltre gli interessi maturati nella misura legale (art. 10 comma 6 D.Lgs. 194/08).
Per la prima tipologia di tariffa (Sezioni 1-5 dell’allegato A del D.lgs 194/08), l’importo da versare iene determinato mensilmente dall’ATS in base ai quantitativi prodotti o commercializzati e fatturato direttamente al’operatore che deve provvedere al pagamento
Il versamento di cui sopra e della tariffa forfettaria di cui alla sezione 6 dell’allegato A del D.Lgs. 194/08 deve essere effettuato (ogni anno entro il 31 Gennaio dell’anno di riferimento per la sezione VI, in base alle singole scadenze per le altre sezioni).
Per l’individuazione della tariffa da versare nonché per l’attestazione dell’esclusione dal campo di applicazione del Decreto (e quindi dall’obbligo del versamento della tariffa) annualmente viene inviata ad ogni operatore un modello di autocertificazione che, una volta compilato e sottoscritto, deve essere trasmesso all’ATS con raccomandata A/R o a mano o tramite posta certificata unitamente all’attestato di avvenuto pagamento qualora dovuto.
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