- NUOVO RICONOSCIMENTO
Il riconoscimento deve essere richiesto dall’operatore del settore dei mangimi , soggetti ai criteri previsti dal regolamento (CE) n. 183/2005, per le attività comprese nell’art 10 del regolamento.
Attività del settore dei mangimi soggette a riconoscimento comunitario
- Fabbricazione di additivi di mangimi cui si applica il regolamento (CE) n. 1831/2003 o prodotti cui si applica la direttiva 82/471/CE e di cui al capo 1 dell’allegato IV del regolamento
- Commercializzazione di additivi di mangimi cui si applica il regolamento (CE) n. 1831/2003 o prodotti cui si applica la direttiva 82/471/CE e di cui al capo 1 dell’allegato IV del regolamento;
- Fabbricazione di premiscele preparate utilizzando additivi di mangimi di cui al capo 2 dell’allegato IV del regolamento;
- Commercializzazione di premiscele preparate utilizzando additivi di mangimi di cui al capo 2 dell’allegato IV del regolamento;
- Fabbricazione ai fini della commercializzazione o producono per il fabbisogno esclusivo della propria azienda i mangimi composti utilizzando additivi di mangimi o premiscele contenenti additivi di mangimi di cui al capo 3 dell’allegato IV del regolamento.
- Trasformazione di oli vegetali greggi (ad eccezione di quelli che rientrano nel campo di applicazione del Reg (CE) n. 852/2004)
- Trattamento oleochimico di acidi grassi ;
- Produzione di biodiesel;
- Miscelazione di grassi.
Solo per l’attività al punto 1 : Fabbricazione di additivi di mangimi cui si applica il regolamento (CE) n. 1831/2003 o prodotti cui si applica la direttiva 82/471/CE e di cui al capo 1 dell’allegato IV del regolamento:
Pratica di riconoscimento:
ISTANZA: Modello 2 Domanda di autorizzazione completa di tutti gli allegati ivi citati ,da indirizzare da parte dell’interessato direttamente al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali Dipartimento per la Sanità Pubblica Veterinaria, La Nutrizione e la Sicurezza degli Alimenti DGSA Ufficio VII Via G. Ribotta 5 - 00144 Roma
ISPEZIONE effettuata dal personale del Ministero per la verifica del possesso dei requisiti
RILASCIO AUTORIZZAZIONE : Ministero della Salute.
Per le attività descritte nei punti da 2 a 9
Pratica di riconoscimento:
L’istanza di riconoscimento (2005 183 modello 2-2012 ) deve essere presentata in originale e in duplice copia presso le segreterie delle sedi del Servizio IAPZ o tramite PEC.
L’istanza deve essere compilata e completa in tutte le sue parti e deve essere corredata da tutti gli allegati elencati nella medesima.
Sopralluogo per il rilascio del provvedimento di riconoscimento:
Il sopralluogo è di norma eseguito solo se l’istanza e la documentazione a corredo , risultano complete, ha come finalità la verifica dei requisiti previsti dalla normativa in base alla quale è stata presentata l’istanza di riconoscimento,
Il sopralluogo può dare corso al rilascio:
- del riconoscimento definitivo(rilasciato qualora risulti da che lo stabilimento o l’impianto soddisfa tutti i requisiti di cui al regolamento CE 183/2005 e/o al regolamento CE 225/2012 per le attività descritte nei punti da 6 a 9
- del riconoscimento condizionato (qualora risulti dall’ispezione in loco che lo stabilimento o l’impianto soddisfa tutte le prescrizioni relative all’infrastruttura e alle attrezzature necessarie ad assicurare lo svolgimento delle procedure operative nel rispetto dei regolamenti 183/2005 e/o 225/2012 per le attività descritte nei punti da 6 a 9 ,ma sia stato oggetto di prescrizioni di adeguamento inerenti requisiti che non pregiudicano la sicurezza dei “mangimi” prodotti e/o commercializzati.
Rilascio riconoscimento condizionato:
Quando le conclusioni del sopralluogo finalizzato al riconoscimento dell’impianto generano la condizione descritta al punto B. viene rilasciato al richiedente un riconoscimento condizionato con validità di 3 mesi.
Rilascio riconoscimento definitivo:
Entro la scadenza del riconoscimento condizionato, viene effettuato un ulteriore sopralluogo . Qualora il sopralluogo evidenzi totale conformità alla normativa, il riconoscimento condizionato sarà trasformato in riconoscimento definitivo
- RICONOSCIMENTO SOLO POSSESSO GIURIDICO DELLA MERCE
Pratica di riconoscimento:
L’istanza di riconoscimento (2005 183 modello 2- 2012 ) deve essere presentata in originale e in duplice copia presso le segreterie delle sedi del Servizio IAPZ o tramite PEC.
L’istanza deve essere compilata e completa in tutte le sue parti e deve essere corredata da tutti gli allegati elencati nella medesima.
