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22/03/2019

 

ESENZIONI PER REDDITO E STATO: LE NUOVE MODALITÀ DI RINNOVO

 

 

A partire dall’anno 2019 le esenzioni E02, E12, E13, E30, E40 avranno durata massima di un anno, non automaticamente rinnovabile e con scadenza al 31 marzo di ogni anno.

 

I cittadini aventi diritto dovranno pertanto recarsi presso gli sportelli territoriali dell’ASST di competenza, o, per le sole esenzioni E 30 e E40, anche presso le farmacie, per provvedere all’eventuale rinnovo, tramite autocertificazione. In alternativa, è possibile effettuare il rinnovo on-line, autenticandosi al sito del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) e dei Servizi welfare online.

Nulla cambia invece per le esenzioni E01, E03, E04, E05 che, insieme alle E14 e E15, saranno assegnate automaticamente agli aventi diritto e registrate in anagrafe regionale sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF).

 

Resta comunque valida la possibilità per i cittadini a cui non è stata assegnata l’esenzione dal MEF, ma che ritengano di essere nelle condizioni di avente diritto, di poter autocertificare l’esenzione presso gli sportelli dell’ASST di competenza: l’esenzione sarà registrata in anagrafe regionale con scadenza in data 31 marzo di ogni anno.

 

 

 

 

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