1. NUOVO RICONOSCIMENTO

Il riconoscimento deve essere richiesto dall’operatore del settore dei mangimi , soggetti ai criteri previsti dal regolamento (CE) n. 183/2005,  per le attività comprese nell’art 10 del regolamento.

Attività  del settore dei mangimi  soggette a riconoscimento comunitario

  1. Fabbricazione di  additivi di mangimi cui si applica il regolamento (CE) n. 1831/2003 o prodotti cui si applica la direttiva 82/471/CE e di cui al capo 1 dell’allegato IV del regolamento
  2. Commercializzazione  di  additivi di mangimi cui si applica il regolamento (CE) n. 1831/2003 o prodotti cui si applica la direttiva 82/471/CE e di cui al capo 1 dell’allegato IV del regolamento;
  3. Fabbricazione di  premiscele preparate utilizzando additivi di mangimi di cui al capo 2 dell’allegato IV del regolamento;
  4. Commercializzazione di  premiscele preparate utilizzando additivi di mangimi di cui al capo 2 dell’allegato IV del regolamento;
  5. Fabbricazione  ai fini della commercializzazione o producono per il fabbisogno esclusivo della propria azienda i mangimi composti utilizzando additivi di mangimi o premiscele contenenti additivi di mangimi di cui al capo 3 dell’allegato IV del regolamento.
  6. Trasformazione di oli vegetali greggi (ad eccezione di quelli che rientrano nel campo di applicazione del Reg (CE) n. 852/2004)
  7. Trattamento oleochimico di acidi grassi ;
  8. Produzione di biodiesel;
  9. Miscelazione di grassi.

Solo per l’attività al punto 1 : Fabbricazione di  additivi di mangimi cui si applica il regolamento (CE) n. 1831/2003 o prodotti cui si applica la direttiva 82/471/CE e di cui al capo 1 dell’allegato IV del regolamento:

Pratica di riconoscimento:

ISTANZA: Modello 2 Domanda di autorizzazione completa di tutti gli allegati ivi citati ,da indirizzare da parte dell’interessato direttamente al  Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali Dipartimento per la Sanità Pubblica Veterinaria, La Nutrizione e la Sicurezza degli Alimenti DGSA Ufficio VII Via G. Ribotta 5 - 00144 Roma

ISPEZIONE effettuata dal personale del  Ministero per  la verifica del possesso dei requisiti

RILASCIO AUTORIZZAZIONE : Ministero della Salute.

Per le attività descritte nei punti  da 2 a 9

Pratica di riconoscimento:

L’istanza di riconoscimento (2005 183 modello 2-2012 ) deve essere presentata in originale e in duplice copia presso le segreterie delle sedi del Servizio IAPZ o tramite PEC.

L’istanza deve essere compilata e completa in tutte le sue parti e deve essere corredata da tutti gli allegati elencati nella medesima.

Sopralluogo per il rilascio del provvedimento di riconoscimento:

Il sopralluogo è di norma eseguito solo se l’istanza e la documentazione a corredo , risultano complete,  ha come finalità la verifica dei requisiti previsti dalla normativa in base alla quale è stata presentata l’istanza di riconoscimento,

Il sopralluogo può dare corso al rilascio: 

  1. del riconoscimento definitivo(rilasciato  qualora risulti da che lo stabilimento o l’impianto soddisfa tutti i  requisiti di cui al regolamento CE 183/2005 e/o al regolamento CE 225/2012 per le attività descritte nei punti da  6 a  9
  2. del riconoscimento condizionato (qualora risulti dall’ispezione in loco che lo stabilimento o l’impianto soddisfa tutte le prescrizioni relative all’infrastruttura e alle attrezzature necessarie ad assicurare lo svolgimento delle procedure operative nel rispetto dei regolamenti 183/2005 e/o  225/2012 per le attività descritte nei punti da  6 a 9 ,ma  sia stato oggetto di prescrizioni di adeguamento inerenti  requisiti che non pregiudicano la sicurezza dei “mangimi” prodotti e/o commercializzati. 

Rilascio riconoscimento condizionato:

Quando le conclusioni del sopralluogo finalizzato al riconoscimento dell’impianto generano la condizione descritta al punto B.  viene rilasciato al richiedente un riconoscimento condizionato con validità di 3 mesi.

Rilascio riconoscimento definitivo:

Entro la scadenza del riconoscimento condizionato, viene effettuato un  ulteriore sopralluogo . Qualora il sopralluogo evidenzi  totale conformità alla normativa,  il riconoscimento condizionato sarà  trasformato in   riconoscimento definitivo

  1. RICONOSCIMENTO SOLO POSSESSO GIURIDICO DELLA MERCE

Pratica di riconoscimento:

L’istanza di riconoscimento (2005 183 modello 2- 2012 ) deve essere presentata in originale e in duplice copia presso le segreterie delle sedi del Servizio IAPZ o tramite PEC.

L’istanza deve essere compilata e completa in tutte le sue parti e deve essere corredata da tutti gli allegati elencati nella medesima.

