La detenzione degli animali d’affezione (cani e gatti), in numero superiore a 10 soggetti o comunque in numero inferiore a 10 se detenuti a scopo di lucro, è soggetta ad autorizzazione del Sindaco del Comune sede dell’attività, previo parere favorevole del Servizio veterinario dell’ASL competente per territorio.
L’autorizzazione viene rilasciata ai sensi dell’art. 116 della Legge Regionale 33/2009, previa valutazione veterinaria del possesso dei requisiti strutturali e gestionali previsti dalla normativa vigente.
Le strutture, che richiedono il rilascio dell’autorizzazione sopra indicata, sono le seguenti:
strutture pubbliche: canile sanitario, canile rifugio;
strutture private, distinte in:
struttura zoofila: struttura gestita senza finalità di lucro, da enti o associazioni di volontariato o da privati, destinata al ricovero di cani, gatti ed altri animali d’affezione, ceduti da privati, affidati temporaneamente, ceduti dal canile sanitario o dal canile rifugio;
pensione: struttura destinata al ricovero, a scopo di lucro, di cani, gatti e altri animali d’affezione di proprietà;
allevamento: struttura destinata al ricovero e riproduzione, ai fini commerciali, di cani, gatti ed altri animali d’affezione;
struttura amatoriale: struttura gestita da un’associazione di volontariato o da un privato destinata al ricovero, senza scopo di lucro, di cani, gatti ed altri animali d’affezione anche di proprietà altrui.