L’art. 19 del Reg. Ce 178/2002 stabilisce che “se un operatore del settore alimentare (OSA) ritiene o ha motivo di ritenere che un alimento da lui importato, prodotto, trasformato, lavorato o distribuito non sia conforme ai requisiti di sicurezza degli alimenti, e l'alimento non si trova più sotto il controllo immediato di tale operatore del settore alimentare, esso deve avviare immediatamente procedure per ritirarlo e informarne le autorità competenti.”
Tale obbligo si estende anche agli operatori economici, di cui all’ art. 2 del Reg Ce 1935/2004, responsabili della sicurezza di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti.
Questo articolo sancisce dunque anche l’obbligo di notifica di ritiro/richiamo all’ Autorità competente, ovvero ATS competente per il territorio.
Inoltre l’art. 19 del Reg. Ce 178/2002 riporta che” se il prodotto può essere arrivato al consumatore, l'operatore informa i consumatori, in maniera efficace e accurata, del motivo del ritiro e, se necessario, richiama i prodotti già forniti ai consumatori quando altre misure siano insufficienti a conseguire un livello elevato di tutela della salute.”
Per adempiere a tale obbligo il Ministero della Salute ha predisposto un ‘apposita sezione per la pubblicazione dei richiami per informare i consumatori e l’OSA/OE che mette in atto il richiamo deve inviare immediatamente all’ ATS di competenza il modulo di richiamo previsto dalla nota dalla nota del Ministero della Salute n.0047556 del 15/12/2016
Altre informazioni utili
E’ utile sottolineare che quando l’OSA ritira dalla filiera un alimento che non rispetta i requisiti di sicurezza, ma che è sotto il suo immediato controllo, decade l’obbligo di notifica all’Autorità competente, come chiarito dal Decreto della Direzione Generale della Sanità n.5851 del 20/04/2005.
Il responsabile della gestione del procedimento è individuato nel Responsabile della Struttura Semplice competente.
La SC Igiene Alimenti e Nutrizione dichiara che il tempo di evasione della pratica da parte dei propri operatori è di 30 (trenta) giorni a partire dal giorno in cui la richiesta di autorizzazione viene protocollata dall’ATS Brianza.
N.B.: l’eventuale richiesta, da parte del Servizio, di documentazione integrativa interrompe tali termini
La comunicazione all’Autorità competente può avvenire mediante nota scritta ai seguenti indirizzi mail:
- Dati dell’OSA (ragione sociale, P.IVA/C.F, sede operativa e sede legale, Legale rappresentante/delegato)
- L’esito delle verifiche che hanno portato a ritenere l’alimento a rischio (la definizione di alimento a rischio è data all’ art. 14 del Reg. Ce 178/2002) - Nota ministeriale del 31 maggio 2016.
- L’eventuale nome e l’indirizzo del fornitore con l’indicazione del prodotto fornito (lotto, quantità, TMC o data scadenza, identificativi DDT e data consegna);
- L’eventuale elenco dei clienti corredato dalle informazioni previste (link documenti utili elenco clienti) dal Decreto della Direzione Generale della Sanità n.5851 del 20/04/2005 e dalla Circolare 4/SAN/2010, ovvero:
- Ragione sociale della ditta destinataria,
- Indirizzo completo di Comune e Provincia e della sede commerciale della ditta destinataria (telefono, /fax, e- mail),
- Numero di lotto del prodotto non conforme e scadenza o TMC,
- Quantitativo totale venduto e tipologia e numero delle confezioni,
- Data di consegna e identificativi DDT.
L’attività conseguente alla presentazione di istanza, prevede il versamento dei diritti sanitari, in base al tariffario aziendale in vigore
Il pagamento va effettuato utilizzando la piattaforma “PagoPA” Linkare al sito internte https://pagamentinlombardia.servizirl.it/pa/home.html. Selezionare l’Ente ATS Brianza e successivamente Altre tipologie di pagamento – Diritti sanitari da prestazioni IPA e compilare i campi che vengono proposti. La copia della quietanza di pagamento rilasciata da PagoPa all'indirizzo di posta ordinaria indicato dall'utente all'atto del pagamento, dovrà essere allegata all'istanza.