L’applicazione del Regolamento (CE) 183/2005 sul territorio nazionale ha comportato una revisione completa della normativa esistente e in particolar modo quella riferita al sistema di autorizzazione degli operatori del settore mangimi. In relazione a questo l’art.33 prevede l’abrogazione della direttiva 95/69/CE, recepita col D.Lvo 123/99 e della direttiva 98/51/CE una delle tre direttive recepite col D.P.R.433/2001.
Il Regolamento (CE) 183/2005 prevede che le attività del settore dei mangimi debbano essere o registrate o riconosciute,
Il regolamento, stabilisce i requisiti per l’igiene dei mangimi, a partire dalla produzione primaria fino alla somministrazione agli animali, con lo scopo di assicurare un elevato livello di protezione della salute degli animali e dei consumatori
Il Regolamento (CE) 183/2005 si applica:
• alle attività degli operatori del settore dei mangimi in tutte le fasi, a partire dalla produzione primaria dei mangimi, fino a e compresa l’immissione dei mangimi sul mercato;
• alla somministrazione di mangimi ad animali destinati alla produzione di alimenti;
• alle importazioni e alle esportazioni di mangimi da e verso paesi terzi”.
Si fa presente che per produzione primaria di mangimi si deve intendere la produzione di prodotti agricoli, compresi in particolare la coltivazione, il raccolto, lo stoccaggio, da cui derivano esclusivamente prodotti che, dopo la raccolta, non vengono sottoposti ad altre operazioni, ad eccezione di un trattamento fisico semplice, quale ad esempio pulitura, imballaggio, stoccaggio, essiccamento naturale e non artificiale con agenti fisici o chimici.
Si precisa inoltre che le attività di trasporto, stoccaggio e manipolazione dei prodotti primari tra gli agricoltori e un altro stabilimento sono considerate come attività associate alla produzione primaria di mangimi e quindi sono soggette ai requisiti dell’allegato I del Reg 183/2005.
Dal momento in cui tali prodotti sono consegnati ad un altro stabilimento per essere manipolati e lavorati non possono più essere considerati prodotti primari e quindi tali stabilimenti devono rispettare i requisiti dell’allegato II del Reg 183/2005.
L’attività di miscelazione dei mangimi per il fabbisogno esclusivo dell’azienda, senza utilizzare additivi o premiscele di additivi, ad eccezione degli additivi per insilaggio, rientra nel disposto dell’art. 5, comma 1 e quindi è da considerare facente parte delle attività connesse alla produzione primaria; se però la miscelazione è effettuata con miscelatori mobili per conto terzi, tale operazione non può essere associata alla produzione primaria e quindi è necessario che tali operatori rispettino i requisiti di cui all’allegato II.
Il Regolamento (CE) 183/2005 non si applica:
• alla produzione domestica privata di mangimi per gli animali destinati alla produzione di alimenti per il consumo domestico privato e per gli animali non allevati per la produzione di alimenti;
• alla somministrazione di mangimi ad animali destinati alla produzione di alimenti per consumo domestico privato o per e attività di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), del regolamento(CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari;
• alla somministrazione di mangimi agli animali non allevati per la produzione di alimenti;
• alla fornitura diretta di piccole quantità della produzione primaria di mangimi, a livello locale, dal produttore ad aziende agricole locali per il consumo in loco;
• alla vendita al dettaglio di mangimi per animali da compagnia”.
E’opportuno considerare che per fornitura di piccole quantità di prodotti primari si deve intendere la cessione diretta, su richiesta del consumatore finale di prodotti primari ottenuti nell’azienda stessa; il livello locale deve essere identificato nel territorio della Provincia in cui insiste l’azienda e nel territorio delle Province confinanti.
Pertanto è inteso che tali attività sono escluse dall’obbligo della registrazione e/o del riconoscimento.
Sono soggetti a RICONOSCIMENTO ai sensi del Regolamento (CE) 183/2005 art 10, gli impianti che svolgono le seguenti tipologie di attività secondo la nomenclatura prevista a livello comunitario:
• commercializzazione di additivi di mangimi cui si applica il regolamento (CE) n. 1831/2003 o prodotti cui si applica la direttiva 82/471/CE e di cui al capo 1 dell’allegato IV del regolamento CE 183/2005;
• fabbricazione e/o commercializzazione di premiscele preparate utilizzando additivi di mangimi di cui al capo 2 dell’allegato IV del regolamento CE 183/2005;
• fabbricazione ai fini della commercializzazione o produzione per il fabbisogno esclusivo della propria azienda di mangimi composti utilizzando additivi di mangimi o premiscele contenenti additivi di mangimi di cui al capo 3 dell’allegato IV del regolamento CE 183/2005;
• trasformazione di oli vegetali greggi (ad eccezione di quelli che rientrano nel campo di applicazione del regolamento CE 852/2004)
• trattamento oleochimico di acidi grassi;
• produzione di biodiesel;
• miscelazione di grassi.
