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Accesso Civico

Fonte del dato e responsabile della pubblicazione e aggiornamento:  Responsabile della  Prevenzione Corruzione e Trasparenza
Frequenza di aggiornamento: tempestivo

Ultima data di aggiornamento o verifica del dato/informazione: Ultimo aggiornamento: 05/03/2024

Sono disponibili due tipologie di accesso civico:

  1. accesso civico semplice
  2. accesso civico generalizzato o universale.

 

1) L’accesso civico così detto “semplice” è il diritto di chiunque di richiedere alle pubbliche amministrazioni i documenti, le informazioni o i dati che le stesse abbiano omesso di pubblicare pur essendovi obbligate in conformità alle vigenti disposizioni normative.

L’accesso civico SEMPLICE, quindi, è circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione.

La richiesta di accesso civico obbligatorio non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al Responsabile della Prevenzione Corruzione e Trasparenza. 

L'istanza può essere trasmessa per via telematica con e-mail. In caso di accoglimento, l’amministrazione entro 30 giorni procede all’inserimento sul sito dei dati, delle informazioni o dei documenti richiesti e comunica al richiedente l’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto nell’istanza presentata.  Nei casi di ritardo o mancata risposta, l’istante può ricorrere al titolare del potere sostitutivo che, verificata la sussistenza .

dell’obbligo di pubblicazione, provvede entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta. 

 

 

2) L’accesso civico così detto “generalizzato” o “universale” è la possibilità per chiunque di accedere ai dati, ai documenti ed alle informazioni prodotti e detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione. nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'art. 5 bis d.lgs. n. 33/2013

Tale tipologia di accesso civico è stata prevista con la finalità di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico (art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013)

L’accesso civico generalizzato è, quindi, esercitabile relativamente ai dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali già sussiste uno specifico obbligo di pubblicazione.

La richiesta di accesso civico generalizzato non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata ed è gratuita.  L'istanza può essere trasmessa per via telematica. 

L’Ufficio relazioni con il pubblico (URP) raccoglie ed organizza tutte le domande di accesso generalizzato che pervengono all’ATS, le assegna ai singoli Uffici che detengono i dati e le informazioni per l’istruttoria e trasmette le risposte ai richiedenti.

In caso di accoglimento, l'amministrazione provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti.

ATTENZIONE: L'accesso civico generalizzato o universale è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a:

a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico; 
b) la sicurezza nazionale; 
c) la difesa e le questioni militari; 
d) le relazioni internazionali; 
e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato; 
f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento; 
g) il regolare svolgimento di attività ispettive.

L'accesso civico generalizzato o universale è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:

a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia; 
b) la libertà e la segretezza della corrispondenza; 
c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

Descrizione contenuti dell'obbligo

Declinazione della sottosezione

23.2.1 Accesso civico "semplice" concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria

Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 / Art. 2, c. 9-bis, l. 241/90

Nome del Responsabile della  trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonchè modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale

 

23.2.2 nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale

Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 / Art. 2, c. 9-bis, l. 241/90

 

 

Nominativo referente accesso civico semplice

modalità per l'esercizio accesso civico semplice

Celestina Rusconi
 
Tel. 0341/482230 
 
Indirizzo posta elettronica:

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Invio di: una e-mail all'indirizzo di posta elettronica:

 

Si richiede di evidenziare nella domanda:

ACCESSO CIVICO SEMPLICE:
1) oggetto della richiesta;

2) nominativi delle persone della ATS già contattate;

3) Nome e Cognome;

4) n. di telefono;

5) e-mail

Nominativo titolare del potere sostitutivo

modalità per l'esercizio del potere sostitutivo per l'accesso civico semplice

Direttore Dipartimento Amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali

Raffaella Borra

che, in quanto titolare del potere sostitutivo, provvederà affinché le strutture competenti rispondano entro i successivi quindici giorni

0341/482516

Indirizzo posta elettronica:

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Invio di una e-mail all'indirizzo di posta elettronica.

Si richiede di evidenziare:

1) oggetto della richiesta;

2) nominativi delle persone della ATS già contattate con indicazione della richiesta;

3) Tempi di attesa per la mancata risposta alla precedente richiesta;

4) Nome e Cognome;

5) n. di telefono;

6) e-mail

23.2.3 Accesso civico "generalizzato" o universale concernente dati e documenti ulteriori NON soggetti a pubblicazione obbligatoria ma richiedibili

Art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.2.4 Nomi Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico generalizzato, nonchè modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale

Nominativo referente accesso civico generalizzato  modalità per l'esercizio accesso civico generalizzato

URP /Innovazione e Comunicazione

0341/482502-482290

 Email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 

Invio di: una e-mail all'indirizzo di posta elettronica:

Email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

PEC: Posta Certificata: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Ufficio URP / Innovazione e Comunicazione tel. 0341/482502-482290

 

Si richiede di evidenziare nella domanda:

OGGETTO: ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO:

a) Dati anagrafici del richiedente
- Nome
- Cognome
- Luogo di nascita
- Data di nascita


b) Residenza del richiedente
- Indirizzo
- CAP
- Comune
- Provincia o Stato estero


c) Informazioni di contatto (recapiti del richiedente)
- Indirizzo di posta elettronica (certificata o non certificata)
- Domicilio (se diverso da residenza)

d) Oggetto della richiesta

Per una migliore identificazione dei dati o documenti ai quali si chiede di accedere, si chiede di indicare, oltre all’oggetto del dato o documento richiesto, anche, se noti, gli estremi del documento o la fonte del dato, una descrizione del loro contenuto e l’ufficio competente.

