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Società sportive, attività sportiva 

GRUPPI SPORTIVI - GESTIONE DI CASI E CONTATTI STRETTI COVID-19

In presenza di un soggetto positivo che ha frequentato l’impianto sportivo fino a 48 ore precedenti il manifestarsi dei sintomi o, se asintomatico, dall’effettuazione del tampone, il referente COVID della società (o associazione sportiva), dal 1° aprile 2022 non è più tenuto ad individuare i cosiddetti “contatti stretti”, così definiti:

Infatti, come stabilito dal DECRETO-LEGGE 24 marzo 2022, n. 24 Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”, art. 4:

1.    A decorrere dal 1° aprile 2022 è fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura dell'ISOLAMENTO per provvedimento dell'autorità sanitaria in quanto risultate positive al SARS-CoV-2, fino all'accertamento della guarigione;

2.    A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime dell'AUTO-SORVEGLIANZA, consistente nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2*, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, anche presso centri privati abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto;

3.    La cessazione del regime di isolamento di cui al comma 1 consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, effettuato anche presso centri privati abilitati. In quest'ultimo caso, la trasmissione, con modalità anche elettroniche, al dipartimento di prevenzione territorialmente competente del referto, con esito negativo, determina la cessazione del regime dell'isolamento.».

 * Non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:

a) i bambini di età inferiore ai sei anni;
b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo;
c) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.

In conseguenza di ciò, scomparso l’obbligo della quarantena per i contatti stretti, a prescindere dal singolo stato di copertura vaccinale, ed eliminato l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie durante lo svolgimento dell’attività sportiva, a partire dal 1° aprile 2022 i referenti COVID dei gruppi sportivi (società od associazioni) non devono più comunicare a questa ATS i nominativi dei contatti stretti.

Si raccomanda in ogni caso di seguire le indicazioni stabilite dalle federazioni sportive di appartenenza.

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Ultimo aggiornamento: 29/09/2022