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8.1. Tipologie di procedimento (prestazioni ai cittadini e servizi alle aziende)

Ultima data di aggiornamento o verifica del dato/ informazione : 17/04/2015

Frequenza aggiornamento Tempestivo

Tipologie di procedimento e Procedimenti ad istanza di parte

Denominazione del singolo obbligo

Descrizione contenuti dell'obbligo

Frequenza aggiornamento

Declinazione della sottosezione per ASL MB

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8.2.2. Tipologie e Singoli procedimenti di prestazioni ai cittadini e servizi alle aziende

n questa sezione potete consultare l'elenco delle prestazioni erogate dall' ASL di Monza e Brianza ai cittadini ed alle Imprese, Aziende e Attività

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PRINCIPALI PRESTAZIONI AI CITTADINI

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PRINCIPALI SERVIZI ALLE IMPRESE - AZIENDE

8.2. Indennizzi alle imprese per ritardo della Pubblica Amministrazione

Ultima data di aggiornamento o verifica del dato/ informazione : 25/02/2015

Frequenza aggiornamento Tempestivo

Descrizione contenuti dell'obbligo

Ritardo della Pubblica Amministrazione:

 Direttiva con le linee guida per l’indennizzo alle imprese da ritardo.

SINTESI DELLE LINEE GUIDA (vedi link sottostante)

1.      Oggetto

Le imprese possono ottenere un indennizzo nel caso in cui la Pubblica Amministrazione ritardi nella conclusione dei procedimenti relativi all’avvio e all’esercizio della loro attività. Si tratta di una delle novità introdotte dal decreto-legge del 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; che ha dato la possibilità alle imprese di chiedere un indennizzo pari a 30 euro per ogni giorno di ritardo dell’Amministrazione nella conclusione di un procedimento amministrativo che le riguarda. È una misura in fase di applicazione sperimentale volta a tutelare gli imprenditori contro i danni derivanti dal mero ritardo burocratico della P.A., indipendentemente dal dolo o dalla colpa di quest’ultima nel disbrigo delle pratiche amministrative. La direttiva chiarisce che l’obbligo di versare l’indennizzo da ritardo riguarda le amministrazioni che producono certificazioni autorizzazioni.

2.      Termini e scadenze

Il requisito per ottenere il pagamento sarà, oltre alla presentazione di apposita regolare istanza, il superamento dei termini previsti per la chiusura del procedimento amministrativo (30-90 giorni). Nel caso in cui tali termini non siano previsti, si considera il termine perentorio di 30 giorniPer procedure particolari possono essere fissati termini di chiusura anche superiori ai 90 giorni, ma mai oltre il limite massimo di 180 giorni.

3.      Condizioni

L’indennizzo deve essere riconosciuto in tutte le ipotesi di ritardo burocratico, anche qualora esso sia dipeso da caso fortuito o forza maggiore o da fattori scusabili dell’ufficio amministrativo. Laddove il ritardo sia dovuto a comportamenti dolosi o colposi della P.A., l’impresa potrà presentare ricorso al giudice amministrativo e ottenere un indennizzo proporzionale al danno effettivamente subito che può anche superiore ai duemila euro che costituiscono il tetto massimo nell’ipotesi di indennizzo da mero ritardo. L’impresa potrà ricorrere alla via giudiziale anche quando, nonostante abbia fatto regolare richiesta, l’Amministrazione non abbia fissato nuovi termini o, decorsi questi ultimi, non abbia erogato l’indennizzo spettante.

4.      Procedimento per ottenere l’indennizzo

L’imprenditore che è in attesa della chiusura di un procedimento amministrativo (relativo per esempio al rilascio di una certificazione) deve:

-          entro venti giorni dalla scadenza del termine entro il quale la P.A. avrebbe dovuto provvedere, rivolgersi al dirigentedell’amministrazione titolare di potere sostitutivo per concordare un nuovo termine (pari alla metà del vecchio).

Se la P.A. non provvede neppure entro il termine concordato, l’impresa matura il diritto all’indennizzo da ritardo che consiste in 30,00 euro per ogni giorno di ritardo fino a un massimo di 2.000,00 euro, da versare in via forfettaria e automatica.

L’erogazione dell’indennizzo è subordinata alla presentazione di un’apposita istanza reperibile sul sito dell’Amministrazione.

Ricevuta l’istanza, il funzionario competente verifica che:

-          sia effettivamente decorso il termine per la chiusura del procedimento (in genere, 30 giorni dalla data di avvenuto protocollo);

-          l’istanza sia completa in ogni sua parte e corrisponda al fac simile messo a disposizione dall’amministrazione stessa sul proprio sito.

La P.A. ha l’obbligo di rispondere all’istanza, anche in modo sfavorevole, entro 30 giorni (ad eccezione che siano stati previsti termini diversi).

Se l’Amministrazione non risponde entro tale termine, è possibile l’indennizzo a favore dell’imprenditore istante.

Qualora siano necessarie informazioni o certificazioni che l’ufficio non può procurarsi autonomamente, il termine di risposta può essere sospeso con provvedimento espresso e comunicato all’imprenditore. I 30 giorni per provvedere sono quelli di calendario, cioè si calcolano anche le festività ed i periodi estivi. Se la P.A. non emana il provvedimento e non risponde all’istanza nei termini o non liquida l’indennizzo maturato, l’impresa potrà rivolgersi al TAR con apposito ricorso. Se il ricorso sarà giudicato infondato o inammissibile, l’imprenditore sarà condannato a pagare da due a quattro volte l’importo del contributo unificato.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA - DIRETTIVA 9 gennaio 2014 

Linee guida per l'applicazione «dell'indennizzo da ritardo nella conclusione dei procedimenti ad istanza di parte (formato PDF)

Modello: Istanza per l’indennizzo da ritardo (formato DOC) (formato ODT)