ats-brianza.it

Ingresso e soggiorno in Italia per cure mediche

Cittadini extracomunitari che entrano sul territorio nazionale per motivi di cura (programmata)

I cittadini che entrano nel territorio nazionale per motivi di cura programmata, con visto di ingresso, e successivo permesso di soggiorno, per cure mediche possono ottenere le cure programmate unicamente corrispondendo l’intero onere delle prestazioni.

Può essere altresì autorizzato dal Ministero della Salute l’ingresso in Italia per cure nell’ambito di programmi umanitari o dalla Regione d’intesa con il Ministero stesso.

I cittadini non comunitari che intendono ricevere cure mediche in Italia possono richiedere uno specifico visto d’ingresso, per sé e per un eventuale accompagnatore, alla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana presente nel Paese di appartenenza.

Il cittadino in possesso del visto deve, entro 8 giorni dall’arrivo in Italia, richiedere lo specifico permesso di soggiorno alla Questura del luogo in cui insiste la struttura sanitaria presso la quale si intende fruire di cure.

La mancata richiesta del permesso di soggiorno di cui sopra rende irregolare la presenza del cittadino non comunitario sul territorio nazionale.

Per ottenere il permesso di soggiorno per cure mediche, è richiesto al cittadino non comunitario di presentare la documentazione di seguito precisata:

  • certificazione sanitaria attestante la patologia;
  • dichiarazione della struttura sanitaria italiana prescelta, pubblica o privata accreditata, con precisazione del tipo di cura da effettuare, della data d’inizio, della presumibile durata e dell’eventuale degenza prevista;
  • attestazione dell’avvenuto deposito, a favore della struttura prescelta, di una somma cauzionale sulla base del costo presumibile delle prestazioni richieste (30% del costo complessivo);
  • documentazione comprovante la disponibilità, in Italia, di risorse sufficienti per il pagamento delle spese sanitarie e di quelle di vitto e alloggio al di fuori della struttura sanitaria;
  • documentazione comprovante la disponibilità, in Italia, di risorse sufficienti per il viaggio di rimpatrio dell’interessato e di eventuale accompagnatore.

Si precisa che la certificazione rilasciata all'estero deve essere corredata di traduzione in lingua italiana.

Tali cittadini non hanno diritto all’iscrizione al SSN.