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Autorizzazione per il commercio all’ingrosso di medicinali veterinari

 

La  distribuzione  all'ingrosso  di  medicinali  veterinari  e' subordinata  al possesso  di  un'autorizzazione  rilasciata  dalla A.T.S. competente . Il  rilascio  delle  autorizzazioni è subordinato al possesso da parte  del richiedente, dei seguenti requisiti generali:
•    non abbia riportato condanne penali per truffa o per commercio di medicinali irregolari;
•    sia  iscritto  nel  registro delle imprese presso la Camera di commercio competente per territorio;
•    disponga  di locali, di installazioni e di attrezzature idonei e  sufficienti  a  garantire  una buona  conservazione  e  una buona distribuzione dei medicinali;
•    disponga   di  una  persona  responsabile  del  magazzino,  in possesso  del diploma di  laurea in farmacia o in chimica o in chimica e  tecnologia  farmaceutiche o in chimica industriale, che non abbia  riportato  condanne  penali  per  truffa  o  per  commercio di medicinali   irregolari.
La  responsabilità di  più  magazzini appartenenti  allo  stesso titolare può essere affidata a una stessa persona,  purché  l'attività' da questi svolta in ciascun magazzino abbia la durata minima di quattro ore giornaliere.

 

SC Igiene allevamenti e produzioni zootecniche
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile della gestione del procedimento è individuato nel Responsabile di SC IAPZ

Il termine è fissato 90 giorni dall’invio della domanda, fatto salvo carenze o non conformità  sia delle  documentazioni inoltrate  dal richiedente  sia dei requisiti  relativi all’impianto o  all’attività  che interrompono  i termini per la conclusione del procedimento.

L’operatore interessato ad ottenere l’autorizzazione alla detenzione di scorte di medicinali veterinari inoltra istanza alla ATS Servizio Igiene Allevamenti Produzioni Zootecniche (SIAPZ),utilizzando il modello ID 03237
L’istanza  deve essere presentata in originale presso le segreterie delle sedi del Servizio IAPZ .
L’istanza deve essere compilata in tutte le sue parti e  corredata dai seguenti allegati:

•    planimetria   dei  locali  scala 1/100 corredata  da  una  relazione descrittiva delle  condizioni e layout
•    autodichiarazione a norma di legge sottoscritta dalla persona responsabile del magazzino nella quale si dichiara: il possesso del titolo di studio previsto, l’ iscrizione al relativo albo professionale infine  di non avere riportato condanne penali per truffa o per commercio di medicinali irregolari   
•    dichiarazione di accettazione dell'incarico da parte della persona  responsabile del magazzino  con  la precisazione di eventuali incarichi in altri magazzini;    
•    dichiarazione  dalla  quale  risultino  le  tipologie  di medicinali  veterinari  o  di materie prime farmacologicamente attive che  si  intendono  commercializzare  secondo  le  definizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), c), e) e f) del D.Lvo 193/2006
•    copia del documento  di identità valido, del richiedente e della persona responsabile del magazzino
•    ricevuta del pagamento della somma di eu 102 se  impianto < 100 mq o  eu 204 se> 100 mq di cui al tariffario regionale cod A28
•    n° 2 marche da bollo del valore corrente

L’ATS esegue un sopralluogo al fine di verificare se l’operatore interessato possiede i requisiti strutturali,  gestionali e le attrezzature richieste  dal D.Lvo 193/2009 per il commercio all’ingrosso di medicinali veterinari

Qualora il sopralluogo dia esito favorevole,  l’ATS provvede a rilasciare al’operatore richiedente l’atto di autorizzazione .

E’ previsto il pagamento di una tariffa come indicato nel Tariffario dell’ATS della Brianza la tariffa deve essere versata prima del rilascio del provvedimento di riconoscimento definitivo mediante:
pagoPA

Avverso il provvedimento conclusivo del procedimento è ammesso, con il patrocinio di un legale incaricato, ricorso al TAR per la Regione Lombardia, entro il termine di 60 giorni dalla data di notificazione del provvedimento, ai sensi dell’art. 29 e ss. del codice del processo amministrativo (D.L.gs. n.104/2010). In alternativa è ammesso ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data ai sensi del d.P.R. n. 1199/1971.
L’esercizio del potere sostitutivo può essere richiesto qualora entro i termini di legge non sia stato adottato il provvedimento amministrativo, laddove non vige la regola del silenzio/assenso, con richiesta motivata indirizzata al Direttore del Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale.

Per questo procedimento non è possibile utilizzare la dichiarazione sostitutiva di certificazione.