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Assistenza sanitaria in Italia per cittadini comunitari e loro familiari

Per informazioni e per le pratiche di iscrizione, i cittadini possono rivolgersi agli sportelli dell’Ufficio Scelta e Revoca della Azienda Socio Sanitaria Territoriale competente

Iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale

A seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 30 del 3 febbraio 2007, sono state adeguate le procedure per l’iscrizione al Sevizio Sanitario Nazionale alle nuove disposizioni legislative sul soggiorno in Italia dei cittadini europei.
Per i soggiorni di durata inferiore a tre mesi non viene effettuata l’iscrizione al SSN, se non esclusivamente per i lavoratori stagionali con regolare contratto di lavoro; al contrario, il cittadino comunitario che soggiorna sul territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi, sarà iscritto al SSN nei seguenti casi e allegando alla richiesta di iscrizione, la documentazione sottoelencata:


1.    LAVORATORE STAGIONALE
•    Attestazione di richiesta anagrafica rilasciata dal Comune (facoltativa) o autocertificazione di residenza o dimora
•    Codice Fiscale
•    Contratto di lavoro attestante il rapporto di impiego e la durata
•    Autocertificazione nella quale si attesti di non essere soggetto alla legislazione di sicurezza sociale dello Stato di appartenenza

2.    LAVORATORE SUBORDINATO
•    Attestazione di richiesta anagrafica rilasciata dal Comune (facoltativa) o autocertificazione di residenza o dimora
•    Codice Fiscale
•    Contratto di lavoro attestante il rapporto di impiego e la durata
•    Autocertificazione nella quale si attesti di non essere soggetto alla legislazione di sicurezza sociale dello Stato di appartenenza

3.    LAVORATORE AUTONOMO
•    Attestazione di richiesta anagrafica rilasciata dal Comune (facoltativa) o autocertificazione di residenza o dimora
•    Codice Fiscale
•    Autocertificazione di iscrizione alla Camera di Commercio o ad un Albo o Ordine
•    Autocertificazione di Partita IVA o di apertura di posizione INPS
•    Autocertificazione nella quale si attesti di non essere soggetto alla legislazione di sicurezza sociale dello Stato di appartenenza

La durata dell’iscrizione al SSN è legata a quella del rapporto di lavoro: per contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato l’iscrizione sarà per 5 anni, rinnovabile, per contratti di lavoro domestico 1 anno rinnovabile, fatto salvo il caso di durata inferiore del rapporto di lavoro, mentre nel caso in cui il rapporto di lavoro subordinato sia a tempo determinato, l’iscrizione coinciderà con la durata del rapporto di lavoro e comunque non potrà essere superiore ad un anno, rinnovabile.

In caso di attività di lavoro autonomo, l’iscrizione sarà annuale, eventualmente rinnovabile. 

4.    FAMILIARE, ANCHE NON CITTADINO UE, DI UN LAVORATORE SUBORDINATO
•    Attestazione di richiesta anagrafica rilasciata dal Comune (facoltativa) o autocertificazione di residenza o dimora
•    Codice Fiscale
•    Certificato di Matrimonio tradotto ovvero, per i figli, autocertificazione  di nascita
•    Contratto di lavoro del titolare di cui è familiare attestante il rapporto di impiego e la durata
•    Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell’Unione (se il familiare non ha la cittadinanza di uno Stato membro)
•    Autocertificazione nella quale si attesti di non essere soggetto alla legislazione di sicurezza sociale dello Stato di appartenenza

5.    FAMILIARE, ANCHE NON CITTADINO UE, DI UN LAVORATORE AUTONOMO        
•    Attestazione di richiesta anagrafica rilasciata dal Comune (facoltativa) o autocertificazione di residenza o dimora
•    Codice Fiscale
•    Certificato di Matrimonio tradotto ovvero, per i figli, autocertificazione di nascita
•    Autocertificazione  di iscrizione alla Camera di Commercio o ad un Albo o Ordine
•    Autocertificazione di apertura di Partita IVA o di apertura di posizione INPS
•    Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell’Unione (se il familiare non ha la cittadinanza di uno Stato membro)
•    Autocertificazione nella quale si attesti di non essere soggetto alla legislazione di sicurezza sociale dello Stato di appartenenza

