Quesito | ho necessità di una vostra assistenza per dirimere una questione in relazione alle verifiche di serbatoi con P x V < 8000 bar x l. Il DM n. 329/04 prevede per i citati recipienti l'esclusione dalla verifica di messa in servizio. Gli stessi sono anche esonerati dalle verifiche periodiche di cui all'art. 71, comma 11, D.Lgs. n. 81/2008? |
Risposta | Ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. c) del DM n. 329/04, i recipienti semplici[1], aventi pressione minore o uguale a 12 bar e prodotto pressione per volume minore di 8000 bar x litro sono esclusi dalla verifica obbligatoria di primo impianto ovvero della messa in servizio di cui all’art. 4 del citato decreto la cui competenza è in capo all’INAIL competente per territorio[2]. Quanto precisato al punto precedente non esclude l’obbligo, in capo al datore di lavoro, di sottoporre gli stessi alle riqualificazioni[3] o verifiche periodiche di cui all’art. 71, comma 11, D.Lgs. n. 81/2008. Dei recipienti citati, sono esclusi dall'obbligo della verifica periodica soltanto quelli che non sono soggetti a fenomeni di corrosione interna e esterna o esterna, così come disposto dall’art. 11, comma 1, lett. a) del DM n. 329/04 di cui si riporta il contenuto: sono esclusi dall'obbligo della riqualificazione periodica “i recipienti contenenti fluidi del gruppo due, escluso il vapore d'acqua, che non sono soggetti a fenomeni di corrosione interna e esterna o esterna, purchè la pressione PS sia minore o uguale a 12 bar e il prodotto della pressione PS per il volume V non superi 12.000 bar x litro”.
[1] di cui al decreto legislativo n. 311/1991 e alla Direttiva 2014/29/UE;
[2] INAIL – Settore Ricerca, Certificazione e Verifica Dipartimento Certificazione e Conformità dei Prodotti e Impianti;
[3] Art. 10 DM n. 329/04
La seguente immagine riporta un recipiente semplice a pressione (Direttiva 2014/29/UE) caratterizzato per la presenza di corrosione (esterna) dei piedini.

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