• Si precisa che l’istanza di riconoscimento ai sensi dell’articolo 10 , lettera a) fabbricazione di additivi di mangimi cui si applica il Regolamento (CE) 1831/2003 o di prodotti cui si applica la direttiva 82/471/CE e di cui al capo 1 dell’allegato IV del Regolamento (CE) 183/2005 deve essere inviata al Ministero della Salute
MODALITA’ D’ ACCESSO – REGISTRAZIONE nel settore dei mangimi
Gli operatori che intendono presentare la domanda di registrazione devono inviare S.C.I.A in modalità telematica al S.U.A.P territorialmente competente.
Il S.UA.P., trasmette in modalità telematica l’istanza all’ A.T.S., Dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale, quale autorità competente.
• L’A.T.S. verifica la correttezza e la completezza dell’istanza e dei relativi allegati
• L’A.T.S. nel caso di verifica favorevole, registra l’operatore del settore dei mangimi e trasmette la comunicazione di avvenuta registrazione all’operatore tramite il S.U.A.P.
• L’ operatore inizia l’attività nel momento in cui acquisisce la ricevuta di avvenuta presentazione della S.C.I.A presso il S.U.A.P
Analoga procedura deve essere seguita per:
• aggiornamento del riconoscimento/registrazione nel caso in cui un’impresa già in possesso di riconoscimento intenda iniziare presso lo stesso stabilimento una nuova attività non ricompresa tra quelle già autorizzate
• modifiche strutturali o impiantistiche nel caso in cui un’impresa già in possesso di riconoscimento intenda apportare allo stabilimento delle modifiche senza iniziare una attività non ricompresa tra quelle già autorizzate
• voltura del riconoscimento per cambio di ragione sociale dell’impresa nel caso in cui la titolarità dell’impresa a cui è intestato il riconoscimento venga cambiata per modifiche alla ragione sociale, cambio di proprietà, ecc.
• comunicazione di sospensione o cessazione dell’attività nel caso in cui l’impresa decida per propri motivi di sospendere temporaneamente o cessare definitivamente l’attività per la quale è stato rilasciato il riconoscimento.
SC Igiene allevamenti e produzioni zootecniche
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile della gestione del procedimento è individuato nel Responsabile di SC IAPZ
Il termine è fissato 30 giorni dall’invio della domanda, fatto salvo carenze o non conformità sia delle documentazioni inoltrate dal richiedente sia dei requisiti relativi all’impianto o all’attività che interrompono i termini per la conclusione del procedimento.
Per ottenere il riconoscimento è necessario presentare domanda al Dipartimento Veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale dell’ATS della Brianza al Servizio igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche (SIAPZ) .
La delibera regionale 29 dicembre 2016, n. 6077 dispone che le istanze e comunicazioni di cui al Reg. 183/2005 siano trasmesse in modalità telematica al SUAP del territorio, il quale provvede all’inoltro all’ATS quale ente competente per i procedimenti in oggetto.
Pertanto a partire dal 1° luglio 2017 le domande non possono più essere presentate direttamente in formato cartaceo al Servizio competente ma devono essere presentata on-line al SUAP competente mediante il portale “Impresainungiorno”.
L’utente, imprenditore o soggetto da lui delegato, accede al portale attraverso il link www.impresainungiorno.gov.it dove, previa registrazione, è possibile inserire la domanda, sottoscrivere le varie dichiarazioni in merito al rispetto delle norme in materia di emissioni in atmosfera, di smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi , di approvvigionamento di acqua potabile ed allegare altra documentazione prevista in formato elettronico, in particolare:
• Gli operatori del settore dei mangimi (OSM) che intendono presentare la domanda di riconoscimento devono inviarla in modalità al S.U.A.P. territorialmente competente, contestualmente alla S.C.I.A.
• Si precisa, infatti, che il provvedimento di riconoscimento costituisce un prerequisito allo svolgimento dell’attività; pertanto è necessario presentare una S.C.I.A. “condizionata” (art. 19-bis, co. 3, L. 241/1990) al rilascio del provvedimento di riconoscimento.
• Il S.U.A.P., dopo una verifica formale, trasmette immediatamente (di norma entro 5 giorni) e in modalità telematica l’istanza all’A.T.S., Dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale, quale autorità competente.
• Ogni richiesta, comunicazione e scambio documentale tra l’operatore e l’A.T.S. deve passare attraverso il S.U.A.P.
