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Assistenza sanitaria per cittadini extracomunitari non iscrivibili al servizio sanitario nazionale

Per le prestazioni sanitarie erogate ai cittadini stranieri non iscritti, e non iscrivibili, al Servizio Sanitario Nazionale devono essere corrisposte, dai soggetti tenuti al pagamento di tali prestazioni, le tariffe determinate dalle regioni e province autonome. Le prestazioni sanitarie sono quindi erogate a pagamento di tutta la tariffa prevista.

Prestazioni garantite dal codice STP

Ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme di ingresso e soggiorno, sono assicurate le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio ed i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale, erogati senza oneri a carico dei richiedenti qualora privi di risorse economiche sufficienti, fatte salve le quote di partecipazione alla spesa a parità con i cittadini italiani.

I cittadini extracomunitari presenti sul territorio, non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno possono fruire di prestazioni sanitarie in regime di solvenza, pagando la tariffa prevista.

Le prestazioni di cui al comma 3 dell’art.35 del D.Lgs.286/98 sono erogate senza oneri a carico dei richiedenti qualora privi di risorse economiche sufficienti, fatte salve le quote di partecipazione alla spesa a parità con i cittadini italiani, come di seguito:

-       cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio;

-       programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva.

Sono, in particolare garantiti:

a) la tutela sociale della gravidanza e della maternità, a parità di trattamento con le cittadine italiane, ai sensi delle leggi 29 luglio 1975, n. 405, e 22 maggio 1978, n. 194, e del decreto del Ministro della sanità 6 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 1995, a parità di trattamento con i cittadini italiani;

b) la tutela della salute del minore in esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176;

c) le vaccinazioni secondo la normativa e nell'ambito di interventi di campagne di prevenzione collettiva autorizzati dalle regioni;

d) gli interventi di profilassi internazionale;

e) la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed eventuale bonifica dei relativi focolai.

La prescrizione e la registrazione delle prestazioni nei confronti degli stranieri irregolarmente presenti sul territorio nazionale vengono effettuate, nei limiti indicati dall'articolo 35, comma 3, del D.Lgs. 286/98, utilizzando un codice regionale STP (Straniero Temporaneamente Presente), con validità per il periodo di sei mesi, rinnovabile.

Per il rilascio del codice, è richiesto al cittadino non comunitario, irregolarmente presente sul territorio nazionale, di dichiarare le proprie generalità (nome, cognome, sesso, data di nascita, nazionalità).

L'accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno non può comportare alcun tipo di segnalazione all'autorità, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni con il cittadino italiano.

In Regione Lombardia il codice STP può essere rilasciato dalle strutture pubbliche e private accreditate che erogano:

-       cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti;

-       cure essenziali (prestazioni diagnostiche e terapeutiche, relative a patologie non pericolose nell’immediato e nel breve termine, ma che potrebbero determinare maggiore danno alla salute o rischi per la vita, complicanze, cronicizzazioni o aggravamenti);

-       interventi di medicina preventiva e prestazioni di cura correlate (tutela della salute del minore, fino al compimento del 18° anno di età; vaccinazioni secondo la normativa, interventi di profilassi internazionale e profilassi, diagnosi e cura delle malattie infettive);

I medici di medicina generale, i medici di continuità assistenziale ed i pediatri di famiglia NON rilasciano il codice STP.