In particolare deve essere allegata alla pratica l’autocertificazione ai sensi di Legge (2005 183 modello 6), dove il richiedente deve dichiarare che l’attività del settore dei mangimi per la quale richiede il riconoscimento comunitario, è svolta esclusivamente come attività di intermediario senza detenere i prodotti nei propri locali e che si possiede i requisiti previsti nell’allegato II del reg. CE 183/2005 per quanto è applicabile all’attività di intermediario.
Il sopralluogo per questa fattispecie di attività non è obbligatorio.
Rilascio riconoscimento
Qualora l’istanza e la documentazione a corredo , risultano complete è rilasciato il riconoscimento per l’attività di intermediario del settore dei mangimi senza il possesso dei prodotti nei propri locali.
- AGGIORNAMENTO DEL RICONOSCIMENTO A SEGUITO DI MODIFICHE NELLE ATTIVITÀ
L’istanza deve essere presentata dall’operatore qualora avvii nuove attività , cessi o sospenda attività già incluse nel suo riconoscimento (sostituzioni o aggiunte alla tipologia di attività)
Presentazione delle pratiche di aggiornamento del riconoscimento:
L’istanza di aggiornamento del riconoscimento (2005 183 modello 1-2015) deve essere presentata in originale e in duplice copia presso le segreterie delle sedi del Servizio IAPZ o tramite PEC.
L’istanza deve essere compilata e completa in tutte le sue parti e deve essere corredata da tutti gli allegati elencati nella medesima.
Sopralluogo per l’aggiornamento del riconoscimento:
Il sopralluogo è di norma eseguito solo se l’istanza e la documentazione a corredo , risultano complete, ha come finalità la verifica dei requisiti previsti dalla normativa in base alla quale è stata presentata l’istanza di aggiornamento del riconoscimento
Rilascio aggiornamento del Riconoscimento:
Quando le conclusioni del sopralluogo finalizzato all’aggiornamento del riconoscimento dell’impianto sono di conformità rispetto ai requisiti previsti dalla normativa il riconoscimento viene aggiornato e rilasciato al richiedente
- AGGIORNAMENTO DEL RICONOSCIMENTO PER VARIAZIONE DELLA RAGIONE SOCIALE/LEGALE RAPPRESENTANTE/SEDE LEGALE.
Presentazione delle pratiche di aggiornamento del riconoscimento:
L’istanza di aggiornamento del riconoscimento (2005 183 modello 3-2015 ) deve essere presentata in originale e in duplice copia presso le segreterie delle sedi del Servizio IAPZ o tramite PEC.
L’istanza deve essere compilata e completa in tutte le sue parti e deve essere corredata da tutti gli allegati elencati nella medesima.
Rilascio aggiornamento del Riconoscimento
Qualora l’istanza e la documentazione a corredo , risultano complete è rilasciato l’aggiornamento del riconoscimento per la volturazione richiesta
- COMUNICAZIONI DI MODIFICHE STRUTTURALI E/O IMPIANTISTICHE CHE NON COMPORTANO SOSTITUZIONI O AGGIUNTE ALLA TIPOLOGIA DI CATEGORIA E/O DI ATTIVITÀ.
La comunicazione (2005 183 modello 2-2015 ) deve essere presentata in originale e in duplice copia presso le segreterie delle sedi del Servizio IAPZ o tramite PEC compilata e completa in tutte le sue parti e corredata da tutti gli allegati elencati nella medesima.
Se la documentazione è completa, viene effettuato un sopralluogo al fine di verificare l’idoneità igienico-sanitaria delle variazioni apportate all’impianto
Ad esito favorevole del sopralluogo seguirà una presa d’atto da parte del Servizio veterinario delle modifiche apportate senza aggiornamento del riconoscimento.
- COSTO PER L’UTENTE E MODALITA’ DI VERSAMENTO :
Il pagamento della prestazione avverrà a seguito di emissione di fattura da parte del Servizio Amministrativo dell’ATS.
Le tariffe previste sono quelle specificate nel tariffario unico regionaleal codice A.45.
- UFFICI COMPETENTI: INDIRIZZI / RECAPITI TELEFONICI / ORARI DI APERTURA
Per ulteriori informazioni cliccare il seguente link che vi indirizzerà alla sede del Servizio competente più vicina
Servizio Igiene Allevamenti e Produzioni Zootecniche
- NOME DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile della gestione del procedimento è individuato nel Responsabile di Unità Operativa cui perviene la richiesta, limitatamente alle attività localizzate nel territorio di competenza dell’Unità Operativa e per le attività la cui vigilanza compete al Servizio di appartenenza (vedi informazioni contenute nei servizi sopra individuati).
- TERMINE MASSIMO IN GIORNI PER LA CONCLUSIONE
Entro giorni 30 dalla ricezione della richiesta, fatto salvo carenze o non conformità sia delle documentazioni inoltrate dal richiedente sia dei requisiti relativi all’impianto e all’attività che interrompono i termini per la conclusione del procedimento.
- MODULISTICA NECESSARIA
- Modello 2
- 2005 183 Modello 2-2012
- 2005 183 Modello 6
- 2005 183 Modello 1-2015
- 2005 183 Modello 3-2015
- 2005 183 Modello 2-2015