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Esenzioni per reddito e stato: le nuove modalità di rinnovo

ATTRIBUZIONE E RINNOVO DELLE ESENZIONI DA REDDITO

Codici di esenzione: E01, E03, E04, E05, E14.

Le esenzioni con codice E01, E03, E04, E05 ed E14 sono certificate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF). Tali esenzioni sono assegnate automaticamente agli aventi diritto e registrate in Anagrafe Regionale degli Assistiti, sulla base dei dati comunicati dal Ministero, che ogni anno, nel mese di marzo, predispone l'elenco dei soggetti aventi diritto, definito sulla base delle informazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate (per la verifica del limite di reddito), dall'INPS (per la verifica della titolarità dell’assegno sociale e della pensione al minimo) e dal Ministero del Lavoro (per la verifica di assenza di posizione di lavoro), come previsto dal Decreto Ministeriale 11 dicembre 2009.

Le esenzioni individuate dal MEF hanno validità di un anno, calcolato dal 1° aprile al 31 marzo successivo. Tali esenzioni vengono rinnovate automaticamente ogni anno se permangono le condizioni di diritto. Le esenzioni già registrate in anagrafe regionale vengono automaticamente rinnovate agli aventi diritto sulla base di quanto comunicato dal MEF ove non sussistano più le condizioni di diritto verrà posta automaticamente data di scadenza al 31 marzo.

L’attribuzione del diritto all’esenzione può essere verificata in ogni momento dal cittadino nei seguenti modi:

Si evidenzia che i dati trasmessi dal MEF sono relativi solo a soggetti che effettuano dichiarazioni dei redditi che permettono di ricostruire il nucleo familiare fiscale; ne deriva che il MEF non invia i dati di contribuenti che utilizzano modelli di dichiarazione dei redditi (modello 770 ad es.) effettuati da sostituti di imposta quale l’INPS che non permettono al MEF di ricostruire il reddito familiare fiscale.

Qualora il cittadino ritenga di aver diritto ad un’esenzione per reddito E01, E03, E04, E05, E14 che non gli è stata certificata automaticamente dal MEF, potrà presentare un’autocertificazione della propria condizione in ASST con le modalità indicate nel successivo paragrafo: Autocertificazione del diritto all’esenzione. Tale esenzione sarà registrata in anagrafe regionale con scadenza in data 31 marzo di ogni anno. Laddove l’esenzione autocertificata dal cittadino non sia riscontrata nel successivo flusso di esenzioni certificate dal MEF, essa sarà chiusa alla scadenza e non rinnovata.

Nel caso in cui un cittadino chieda la revoca all’ASST di competenza o tramite il sito FSE di una delle esenzioni assegnate automaticamente dal MEF (E01, E03, E04, E05, E14) in quanto ritenga di non possedere i requisiti necessari per godere del relativo diritto, la revoca avrà validità solo per l'anno in corso. È quindi possibile che nell’anno successivo, a partire dal 1 aprile, l’esenzione venga nuovamente assegnata automaticamente dal MEF, se dai dati reddituali rilevati risulta ancora

 

permanere il requisito di diritto (solitamente per un’anomalia riconducibile ad errori nella                   dichiarazione dei                         redditi                             presentata). In tal caso è necessario che il cittadino:

  • verifichi la correttezza della dichiarazione dei redditi (per l’anno di competenza), eventualmente facendosi supportare da un Patronato, un CAAF o altro soggetto che offra assistenza fiscale;
  • chieda nuovamente la revoca del diritto all’esenzione non

 

Codici di esenzione: E02, E12, E13

Il diritto alle esenzioni con codice E02, E12, E13 è invece riconosciuto dalle ASST di competenza territoriale con il rilascio di un apposito attestato, sulla base dell’autocertificazione delle specifiche condizioni di diritto, presentata dal cittadino secondo le modalità riportate nel successivo paragrafo: Autocertificazione del diritto all’esenzione.

I cittadini aventi diritto dovranno pertanto recarsi presso gli sportelli ASST o anche presso le farmacie, per rinnovare, tramite autocertificazione, dette esenzioni, oppure potranno procedere on line, autenticandosi al sito del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) e dei Servizi welfare online.

Il dichiarante è tenuto a dare immediata comunicazione all’ASST di competenza territoriale (Ufficio scelta e revoca) del venir meno delle condizioni necessarie per beneficiare dell’esenzione (cessato godimento della pensione sociale o minima, venir meno dello stato di disoccupazione, ecc). L’ASST provvederà alla revoca e al ritiro del certificato di esenzione. La revoca può essere effettuata anche tramite il sito del Fascicolo Sanitario Elettronico e dei sevizi sanitari on line nella sezione specifica delle Esenzioni, selezionando l’esenzione tra quelle attive e chiedendone la revoca.

Dal 2020 le esenzioni E12 ed E13 hanno una durata massima biennale, non automaticamente rinnovabile, con scadenza al 31 marzo di ogni biennio (salva precedente variazione dello stato di diritto come ad esempio la perdita dello status di disoccupato).

Le esenzioni E12 ed E13 registrate nell’anno 2020 hanno scadenza 31/03/2022.

Le esenzioni E12 ed E13 che verranno registrate nell’anno 2021 avranno scadenza 31/03/2023.

L’esenzione  nazionale  E02  (disoccupazione)  mantiene  la  durata  annuale.

Codici di esenzione: E30 e E40

Dal 1° aprile 2020, le esenzioni relative all’assistenza farmaceutica E30 ed E40 vengono attribuite e rinnovate automaticamente esclusivamente ai soggetti affetti da patologie croniche (E30) o rare (E40) appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a 46.600 euro, incrementato in funzione della composizione del nucleo familiare, come da tabella 1 dell’allegato “Limiti massimi di reddito”, per i farmaci correlati alla patologia.

 

Dette esenzioni hanno validità di un anno, dal 1° aprile al 31 marzo successivo e vengono assegnate automaticamente dal MEF ogni anno se permangono le condizioni di diritto; ove non sussistano più le condizioni di diritto verrà posta automaticamente data di scadenza al 31 marzo di ogni anno.

I titolari di esenzioni E30 ed E40 che non rientrano nei rinnovi automatici effettuati dal MEF, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a quello indicato nella tabella 2 dell’allegato “Limiti massimi di reddito” dovranno presentare un’autocertificazione della propria condizione al fine del rilascio dell’attestato di esenzione.

A partire dall’esercizio 2022, il termine annuale di scadenza delle autocertificazioni per le esenzioni E30 ed E40 che non rientrano nei rinnovi automatici effettuati dal MEF è di regola fissato al 30 giugno, fatte salve evoluzioni normative e/o provvedimentali che modifichino la materia in questione.

E’ onere e responsabilità del cittadino comunicare l’eventuale variazione dello

stato di diritto, in qualsiasi momento, anche antecedente alla scadenza indicata.

Si ricorda che, per agevolare i cittadini ed evitare code agli sportelli, gli aventi diritto potranno provvedere al rinnovo delle esenzioni E02, E12, E13 ed E30 e E40 (che non rientrano nei rinnovi automatici effettuati dal MEF), tramite autocertificazione, anche prima della scadenza.

Autocertificazione del diritto all’esenzione

L’autocertificazione delle condizioni che comportano il diritto ad un’esenzione per

reddito può essere presentata:

Presso le medesime sedi sono reperibili i moduli di autocertificazione.

In caso di dubbi sulla propria situazione reddituale il cittadino può rivolgersi ad un Patronato, a un CAAF o ad altro soggetto che offra assistenza fiscale.

 

Elenco Esenzioni