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ID15
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Tipo Impianto

15 _ Veicoli cisterna e/o carri bombolai. 

Quesito

Veicoli cisterna e/o carri bombolai. Direttive di riferimento ed indicazioni.  

Risposta

Devono rispondere ai dettami della direttiva 2010/35/UE (che ha sostituito la direttiva 1999/36/CE) meglio nota come direttiva T-PED. Questa direttiva, ha introdotto nuove regole e precise modalità da seguire per la certificazione delle "Attrezzature a Pressione Trasportabili", attraverso il rispetto dei requisiti di cui alla Direttiva 2008/68/CE, relativa al trasporto di merci/sostanze pericolose su strada. Con la circolare del Ministero dei Trasporti "MIT 26422 DIV3/H del 13/11/2015", si è prescritto il controllo periodico dei pacchi bombola e, con il Decreto Dirigenziale 18 giugno 2015 (G.U. n. 159 dell’11.7.2015), il MIT ha dato la possibilità di riconoscere ulteriori soggetti, quali "Organismi di Controllo", per il mantenimento in servizio delle Attrezzature a Pressione Trasportabili, costruite ed approvate prima dell’entrata in vigore della direttiva T-PED.   Pertanto, la messa in servizio e la commercializzazione all'interno dell'Unione Europea delle "Attrezzature a Pressione Trasportabili" (APT), è soggetta alla Direttiva T-PED 2010/35/UE). L'iter di certificazione è in capo al Fabbricante che, attraverso un Organismo Notificato, provvede ad una “Verifica di Conformità”. Inoltre, al fine di garantire nel tempo i requisiti di sicurezza e il corretto funzionamento delle stesse, le APT devono essere sottoposte ad "Attività di Ispezione Periodica" da parte di Organismi di Controllo autorizzati dal Ministero dei Trasporti.   *Definizione di "Attrezzatura a Pressione Trasportabile", Direttiva 2010/35/UE: tutti i recipienti a pressione, i loro rubinetti e altri accessori, se presenti, di cui al punto 6.2 degli allegati della direttiva 2008/68/CE; le cisterne, i veicoli/vagoni batteria, i contenitori per gas a elementi multipli (MEGC), i loro rubinetti e altri accessori, se presenti, di cui al punto 6.8 degli allegati della direttiva 2008/68/CE, quando le attrezzature di cui alle lettere a) o b) sono utilizzate conformemente a tali allegati per il trasporto di gas della classe 2, esclusi i gas o gli oggetti con codici di classificazione contenenti le cifre 6 e 7, nonché per il trasporto delle sostanze pericolose di altre classi indicate nell′allegato I della presente direttiva. Nella definizione di Attrezzature a Pressione Trasportabili, si intendono incluse le cartucce di gas (n. ONU 2037) ed esclusi i diffusori di aerosol (n. ONU 1950), i recipienti criogenici aperti, le bombole per gas per apparecchi di respirazione, gli estintori (n. ONU 1044), le attrezzature a pressione trasportabili soggette a esenzione a norma del punto 1.1.3.2 degli allegati della direttiva 2008/68/CE e le attrezzature a pressione trasportabili soggette a esenzione dalle prescrizioni per la costruzione e il collaudo degli imballaggi secondo le disposizioni speciali di cui al punto 3.3 degli allegati della direttiva 2008/68

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