6.    FAMILIARE A CARICO DI CITTADINO ITALIANO
•    Attestazione di richiesta anagrafica rilasciata dal Comune (facoltativa) o autocertificazione di residenza o dimora
•    Codice Fiscale
•    Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell’Unione (se il familiare non ha la cittadinanza di uno Stato membro)
•    Autocertificazione nella quale si attesti di non essere soggetto alla legislazione di sicurezza sociale dello Stato di appartenenza

Il Decreto legislativo n. 30 del 6 febbraio 2006 e la Circolare del Ministero della Salute del 3 agosto 2007 definiscono i soggetti che possono essere considerati familiari e cioè:
-   Il coniuge
-   I discendenti di età inferiore a 21 anni o a carico
-   I discendenti del coniuge
-   Gli ascendenti diretti a carico
-   Gli ascendenti del coniuge

Ai sensi della vigente legislazione italiana, non è prevista alcuna equiparazione tra unioni registrate e matrimoni pertanto, la persona convivente non può, attualmente, essere considerata familiare.
7.    STUDENTE
•    Codice Fiscale
•    Modello E106
•    Attestazione di richiesta anagrafica rilasciata dal Comune (facoltativa) o autocertificazione di residenza
•    Attestato del corso di formazione o di studio frequentato

8.    EX LAVORATORE (con precedente rapporto di lavoro inferiore all’anno/superiore all’anno) IN STATO
       DI DISOCCUPAZIONE INVOLONTARIA
•    Attestazione di richiesta anagrafica rilasciata dal Comune (facoltativa) o autocertificazione di residenza o dimora
•    Certificato del datore di lavoro attestante il rapporto di impiego cessato e la durata
•    Autocertificazione  di iscrizione presso il Centro per l’impiego

E’ concessa, in questo caso, l’iscrizione al SSN per la durata di un anno, se la precedente attività lavorativa era     inferiore all’anno; se la precedente attività lavorativa era superiore all’anno l’iscrizione può essere prorogata fino al     mantenimento dell’iscrizione al Centro per l’Impiego (verifica annuale).

9.    EX LAVORATORE ISCRITTO A CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE
•    Attestazione di richiesta anagrafica rilasciata dal Comune (facoltativa) o autocertificazione di residenza o dimora
•    Autocertificazione  di iscrizione anagrafica o carta di identità
•    Certificato del datore di lavoro attestante il rapporto di impiego cessato e la durata
•    Certificato di iscrizione al corso professionale

10.    LAVORATORE DISTACCATO / STUDENTE / FAMILIARE DI DISOCCUPATO
•    Autocertificazione di richiesta anagrafica in Italia
•    Codice Fiscale
•    Modello E106

11.    RICHIEDENTE LA PENSIONE / FAMILIARE DEL RICHIEDENTE LA PENSIONE / IN ATTESA DEL RILASCIO DELLA
       PENSIONE
•    Autocertificazione di richiesta anagrafica o Residenza in Italia
•    Codice Fiscale
•    Modello E120

12.    PENSIONATO / FAMILIARE DI PENSIONATO
•    Autocertificazione di richiesta anagrafica o Residenza in Italia
•    Codice Fiscale
•    Modello E121 (o E33)

13.      FAMILIARE DI LAVORATORE
•    Autocertificazione di richiesta anagrafica o Residenza in Italia
•    Codice Fiscale
•    Modello E109 (o E37)

14.    ISCRIZIONE A TEMPO INDETERMINATO
•    Attestazione di soggiorno permanente (maturato dopo almeno 5 anni di residenza in Italia) rilasciata dal Comune
•    Codice Fiscale (in caso di prima iscrizione)

Iscrizione volontaria al Servizio Sanitario Nazionale

NOTA:  nuove indicazioni per le iscrizioni volontarie in vigore dal 1/01/2024

I cittadini comunitari residenti in Italia, ma che non rientrano nelle categorie precedentemente elencate e sono privi di copertura sanitaria a carico dello Stato di provenienza, possono iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale VOLONTARIAMENTE, previo versamento del relativo contributo.

Per l'iscrizione volontaria, l’interessato si reca presso uno sportello degli Uffici di Scelta e Revoca della ASST di residenza/domicilio.

Si precisa che l’iscrizione volontaria non dà diritto all’emissione della TEAM.

Il contributo volontario ha validità annuale (dal 01 Gennaio al 31 Dicembre) e non è frazionabile.