• L’A.T.S. verifica la correttezza e la completezza dell’istanza e dei relativi allegati e, nel caso in cui riscontri una carenza documentale, richiede all'interessato tramite il S.U.A.P. la documentazione integrativa.
• L’A.T.S., se previsto, esegue il sopralluogo per la verifica dei requisiti adottando, in caso di esito favorevole il provvedimento di riconoscimento condizionato o definitivo.
• Nel caso di rilascio del provvedimento di riconoscimento condizionato, lo stabilimento può iniziare a operare nel rispetto degli eventuali vincoli riportati nello stesso provvedimento.
• Entro 3 mesi dalla concessione del riconoscimento condizionato l’A.T.S. effettua un secondo sopralluogo e, qualora l’esito sia favorevole rilascia il decreto di riconoscimento definitivo (che conferma il numero già attribuito), provvedendo alla notifica dell’atto al richiedente attraverso il S.U.A.P.
• Se lo stabilimento non soddisfa ancora tutti i requisiti, l’A.T.S. può prorogare il provvedimento di riconoscimento condizionato, la cui durata non può tuttavia superare un totale di 6 mesi. La proroga viene trasmessa dall’A.T.S. all’operatore attraverso il S.U.A.P.
• Se lo stabilimento dopo la proroga non soddisfa ancora i requisiti l’A.T.S. formalizza il diniego al provvedimento di riconoscimento e lo trasmette all’operatore attraverso il S.U.A.P.
MODALITA’ D’ ACCESSO – REGISTRAZIONE nel settore dei mangimi
Gli operatori che intendono presentare la domanda di registrazione devono inviare S.C.I.A in modalità telematica al S.U.A.P territorialmente competente.
Il S.UA.P., trasmette in modalità telematica l’istanza all’ A.T.S., Dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale, quale autorità competente.
• L’A.T.S. verifica la correttezza e la completezza dell’istanza e dei relativi allegati
• L’A.T.S. nel caso di verifica favorevole, registra l’operatore del settore dei mangimi e trasmette la comunicazione di avvenuta registrazione all’operatore tramite il S.U.A.P.
• L’ operatore inizia l’attività nel momento in cui acquisisce la ricevuta di avvenuta presentazione della S.C.I.A presso il S.U.A.P
Analoga procedura deve essere seguita per:
• aggiornamento del riconoscimento/registrazione nel caso in cui un’impresa già in possesso di riconoscimento intenda iniziare presso lo stesso stabilimento una nuova attività non ricompresa tra quelle già autorizzate
• modifiche strutturali o impiantistiche nel caso in cui un’impresa già in possesso di riconoscimento intenda apportare allo stabilimento delle modifiche senza iniziare una attività non ricompresa tra quelle già autorizzate
• voltura del riconoscimento per cambio di ragione sociale dell’impresa nel caso in cui la titolarità dell’impresa a cui è intestato il riconoscimento venga cambiata per modifiche alla ragione sociale, cambio di proprietà, ecc.
• comunicazione di sospensione o cessazione dell’attività nel caso in cui l’impresa decida per propri motivi di sospendere temporaneamente o cessare definitivamente l’attività per la quale è stato rilasciato il riconoscimento.
E’ previsto il pagamento di una tariffa come indicato nel Tariffario dell’ATS della Brianza la tariffa deve essere versata prima del rilascio del provvedimento di riconoscimento definitivo mediante:
pagoPA
L’esercizio del potere sostitutivo può essere richiesto qualora entro i termini di legge non sia stato adottato il provvedimento amministrativo, laddove non vige la regola del silenzio/assenso, con richiesta motivata indirizzata al Direttore del Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale.
1. certificato (autocertificazione) di iscrizione alla camera di Commercio, Industria ed Artigianato;
2. planimetria dell’impianto, vidimata dal richiedente, in scala non inferiore a 1:1000;
3. relazione tecnica, sottoscritta dal richiedente, da cui si evince il possesso dei requisiti strutturali; funzionali e procedurali dell’impianto correlati alla attività di cui si chiede il riconoscimento;
4. copia del piano aziendale di controllo della qualità;
5. dati anagrafici relativi alla persona qualificata designata quale responsabile della produzione;
6. dati anagrafici relativi alla persona qualificata designata quale responsabile del controllo di qualità;
7. n.2 marche da bollo del valore corrente al momento della presentazione dell’istanza
8. modello 6: autocertificazione ai sensi art 17 Reg. 183/2005/CE se il possesso della merce è esclusivamente giuridico.
N.B. Tutti i moduli devono essere allegati esclusivamente in formato digitale all’istanza presentata tramite il portale www.impresainungiorno.gov.it
Per la REGISTRAZIONE seguire la domanda proposta dal portale.