Le strutture della ATS sono visionabili alla pagina: Articolazione degli uffici

I processi gestiti della ATS sono visionabili alle pagine:

servizi per le imprese

servizi per i cittadini

e) Modalità di risposta e trasmissione dei dati o documenti

Si chiede di privilegiare la via telematica per tutte le comunicazioni e di fornire il consenso sulle modalità di trasmissione:
- all’indirizzo di posta elettronica fornito nelle informazioni di contatto (opzione preferibile);
- con servizio postale all’indirizzo fornito nelle informazioni di contatto;
- personalmente presso gli uffici presso gli uffici

f) Finalità della richiesta (informazione facoltativa)

il richiedente non è tenuto a indicare i motivi della domanda

L'ATS chiede al richiedente di precisare le finalità della domanda,  e questa informazione è facoltativa ed utilizzata a fini statistici, e/o per precisare ulteriormente l’oggetto della richiesta e/o per adottare una decisione che tenga conto della natura dell’interesse conoscitivo del richiedente.
L’indicazione delle finalità della richiesta non è obbligatoria.
Si prevedono le seguenti opzioni:
- A titolo personale
- Per attività di ricerca o studio
- Per finalità giornalistiche
- Per conto di un’organizzazione non governativa
- Per conto di un'associazione di categoria
- Per finalità commerciali

 

 modalità per l'esercizio del potere sostitutivo per l'accesso
civico generalizzato

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI RIESAME

Celestina Rusconi
 
Tel. 0341/482230
 
Indirizzo posta elettronica:

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Nel caso di rifiuto totale o parziale della richiesta di accesso generalizzato, l'ATS agevola l’esercizio del diritto di chiedere il riesame della decisione, previsto dall’art. 5, c. 7, d.lgs.  n. 33/2013.

A tal fine, l'ATS chiede seguenti le informazioni necessarie per presentare la richiesta di riesame, oltre che per utilizzare i rimedi giurisdizionali previsti dal medesimo art. 5, c. 7.

- dati anagrafici, residenza e contatti del richiedente
- gli estremi della decisione amministrativa oggetto della domanda di riesame;
- il numero di protocollo della domanda originaria;

Si richiede di evidenziare:

1) oggetto della richiesta;

2) nominativi delle persone della ATS già contattate con indicazione della richiesta;

3) Tempi di attesa per la mancata risposta alla precedente richiesta;

4) Nome e Cognome;

5) n. di telefono;

6) e-mail

Inviando una e-mail all'indirizzo di posta elettronica al Responsabile della Prevenzione Corruzione e Trasparenza Indirizzo posta elettronica:

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Il responsabile della Prevenzione Corruzione e Trasparenza  decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni dall’istanza di riesame. Il termine è sospeso qualora il RPCT senta il Garante per la protezione dei dati personali se l’accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all’art. 5 bis co. 2 lett. a) (relativi alla protezione dei dati personali).

sito web TAR Regione Lombardia

https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/come-proporre-un-ricorso-o-difendersi-in-giudizio-personalmente

Avverso la decisione dell'Ente, anche in sede di riesame, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale

SEDE E CONTATTI

indirizzo: Via Fabio Filzi, 22 – 20124 – Milano
telefono: 02.67.48.24.65/67
fax: 02.67.48.24.87
e-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Posta Elettronica Certificata : Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

sito web

http://www.difensoreregionale.lombardia.it/

orario ricevimento del Punto Informazioni:

dal lunedì al giovedì dalle 9.30 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 16.30
venerdì dalle 9.30 alle 12.00

Il richiedente può anche presentare ricorso al difensore civico regionale.  Se il difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, ne informa il richiedente e lo comunica all'Ente. Se questo non conferma il diniego o il differimento entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico, l'accesso è consentito.

Anche contro la decisione del difensore civico regionale il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale.

Nei casi di accoglimento della richiesta di accesso, il controinteressato può a sua volta presentare richiesta di riesame all'Ente  e presentare ricorso al difensore civico regionale

 

 

23.2.5 Linee guida Anac FOIA (del. 1309/2016)

Elenco delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzato) con indicazione dell’oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione

a cura del Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza e della SC Affari Generali e Legali

2023 secondo semestre accesso agli atti ex Legge 241/1990 + accesso civico generalizzato

2023 secondo trimestre accesso agli atti ex Legge 241/1990 + accesso civico generalizzato 

2023 primo trimestre accesso agli atti ex Legge 241/1990 + accesso civico generalizzato

2022 dal mese di aprile al mese di dicembre accesso agli atti - ex Legge 241/1990 + accesso civico generalizzato

2022 primo trimestre registro accesso agli atti - ex Legge 241/1990

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2021 secondo sem registro accesso agli atti - ex Legge 241/1990

2021 primo sem registro accesso agli atti - ex Legge 241/1990

2021 REGISTRO accesso civico e generalizzato(nel 2021 nessuna richiesta pertinente alla ATS)

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2020 REGISTRO accesso civico e generalizzato (nel 2020 nessuna richiesta pertinente alla ATS)

2020 registro accesso agli atti - ex Legge 241/1990

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2019 REGISTRO accesso civico e generalizzato (nel 2019 nessuna richiesta pertinente alla ATS)

2019 registro accesso agli atti - ex Legge 241/1990

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2018 REGISTRO accesso civico e generalizzato

2018 registro accesso agli atti - accesso atti ex Legge 241/1990 

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Link alla pagina del regolamento degli accessi agli atti con modulistica e tariffario