Ai sensi del D.M. Sanità 8.10.1986, per iscriversi volontariamente al SSN occorre corrispondere un contributo annuale calcolato sul reddito complessivo conseguito nell’anno precedente (da intendersi come anno solare) in Italia o all’estero.

Il contributo volontario va calcolato secondo le seguenti aliquote: 

  • aliquota del 7.50% fino alla quota di reddito complessivo (italiano ed estero) di 20.658,28€;
  • aliquota del 4% sugli importi eccedenti 20.658,28€ e fino al limite di 51.645,69€ del reddito complessivo, italiano ed estero. 
L’ammontare del contributo non può comunque essere inferiore all’importo di 2.000 euro.

Alla formazione del reddito complessivo concorrono tutti i redditi conseguiti, in Italia e all'estero, nell'anno precedente. Per i soggetti, che non hanno redditi propri, si fa riferimento al reddito del soggetto del quale gli stessi sono a carico. I redditi italiani devono essere autocertificati dall'interessato ai sensi del DPR 445/2000. L'autocertificazione deve essere sottoscritta anche dai familiari a carico maggiorenni aventi diritto all'assistenza. Per i redditi esteri devono essere presentate le relative certificazioni eventualmente rilasciate dalle competenti autorità straniere, ove possibile.

In due casi il contributo da versare per l’iscrizione volontaria è forfettario:

  • motivi di studio: il contributo forfettario pari a € 700 è previsto solo qualora lo studente non abbia redditi diversi da borse di studio o da sussidi economici erogati da enti pubblici italiani;
  • persone collocate alla pari: il contributo forfettario è di € 1.200.

Tale contributo forfettario, per gli studenti e persone collocate alla pari, non è valido qualora tali soggetti abbiano familiari a carico. In tale caso la misura del contributo deve essere calcolata sul reddito secondo le modalità qui di seguito indicate.

Si riporta qui di seguito una tabella riassuntiva:

STUDENTI (¹)

€ 700

ALLA PARI (¹)

€ 1.200

ALTRI

Contributo calcolato sul reddito COMPLESSIVO  dell’anno precedente (minimo 2.000€)

(¹)Tale iscrizione (per studenti e collocati alla pari) non include eventuali familiari a carico. Per estendere l’assistenza sanitaria ai familiari a carico in caso di studenti o alla pari, l’importo del versamento dovrà essere calcolato in base al reddito e non potrà, in ogni caso, essere inferiore a € 2.000.

Di seguito si riporta la modalità di versamento del contributo per l'iscrizione volontaria al SSN:

 F24 con Codice Tributo 8846 codice regione 10 anno di riferimento ............... (bisogna indicare l'anno di iscrizione)

 

Prestazioni garantite per cittadini comunitari, senza iscrizione al SSN

      • Le prestazioni quelle a tutela sociale della gravidanza e della maternità;

Ai sensi della normativa comunitaria vigente le prestazioni per le donne in gravidanza possono essere fornite previa esibizione della TEAM (tessera europea), mentre per l’evento parto è da richiedere il modello E112.

Alle donne in gravidanza che si trovano sul territorio italiano prive di copertura sanitaria, in quanto non risultano assistite dagli Stati di provenienza (si presentano senza TEAM o certificato sostitutivo), senza residenza e che non hanno i requisiti per l’iscrizione al SSN sono comunque garantite, a parità di condizione con le donne assistite iscritte al SSN, le prestazioni sanitarie relative alla tutela della maternità e all’interruzione volontaria di gravidanza, in applicazione delle leggi 29 luglio 1975 n. 405, 22 maggio 1978, n. 194 e del decreto ministeriale 10 settembre 1998.

      • Le prestazioni a tutela della salute del minore

I minori dimoranti in Italia, ma privi di copertura sanitaria hanno diritto alle prestazioni sanitarie relative alla tutela della salute ai sensi della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176. SENZA ISCRIZIONE SSR.

      • Le vaccinazioni, secondo la normativa e nell’ambito delle campagne di prevenzione collettiva autorizzate a livello regionale
      • Gli interventi di profilassi internazionale;
      • La profilassi, la diagnosi e la cura di malattie infettive.
      • Categorie protette “Donne soggette alla tratta” : possono iscriversi al SSN presentando un’attestazione rilasciata dal Questore o dichiarazione dell’ente o associazione che gestisce il programma di assistenza e di integrazione sociale, per il periodo corrispondente alla durata del programma.