La finalità dell’istituto della controperizia è garantire all'operatore dei settori di cui al comma 1 dell’art. 2 del d.lgs. n. 27/2021 s.m.i (di seguito operatore), i cui prodotti siano stati sottoposti a controllo ufficiale mediante campionamento con esito sfavorevole, la possibilità di riesaminare le registrazioni relative alle attività svolte dal momento del campionamento fino all’emissione del rapporto di prova per la specifica analisi o diagnosi. Tale riesame ha lo scopo di valutare l’affidabilità del risultato e, in caso di incertezze, consentire la richiesta di una rivalutazione, attivando l’istituto della controversia documentale e, se necessario, di quella analitica.
L'operatore può presentare istanza di controperizia entro 15 giorni dalla comunicazione dell'esito sfavorevole del campione, come previsto dall’art. 7, comma 5, del D.Lgs. n. 27/2021 s.m.i.