In particolare deve essere allegata alla pratica l’autocertificazione ai sensi di Legge (2005 183 modello 6), dove  il richiedente deve dichiarare che l’attività del settore dei mangimi per la quale  richiede  il riconoscimento comunitario, è svolta  esclusivamente come attività di intermediario senza detenere  i prodotti nei propri locali e che si possiede i requisiti previsti nell’allegato II del reg. CE 183/2005 per quanto è applicabile  all’attività di intermediario.

Il sopralluogo per  questa fattispecie di attività non è obbligatorio.

Rilascio riconoscimento

Qualora l’istanza e la documentazione a corredo , risultano complete è rilasciato il riconoscimento per l’attività di intermediario del settore dei mangimi senza il possesso dei prodotti nei propri locali.

  1. AGGIORNAMENTO  DEL  RICONOSCIMENTO A  SEGUITO DI  MODIFICHE NELLE ATTIVITÀ     

L’istanza deve essere presentata dall’operatore qualora avvii  nuove attività , cessi o sospenda  attività già incluse nel suo riconoscimento  (sostituzioni o aggiunte alla tipologia  di attività)

Presentazione delle pratiche di aggiornamento del riconoscimento:

L’istanza di aggiornamento del riconoscimento  (2005 183 modello 1-2015)  deve essere presentata in originale e  in duplice copia presso le segreterie delle sedi del Servizio IAPZ o tramite PEC.

L’istanza deve essere compilata e completa in tutte le sue parti e deve essere corredata da tutti gli allegati elencati nella medesima.

Sopralluogo per l’aggiornamento del riconoscimento:

Il sopralluogo è di norma eseguito solo se l’istanza e la documentazione a corredo , risultano complete,  ha come finalità la verifica dei requisiti previsti dalla normativa in base alla quale è stata presentata l’istanza di aggiornamento del  riconoscimento

Rilascio aggiornamento del Riconoscimento:

 Quando le conclusioni del sopralluogo finalizzato all’aggiornamento del riconoscimento dell’impianto sono di conformità rispetto ai requisiti previsti dalla normativa il riconoscimento viene aggiornato e  rilasciato al richiedente

  1. AGGIORNAMENTO DEL RICONOSCIMENTO PER VARIAZIONE DELLA  RAGIONE SOCIALE/LEGALE RAPPRESENTANTE/SEDE LEGALE.

Presentazione delle pratiche di aggiornamento del riconoscimento:

L’istanza di aggiornamento del riconoscimento (2005 183  modello 3-2015 ) deve essere presentata in originale e in duplice copia presso le segreterie delle sedi del Servizio IAPZ o tramite PEC.

L’istanza deve essere compilata e completa in tutte le sue parti e deve essere corredata da tutti gli allegati elencati nella medesima.

Rilascio aggiornamento del Riconoscimento

Qualora l’istanza e la documentazione a corredo , risultano complete è rilasciato l’aggiornamento del riconoscimento per la volturazione richiesta

  1. COMUNICAZIONI DI MODIFICHE STRUTTURALI E/O IMPIANTISTICHE CHE NON COMPORTANO SOSTITUZIONI O AGGIUNTE ALLA TIPOLOGIA DI CATEGORIA E/O DI ATTIVITÀ.

La comunicazione (2005 183 modello  2-2015 ) deve essere  presentata  in originale e in duplice copia presso le segreterie delle sedi del Servizio IAPZ o tramite PEC compilata e completa in tutte le sue parti e corredata da tutti gli allegati elencati nella medesima.

Se la documentazione  è completa, viene  effettuato un  sopralluogo al fine di verificare l’idoneità igienico-sanitaria delle variazioni apportate all’impianto

Ad esito favorevole del sopralluogo  seguirà una presa d’atto da parte del Servizio veterinario delle modifiche apportate  senza aggiornamento del riconoscimento.

  1. COSTO PER L’UTENTE E MODALITA’ DI VERSAMENTO :

Il pagamento della prestazione  avverrà a seguito di emissione di fattura da parte del Servizio Amministrativo dell’ATS.

Le tariffe  previste sono quelle specificate nel tariffario unico regionaleal  codice  A.45.

  1. UFFICI  COMPETENTI: INDIRIZZI / RECAPITI TELEFONICI / ORARI DI APERTURA

Per ulteriori informazioni cliccare il seguente link che vi indirizzerà alla sede del Servizio competente  più vicina

Servizio Igiene Allevamenti e Produzioni Zootecniche

  1. NOME DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile della gestione del procedimento è individuato nel Responsabile di Unità Operativa cui perviene la richiesta, limitatamente alle attività localizzate nel territorio di competenza dell’Unità Operativa e per le attività la cui vigilanza compete al Servizio di appartenenza (vedi informazioni contenute nei servizi sopra individuati).

  1. TERMINE MASSIMO IN GIORNI PER LA CONCLUSIONE

Entro giorni  30 dalla ricezione della richiesta,  fatto salvo carenze o non conformità  sia delle  documentazioni inoltrate  dal richiedente  sia dei requisiti  relativi all’impianto e all’attività  che interrompono  i termini per la conclusione del procedimento.

  1. MODULISTICA NECESSARIA